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Informationen zum Dokument  BGer 6S.390/2005  Materielle Begründung
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BGer 6S.390/2005 vom 27.02.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.390/2005 /viz
 
Sentenza del 27 febbraio 2006
 
Corte di cassazione penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Wiprächtiger, Kolly,
 
cancelliere Garré.
 
Parti
 
Procuratore pubblico del Cantone Ticino,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.________,
 
opponente, patrocinato dall'avv. Fulvio Pelli.
 
Oggetto
 
Commisurazione della pena (art. 63 CP),
 
ricorso per cassazione contro la sentenza dell'11 agosto 2005 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con sentenza del 4 agosto 2003 la Corte delle assise criminali in Lugano riconosceva A.________ autore colpevole di ripetuta truffa, ripetuta amministrazione infedele aggravata e ripetuta falsità in documenti. Per quanto riguarda la ripetuta truffa, il tribunale accertava che tra il novembre del 1996 e il 1998, A.________, in qualità di direttore della banca X.________ di Lugano, aveva ingannato con astuzia B.________, E.________ e F.________ per procacciare a sé o ad altri indebiti profitti, facendo sottoscrivere a tali clienti atti di pegno in bianco e causando loro danni rispettivamente per fr. 4'864'853.-- e US$ 1'016'198 (a danno di B.________), lire 3'000'000'000 (a danno di E.________) e lire 1'400'000'000 (a danno di F.________). Veniva inoltre accertato che tra il novembre del 1996 e il marzo del 2000, per procacciare a sé o ad altri indebiti profitti, l'accusato aveva ingannato con astuzia in sei occasioni funzionari e organi della stessa banca X.________, Lugano e/o banca Z.________, San Gallo, abusando del rapporto di fiducia e/o avvalendosi di atti di pegno o viziati e di affermazioni fasulle, inducendo costoro a danneggiare la banca rispettivamente per fr. 2'500'000.--, fr. 1'350'000.--, lire 3'000'000'000, lire 1'400'000'000, lire 1'200'000'000 ed EUR 1'500'000.--. Con riferimento all'amministrazione infedele aggravata, la Corte appurava che tra il gennaio e il marzo del 2000 A.________, tenuto per contratto ad amministrare la relazione n. yyy intestata alla Y.________ SA, per procacciare a sé o ad altri indebiti profitti aveva mancato ai propri doveri, ammettendo a pegno in due occasioni gli averi depositati sulla relazione bancaria senza l'accordo degli aventi diritto economico e danneggiando il patrimonio della società per lire 3'000'000'000 ed EUR 1'550'000.--. Il tribunale assodava altresì che nel gennaio del 2001, come direttore della banca X.________ di Lugano, l'accusato aveva sostituito senza autorizzazione un pegno costituito sugli averi depositati sulla relazione n. kkk intestata alla società K.________ di Vaduz con un pegno sugli averi depositati sulla relazione n. zzz intestata alla Y.________ SA, cagionando alla banca X.________ un danno di EUR 1'549'375.06. Circa la falsità in documenti, la Corte accertava infine che tra il 1996 e il 2001, da solo o con la complicità di C.________, A.________ aveva confezionato in undici occasioni, per procacciare a sé o ad altri indebiti profitti, documenti falsi, alterato documenti veri, abusato dell'altrui firma autentica e/o fatto attestare in documenti, contrariamente al vero, fatti di importanza giuridica, usando poi tali documenti a scopo di inganno.
 
In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali condannava A.________ a due anni e sei mesi di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto, con obbligo di rifondere fr. 2'500'000.-- agli eredi fu B.________ ed EUR 1'665'250.-- oltre accessori alla Y.________ SA.
 
B.
 
L'11 agosto 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura della loro ammissibilità, sia il ricorso di A.________ che il ricorso del Procuratore pubblico avverso la sentenza di primo grado.
 
C.
 
Il Procuratore pubblico insorge mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale domandandone il parziale annullamento.
 
D.
 
La CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso. Non sono state chieste altre osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
Contestata nel gravame è esclusivamente la commisurazione della pena. A mente del Ministero pubblico l'autorità cantonale avrebbe in questo ambito violato quanto prescritto all'art. 63 CP, ritenendo elementi estranei a questo disposto, considerando inadeguatamente circostanze aggravanti e dando peso eccessivo ad elementi di natura soggettiva, giungendo così ad un risultato insostenibile. Per alcuni punti inoltre vi sarebbe carenza di motivazione.
 
Per quanto riguarda gli elementi estranei all'art. 63 CP, l'insorgente censura il fatto che la Corte di merito, con l'avallo della CCRP, abbia ritenuto importante ai fini della commisurazione della pena il fatto che l'accusato si sia ritrovato solo alla sbarra a sostenere il peso di tutti i reati commessi. Secondo la pubblica accusa l'autorità cantonale avrebbe così violato il principio dell'individualità della pena, la quale non può essere ripartita fra più correi, visto che nel diritto penale non esiste la nozione di colpa concomitante (o concolpa), come nel diritto civile, che implicherebbe la ripartizione di una pena unica fra più autori.
 
Per quanto riguarda gli elementi che a torto non sarebbero stati presi in considerazione ai fini della commisurazione della pena, il Ministero pubblico indica in particolare il comportamento processuale prima del dibattimento, le motivazioni che hanno portato l'autore a delinquere, la reiterazione del reato, la durata degli illeciti, il concorso di reati, nonché la libertà di decisione di cui disponeva l'autore. Contestata viene inoltre la generale conclusione dell'autorità cantonale secondo cui le particolarità nell'aspetto soggettivo dei reati siano tali per cui esse vanno ritenute preminenti rispetto all'aspetto oggettivo costituito dai pur gravi reati commessi. La pena inflitta a A.________ risulterebbe di conseguenza eccessivamente mite e banalizzerebbe i reati patrimoniali.
 
2.
 
Confermando la commisurazione della pena effettuata dalla Corte di merito, la CCRP ha in particolare rilevato come l'accusato sia stato giudicato con magnanimità per non avere avuto la possibilità di confrontarsi in aula con quello che sarebbe potuto essere il coimputato D.________, oggetto invece di un decreto di abbandono del 27 novembre 2002 cresciuto in giudicato, vedendosi privare così di una presenza che gli avrebbe consentito di fare miglior luce sulle sue colpe. In questo senso i primi giudici non avrebbero insinuato una nozione di diritto civile in un contesto penale, ma avrebbero semplicemente ritenuto che l'accusato non andasse punito anche per le colpe di un terzo. Per quanto riguarda il comportamento processuale dell'accusato, la CCRP ha rilevato come il tribunale di prima istanza non abbia mancato di censurare il fatto che egli abbia negato le sue responsabilità nella truffa ai danni di B.________. Nel complesso essa però ha reputato positivo il comportamento processuale del soggetto, sia per l'ammissione di colpa, sia per i risarcimenti operati a favore delle parti civili, sia per la concreta disponibilità manifestata a risarcire il danno causato alla banca sottoscrivendo il 21 luglio 2003 un'articolata convenzione. Per quanto attiene ai motivi che hanno indotto l'accusato a delinquere la CCRP ha protetto la conclusione dei giudici di merito secondo cui egli non mirava ad arricchirsi con denaro ottenuto fraudolentemente a prestito, ma solo ad ottenere finanziamenti a cui non avrebbe avuto diritto e che intendeva restituire. È vero che in parte gli scrupoli sono venuti meno dopo la morte di B.________, ciò non toglie che fino a quel momento l'imputato intendesse rimborsare i mutui contratti. Infine per quanto concerne la reiterazione, la durata degli illeciti, la quantità e la qualità delle persone ingannate (colleghi, membri del consiglio d'amministrazione, clienti e professionisti), la CCRP constata come nella commisurazione della pena i primi giudici hanno considerato a sfavore dell'accusato, oltre alla gravità oggettiva dei reati commessi e al grave danno finanziario arrecato, l'intensità dell'attività illecita, protrattasi per più di tre anni pur senza essere stata soverchiamente ripetitiva, l'abuso della qualificata fiducia in lui risposta come direttore dell'istituto, come pure per quanto la sua persona rappresentava agli occhi della banca e dei clienti ingannati.
 
3.
 
In base all'art. 63 CP il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Questa disposizione non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della stessa. Essi sono tuttavia oggetto di una consolidata giurisprudenza, da ultimo illustrata in DTF 129 IV 6 consid. 6.1, alla quale si rinvia. In questa sede è sufficiente ribadire come il giudice di merito, più vicino ai fatti, fruisca di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a; 122 IV 156 consid. 3b). Il giudice di merito deve motivare la pena pronunciata per permettere di controllare se egli non abbia oltrepassato i limiti del proprio ampio potere di apprezzamento o se ne abbia abusato. Non gli incombe tuttavia di pronunciarsi su ogni censura particolareggiata sollevata dalle parti né di indicare in cifre o in percentuale l'importanza attribuita agli elementi determinanti per la commisurazione della pena. Deve comunque esporre gli elementi da lui considerati decisivi - concernenti in particolare il reato e la personalità dell'agente - in maniera tale che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. Il mero elenco delle componenti di aggravio e di mitigazione della pena non è di per sé sufficiente.
 
3.1 A.________ è stato riconosciuto colpevole di ripetuta truffa (art. 146 cpv. 1 CP), ripetuta amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP). La pena irrogata - due anni e sei mesi di reclusione - si situa nell'ampia cornice edittale prevista dai reati menzionati, tenuto conto del concorso tra gli stessi (art. 68 n. 1 CP). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame essa, seppur mite, non è in contrasto con il diritto federale. L'ultima istanza cantonale, alle cui precise e dettagliate considerazioni si può senz'altro rinviare, ha giustamente confermato le considerazioni della Corte di merito sugli elementi oggettivi e soggettivi determinanti ai fini di una giusta commisurazione della pena. Il fatto che quest'ultima Corte abbia dato ampio risalto al ruolo di D.________ nelle vicende giudicate non è motivo di censura, visto che anche se la procedura penale a suo carico è stata oggetto di un decreto di abbandono cresciuto in giudicato, ciò non toglie che il tribunale aveva il dovere di ricostruire l'insieme dei fatti nella maniera più ampia ed articolata possibile, senza tralasciare l'esistenza di eventuali altre responsabilità penali o anche semplicemente morali ma tuttavia di rilievo per avere un quadro il più possibile oggettivo di quanto accaduto. Per tacere del fatto che un decreto di abbandono, riservata la prescrizione dell'azione penale, può essere oggetto di revoca nei termini previsti agli art. 221 e segg. CPP/TI, per cui dall'istruttoria dibattimentale potevano anche emergere fatti o mezzi di prova non scoperti nella precedente istruzione formale che avrebbero potuto giustificare la riassunzione del procedimento a carico di D.________. In questo senso la Corte di merito era nondimeno legittimata ad esprimere critiche o riserve sul suo scagionamento, nella misura in cui il ruolo di quest'ultimo getta comunque luce sull'intera ricostruzione dei fatti. L'uso del termine "ripartizione delle colpe", contenuto nella sentenza di primo grado e non censurato dalla CCRP, si riferisce del resto esclusivamente allo stato d'animo dell'accusato, privato appunto della comprensibile speranza di vedere anche altri rispondere per l'insieme delle vicende in questione. Da un'attenta lettura della frase in cui tale termine è inserito emerge come esso non sia utilizzato per insinuare in ambito penale una nozione, ad esso effettivamente estranea, come quella della ripartizione delle colpe invece tipica del diritto civile (v. art. 50 CO), ma semplicemente per meglio caratterizzare la situazione soggettiva del reo, conformemente a quanto prescritto dall'art. 63 CP.
 
Per il resto l'autorità cantonale non ha tralasciato di considerare sia gli elementi a favore che quelli a sfavore del reo, giungendo alla conclusione che egli meritasse, nonostante la gravità oggettiva dei reati commessi, una pena mite. Certamente a fronte di un danno finanziario complessivo che si aggira attorno ai 9 milioni di franchi, con l'aggravante della reiterazione prolungata negli anni e dell'abuso della qualificata fiducia in lui riposta come direttore di banca, la pena inflitta risulta veramente clemente. Tuttavia l'autorità cantonale ha tenuto in considerazione a favore del reo, senza per questo cadere nell'abuso o nell'eccesso del suo potere di apprezzamento, numerosi elementi positivi legati alla sua vita anteriore, alle condizioni personali, alla condotta dibattimentale, nonché ai suoi sforzi per risarcire il danno, nel complesso atti a giustificare un contenimento della pena. In questo senso la pena litigiosa non appare eccessivamente mite al punto da essere abusiva. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, l'autorità cantonale ha del resto ampiamente motivato la propria commisurazione della pena, esponendo in maniera chiara gli elementi da essa considerati decisivi e fornendo i necessari strumenti per verificare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati.
 
3.2 Discende da quanto precede che, pronunciando una pena di due anni e sei mesi di reclusione, l'autorità cantonale non ha violato l'art. 63 CP, per cui il ricorso va disatteso.
 
4.
 
L'accusatore pubblico, soccombente, è dispensato dal pagamento delle spese (art. 278 cpv. 2 PP).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Non si prelevano spese.
 
3.
 
Comunicazione al Procuratore pubblico del Cantone Ticino, al patrocinatore dell'opponente, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, ai patrocinatori di parte civile.
 
Losanna, 27 febbraio 2006
 
In nome della Corte di cassazione penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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