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Informationen zum Dokument  BGer 6S.348/2003  Materielle Begründung
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BGer 6S.348/2003 vom 12.11.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.348/2003 /bom
 
Sentenza del 12 novembre 2003
 
Corte di cassazione penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Wiprächtiger, Kolly,
 
cancelliere Ponti.
 
Parti
 
A.A.________,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Sandro F. Stadler,
 
piazza Elvezia, corso S. Gottardo 3, casella
 
postale 1342, 6830 Chiasso 1,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo
 
di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita, truffa, ecc.),
 
ricorso per cassazione contro la sentenza 8 agosto 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 24/27 dicembre 2001 A.A.________ inoltrava al Ministero pubblico del Canton Ticino una denuncia penale nei confronti del fratello D.A.________ per asserite malversazioni compiute da quest'ultimo nell'ambito del suo operato quale esecutore testamentario della Comunione ereditaria (CE) fu Dr. B.A.________ e C.A.________. Il 6/8 aprile 2002 A.A.________ e il marito presentavano poi un complemento della denuncia.
 
B.
 
Con decisione motivata del 20 giugno 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, vista l'assenza di seri indizi di colpevolezza a carico del denunciato in relazione alle asserite malversazioni, decretava il non luogo a procedere.
 
C.
 
L'8 agosto 2003 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) respingeva la promozione dell'accusa proposta dai denuncianti contro D.A.________ per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti.
 
D.
 
Con tempestivo ricorso per cassazione A.A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza della CRP, chiedendone l'annullamento.
 
E.
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a; 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1).
 
1.1 Contrariamente al diritto previgente, l'art. 270 PP nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio 2001 (FF 2000 3136 e segg.), non prevede più per il danneggiato, quand'anche parte civile, la facoltà di impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali, tale facoltà essendo stata volontariamente ristretta alle vittime ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) e ai loro parenti (art. 270 lett. e PP; DTF 127 IV 189 consid. 2a; FF 1999 8445 e 8437).
 
1.2 Nel suo gravame la ricorrente sostiene di aver sporto querela per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti. La legittimazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV presuppone però che il ricorrente sia stato leso direttamente nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (v. in generale sulla nozione di vittima DTF 128 IV 188 consid. 2; 127 IV 236 consid. 2b/bb; 125 II 265 consid. 2). Ora, pacificamente, i (presunti) reati menzionati non hanno leso la denunciante nella sua integrità fisica, sessuale o psichica, né essa lo dimostra in alcun modo. L'insorgente risulta pertanto sprovvista della legittimazione giusta l'art. 270 lett. e PP.
 
1.3 La ricorrente non possiede la legittimazione ricorsuale neanche a titolo di querelante (art. 270 lett. f PP) poiché le censure sollevate criticano essenzialmente l'applicazione del diritto sostanziale e non l'esercizio del diritto di querela in quanto tale (DTF 129 IV 206 consid. 1; 128 IV 92 consid. 4c; 127 IV 185 consid. 2).
 
1.4 L'insorgente non può infine nemmeno prevalersi della qualità di accusatrice privata ai sensi dell'art. 270 lett. g PP (FF 1999 8446; DTF 128 IV 39 consid. 2; 127 IV 236 consid. 2b/aa). Conformemente al codice di procedura penale ticinese, e così è stato nella fattispecie, l'azione penale è promossa e sostenuta esclusivamente dal Ministero pubblico sia, come nel caso in esame, per i reati a querela di parte, sia per i reati perseguibili d'ufficio (v. tra l'altro gli art. 68, 178 e 184 CPP/TI).
 
2.
 
Il gravame, manifestamente inammissibile, va disatteso secondo la procedura semplificata (art. 36a cpv. 1 OG).
 
Le spese processuali seguono di regola la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP). L'art. 156 cpv. 6 OG - applicabile al ricorso per cassazione giusta i rinvii degli art. 278 cpv. 1 e 245 PP - prevede che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate. Sulla scorta di questa disposizione, il Tribunale federale può eccezionalmente decidere di porre le spese processuali a carico non già della parte soccombente ma del suo patrocinatore legale. Tale è il caso quando l'irricevibilità del ricorso può essere constatata di primo acchito, prestando un minimo di attenzione (DTF 129 IV 206 consid. 2, pag. 208 in alto e riferimenti citati).
 
In concreto l'avvocato della ricorrente - pur senza menzionarlo espressamente - fonda la legittimazione attiva della sua cliente sul previgente art. 270 PP, norma che è stata modificata da oltre due anni. L'indicazione dei rimedi di diritto contenuta nella decisione impugnata, essendo formulata in termini generali ("la legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 e segg. PP"), non può avere originato confusione alcuna. La modifica legislativa riguardante l'art. 270 PP, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, è peraltro stata oggetto di numerose decisioni pubblicate del Tribunale federale (v. DTF 128 IV 188 consid. 2, 92 consid. 4a, 37 consid. 3), nonché di commenti dottrinali, segnatamente in una pubblicazione della Federazione svizzera degli avvocati (v. Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale: questions choisies, in Les recours au Tribunal fédéral, Publication FSA, Berna 2002, vol. 16, pagg. 48 e segg.).
 
Ora, non è certo insensato pretendere da un avvocato che si aggrava davanti al Tribunale federale che sia al corrente di questa evoluzione legislativa. Questo, a maggior ragione, se si tien conto che l'ordinanza presidenziale per l'anticipo delle spese (art. 150 OG) rendeva formalmente edotto il legale che il ricorso appariva sprovvisto di probabilità di esito favorevole e citava le sentenze pubblicate relative alla modifica dell'art. 270 PP e alle sue conseguenze per la legittimazione ricorsuale. Ciò nonostante, l'avvocato non ha ritenuto opportuno ritirare il gravame, e l'anticipo spese è stato tempestivamente versato.
 
Ne scende che egli deve sopportare per intero le spese della presente procedura dinanzi al Tribunale federale, avendole inutilmente provocate (art. 156 cpv. 6 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'avv. Sandro F. Stadler, piazza Elvezia, corso S. Gottardo 3, Chiasso.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 novembre 2003
 
In nome della Corte di cassazione penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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