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Informationen zum Dokument  BGer I 855/2005  Materielle Begründung
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BGer I 855/2005 vom 20.02.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
I 855/05
 
Sentenza del 20 febbraio 2006
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
T.________, ricorrente, rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale, Rebgasse 1, 4005 Basilea,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 27 ottobre 2005)
 
Fatti:
 
A.
 
Mediante decisione 26 luglio 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha respinto una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'AI presentata da T.________, nata nel 1961, portatrice di dorsalgie, di lombalgie croniche, di sindrome di Raynaud primaria, di linfoma gastrico della zona marginale di tipo MALT e di somatizzazione, ciò sulla base di una perizia allestita dal Servizio X.________ che concludeva per un'inabilità del 25% nella sua professione di commessa/cassiera e del 15% nelle sue mansioni di casalinga, stante una quota parte di attività del 66% nella prima occupazione e del 34% nella seconda, dal che risultava un'invalidità complessiva del 21%.
 
A seguito di un'opposizione avverso la decisione amministrativa con la quale l'interessata, rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, produceva un certificato del suo psichiatra 13 settembre 2004 attestante una limitazione della capacità lavorativa nella misura del 50% addebitabile a patologia extra-somatica, l'amministrazione, chiesto il parere del proprio servizio medico regionale, ha confermato la precedente decisione con provvedimento 13 aprile 2005, considerando che l'avviso dello psichiatra rappresentava in sostanza una diversa valutazione della stessa situazione valetudinaria e che in particolare non si riscontrava una patologia di personalità tale da influenzare in modo sostanziale la capacità lavorativa.
 
B.
 
Sempre tramite il Patronato INCA di Basilea, l'assicurata ha deferito il provvedimento dell'UAI con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, riprendendo le motivazioni di cui alla precedente opposizione, gravame che è stato respinto dall'autorità giudiziaria cantonale mediante giudizio 27 ottobre 2005 per i motivi ritenuti nella decisione su opposizione, con la precisazione che anche ammettendo un tasso di incapacità del 50% quale salariata si sarebbe dovuto concludere per un grado d'invalidità insufficiente per il riconoscimento di una rendita.
 
C.
 
Rappresentata di nuovo dal Patronato INCA, T.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con cui, producendo un nuovo attestato 19 novembre 2005 del suo curante psichiatra, sostiene di essere limitata dal profilo psichico pure nelle attività di casalinga, questo nella misura del 55-60%, ed addebita alle istanze inferiori di non aver ritenuto la valutazione del 34,5% nelle occupazioni consuete fatta in sede di inchiesta economica.
 
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi, l'UAI propone la reiezione del gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già ricordato le norme di diritto e i principi giurisprudenziali richiamabili nel caso di specie, menzionando segnatamente le modalità di calcolo dell'invalidità secondo il metodo misto, applicabile alle persone svolgenti solo parzialmente un'attività lucrativa; a detta esposizione può essere fatto riferimento.
 
2.
 
Alla pronuncia di primo grado può essere prestata adesione pure nella misura in cui essa, in applicazione di tali norme e principi, ha considerato non essere in concreto dato il diritto a prestazioni assicurative.
 
Il primo giudice si è in effetti fondato sulla dettagliata perizia 9 marzo 2004 del Servizio X.________, il quale a sua volta aveva preso a base consultazioni esterne di natura psichiatrica, reumatologica, oncologica e neurologica, a cura rispettivamente degli specialisti dottori M.________, B.________, Z.________ e E.________, perizia che concludeva per un'inabilità del 25% nell'attività di cassiera/commessa, vuoi del 20% in altre occupazioni professionali adatte, e del 15% nell'attività di casalinga: tenuto conto di una quota parte di tempo del 66% dedicato all'occupazione professionale e del 34% consacrato alle mansioni domestiche, quote queste incontestate, si giungeva a un tasso d'invalidità non bastante ai fini del riconoscimento del diritto a una rendita ai sensi di legge. Il giudice cantonale ha poi reputato a ragione ininfluente il certificato 13 settembre 2004 del medico curante dott. A.________, specialista di psichiatria e psicoterapia, attestante inabilità lavorativa del 50% nell'occupazione salariata addebitabile a riduzione delle capacità di tollerare gli stress da lavoro, in quanto anche ammettendo tale valutazione si doveva concludere per un grado di invalidità del 38%, comunque inferiore al limite giustificante l'erogazione della chiesta prestazione.
 
Con il ricorso di diritto amministrativo l'interessata non fa valere elementi di giudizio suscettibili di inficiare la pronunzia del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Essa si prevale di un nuovo certificato del dott. A.________, il quale riferendosi alle risultanze dell'inchiesta economica effettuata il 12 novembre 2002, con la quale si era concluso per un'inabilità del 34,5% nelle mansioni casalinghe, sostiene che la situazione sarebbe da allora persino peggiorata, al punto da giustificare una valutazione dell'inabilità quale casalinga nella misura del 55-60%. Orbene, nella misura in cui criticata è la circostanza che non si sia ripresa come tale, a livello della procedura amministrativa e a quello della procedura giudiziaria cantonale, la valutazione economica suddetta, non può essere addebitato all'UAI e al giudice cantonale di aver preso a base l'avviso del Servizio X.________, il quale in una circostanziata relazione fondata su quattro perizie specialistiche, riconduceva simile valutazione al 15%. In quanto invece ci si volesse prevalere di un aggravamento della situazione medica, dev'essere ricordato che il Tribunale federale delle assicurazioni fonda il suo giudizio sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della resa della decisione su opposizione in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2); un simile eventuale aggravamento potrebbe se del caso giustificare una nuova domanda di prestazioni.
 
In queste condizioni, il giudizio impugnato non può che essere tutelato.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 20 febbraio 2006
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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