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Informationen zum Dokument  BGer 1P.612/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.612/2003 vom 19.12.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.612/2003 /bom
 
Sentenza del 19 dicembre 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
ricorrenti,
 
tutti patrocinati dall'avv. Raffaella Martinelli,
 
contro
 
D.________,
 
E.________,
 
opponenti,
 
patrocinati dall'avv. Filippo Ferrari,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
art. 29 Cost. (decreto di non luogo a procedere),
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
 
10 settembre 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 14 giugno 2002 il dott. A.________, B.________ e l'avv. C.________ hanno denunciato per truffa e amministrazione infedele, oltre ad altri funzionari ancora da identificare, D.________ e E.________, direttore, rispettivamente condirettore della Banca X.________; la querela si riferiva alla sottoscrizione da parte dei denuncianti di atti di pegno gravanti i loro conti, a garanzia di crediti della banca nei confronti di una relazione intestata a F.________, fratello di C.________ e vicino per parentela agli altri querelanti.
 
B.
 
L'11 luglio 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha decretato il non luogo a procedere. Egli non ha ravvisato l'elemento oggettivo dell'inganno astuto riguardo alla truffa, né gli estremi del reato di amministrazione infedele, poiché si trattava, se del caso, di inadempienze contrattuali di natura civile.
 
C.
 
Contro questo decreto i denuncianti hanno presentato, il 18 luglio 2002, un'istanza di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, statuendo il 10 settembre 2003, l'ha respinta in quanto ricevibile. Essa ha negato la sussistenza di seri indizi di colpevolezza.
 
D.
 
I denuncianti impugnano questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.
 
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale mentre il PP propone di respingere il ricorso e i denunciati di respingerlo in quanto ammissibile.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1).
 
1.2 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6).
 
1.3 Il ricorso è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG) ed è tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG); interposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale, esso adempie il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG, art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI).
 
1.4 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. E' irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 125 I 253 consid. 1b, 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca - come nella fattispecie per i reati invocati - la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b e rinvii; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b).
 
1.5 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto del denunciante di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso di diritto pubblico non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii).
 
1.6 I ricorrenti fanno valere un diniego di giustizia (art. 29 cpv. 1 Cost.) e una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), lesione quest'ultima che ravvisano nel fatto che la decisione impugnata, non rispondendo a tutti gli argomenti, sarebbe insufficientemente circostanziata. La censura è inammissibile, il suo esame non potendo essere disgiunto dal merito della vertenza. I ricorrenti sostengono poi che la Corte cantonale non avrebbe approfondito in maniera sufficiente la fattispecie e che avrebbe posto esigenze troppo severe ai requisiti per la promozione dell'accusa; adducono inoltre che il principio "in dubio pro reo", con il rifiuto di assunzione dei mezzi di prova, sarebbe stato applicato in maniera erronea. Criticano infine in maniera generale un'asserita prassi del Ministero pubblico, confermata dalla Corte cantonale, di applicare alla promozione dell'accusa (art. 178 cpv. 1 CPP/TI) gli stessi criteri validi per il decreto di abbandono (art. 184 cpv. 2 CPP/TI), interpretando il termine "sospetto" dell'art. 178 cpv. 1 CPP/TI analogamente a una prova e rimproverano alle Autorità cantonali di non aver assunto d'ufficio i mezzi di prova, rilevando che non spetta ad essi raccoglierli. Criticano anche il fatto che la CRP ha respinto la loro istanza di complemento istruttorio (art. 186 cpv. 4 CPP/TI) e contestano l'apprezzamento anticipato delle prove, e di conseguenza la loro mancata assunzione da parte della CRP; contestano la tesi della CRP secondo cui i fatti sarebbero completi e chiari.
 
1.7 La Corte cantonale, secondo cui l'istanza non rispettava i presupposti dell'art. 186 CPP/TI e della relativa giurisprudenza, ha rilevato dapprima ch'essa era irricevibile in quanto riferita ad altri funzionari della banca, dal momento che poteva venire promossa solo nei confronti di una determinata persona. I ricorrenti non criticano del tutto questa tesi. La CRP, esaminando l'ipotesi della truffa, ha negato l'esistenza del requisito dell'astuzia, ritenendo che la semplice lettura degli atti di pegno sottoscritti dai denuncianti, quale elementare misura di prudenza vista anche la rilevanza economica dell'operazione, avrebbe permesso di svelare immediatamente l'asserito inganno; ha inoltre negato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'asserito reato di amministrazione infedele.
 
1.8 Certo, i ricorrenti, cui manca, per i reati invocati, la qualità di vittima secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV, lamentano dal profilo formale la violazione di garanzie procedurali. Tuttavia, con le citate censure, e segnatamente insistendo sulla pretesa necessità di assumere ulteriori mezzi di prova, e sull'arbitrarietà delle motivazioni esposte nel giudizio impugnato, essi criticano sostanzialmente la valutazione delle prove da parte delle Autorità cantonali, e in modo generale l'esercizio del potere di apprezzamento che compete loro, in particolare per quanto riguarda l'apprezzamento anticipato delle prove, e rimettono in discussione il merito della causa. Come visto, i ricorrenti difettano però di un interesse giuridicamente protetto al riguardo, sicché il loro gravame non può essere esaminato sotto l'aspetto degli invocati diritti costituzionali (v. causa 1P.636/1998, sentenza del 6 dicembre 1999, apparsa in RDAT I-2000, n. 53 pag. 498; cfr. anche n. 52).
 
Del resto, limitandosi a criticare, in maniera astratta e generale, la prassi delle Autorità cantonali, i ricorrenti non spiegano affatto, né tanto meno dimostrano, perché i mezzi di prova da loro offerti (documentazione bancaria, interrogatori di funzionari bancari, perizia giudiziaria contabile), o quelli (non meglio specificati) che avrebbero dovuto essere assunti, sarebbero stati rilevanti, dato che il semplice rinvio agli atti cantonali è inammissibile (DTF 129 I 113 consid. 2, 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30). Infine, essi non sono legittimati a far valere l'asserita lesione di diritti di terzi riguardo alla mancata promozione dell'accusa e dei diritti di difesa connessi e della criticata applicazione del principio "in dubio pro reo".
 
2.
 
Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, che rifonderanno agli opponenti un'indennità complessiva di fr. 1'500.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 19 dicembre 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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