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Informationen zum Dokument  BGer H 107/2004  Materielle Begründung
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BGer H 107/2004 vom 15.03.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
H 107/04
 
Sentenza del 15 marzo 2006
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
W.________, ricorrente,
 
contro
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 27 aprile 2004)
 
Fatti:
 
A.
 
Mediante decisione 6 novembre 2003 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha proceduto a una tassazione d'ufficio dei contributi paritetici ancora dovuti dall'ingegnere W.________ per il 2002, stabilendone l'importo a fr. 3'102.85. Nel contempo ha respinto l'opposizione formulata dall'interessato avverso il precetto esecutivo no. -- emesso il 18 giugno precedente dall'Ufficio esecuzione di L.________. L'amministrazione ha sostanzialmente confermato la propria posizione il 17 dicembre 2003 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato.
 
B.
 
W.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino postulando di "respingere il rigetto dell'opposizione" e di condannare l'amministrazione alla restituzione degli importi incassati in eccedenza a titolo di contributi personali e aziendali per gli anni dal 1994 al 2002.
 
Rilevando di non poter, per mancata impugnazione, riesaminare tutte le decisioni emesse negli anni precedenti dall'amministrazione, la Corte cantonale, per giudizio 27 aprile 2004, ha respinto il ricorso, in quanto ricevibile, e ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo 18 giugno 2003 per fr. 2'992.85, oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2003 e tasse di diffida di fr. 60.-.
 
C.
 
W.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede la conferma dell'opposizione al precetto no. --. Fa valere di nuovo di aver pagato contributi, quale indipendente e datore di lavoro, per un importo complessivamente superiore a quello dovuto, per cui l'amministrazione dovrebbe restituire quanto incassato di troppo per vie esecutive e rifondere un congruo indennizzo per interessi, spese e torto morale.
 
L'amministrazione come pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a presentare osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, ma concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
 
1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.
 
1.3 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
 
Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002. Da un punto di vista temporale sono infatti di principio determinanti le norme sostanziali (per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto (in concreto: le rimunerazioni pagate dal ricorrente nel 2002) che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2).
 
2.
 
Nei considerandi del querelato giudizio, la Corte cantonale ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che, secondo l'art. 38 cpv. 1 OAVS, se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d'ufficio. Giustamente è inoltre stato rilevato in sede cantonale che l'operato di una amministrazione, che rende una decisione di merito e rigetta simultaneamente l'opposizione avverso un precetto esecutivo, non è in contrasto con la Costituzione svizzera né con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU; cfr. DTF 121 V 109).
 
3.
 
3.1 Dagli atti, in particolare dai conteggi e dagli estratti conto prodotti dall'amministrazione in sede giudiziaria cantonale, emerge che il ricorrente fino al novembre 2003 ha pagato la somma complessiva di fr. 59'996.65 a titolo di contributi personali e aziendali dovuti per il periodo decorso dal 1° maggio 1994 al 31 dicembre 2002. La differenza di fr. 410.25 risultante dalla predetta somma e dall'importo effettivamente pagato dall'interessato di fr. 60'406.90 riguarda, secondo l'incontestato accertamento della Corte cantonale, spese prelevate direttamente dall'Ufficio esecuzione. Il totale versato è peraltro espressamente riconosciuto nel ricorso di diritto amministrativo.
 
3.2 Dai citati conteggi ed estratti conto dell'amministrazione si evince d'altra parte che per ciò che riguarda i contributi paritetici per il 2002, l'insorgente è ancora debitore dell'amministrazione di un importo di fr. 3'102.85 (comprese diffide e tasse). Per l'anno in questione risulta in effetti essere stato pagato dall'interessato un solo acconto di fr. 801.20, somma quest'ultima compresa nell'incasso totale sopra menzionato di fr. 59'996.65. Sulla base degli atti all'incarto, il primo giudice ben poteva quindi concludere in tal senso e confermare l'operato dell'amministrazione. Per di più, il ricorrente non dimostra in questa sede che i fatti sarebbero manifestamente inesatti o incompleti o che sarebbero stati accertati dalla Corte cantonale violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; cfr. consid. 1.1), per cui il loro accertamento è vincolante per il Tribunale federale delle assicurazioni.
 
3.3 È utile ricordare infine al ricorrente, come fatto dalla Corte cantonale, che per quel che concerne i contributi derivanti dall'attività lucrativa indipendente svolta negli anni 2001 e 2002, in mancanza di una tassazione definitiva, l'amministrazione ha richiesto il pagamento di contributi d'acconto, stabiliti sulla base dei redditi presumibili degli anni in oggetto, conformemente a quanto previsto dall'art. 24 OAVS. Contro i provvedimenti di fissazione definitiva dei contributi l'interessato potrà poi interporre opposizione ed eventualmente ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
 
4.
 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie, ammontanti a fr. 700.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 15 marzo 2006
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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