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Informationen zum Dokument  BGer 1P.604/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.604/2003 vom 06.11.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.604/2003 /col
 
Sentenza del 6 novembre 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Nay, Vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
X.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo,
 
Divisione dell'ambiente del Dipartimento del
 
territorio del Cantone Ticino, viale S. Franscini 17,
 
6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
esecuzione sostitutiva,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 settembre 2003 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con una decisione dell'8 novembre 1996 il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, visto che sui fondi n. xxx e yyy di Arbedo, di proprietà di X.________, e sui fondi n. aaa e bbb di proprietà dello Stato erano depositati numerosi veicoli inservibili, oltre a rottami e copertoni usati appartenenti a X.________, ha tra l'altro ordinato a quest'ultimo di sgomberarli entro trenta giorni e di consegnarli a un centro di raccolta autorizzato. Poiché il ricorrente si era impegnato a costruire un capannone per svolgervi la sua attività e depositarvi il materiale oggetto dell'ordine dipartimentale, il termine di sgombero è stato prorogato sino al 30 novembre 1997.
 
B.
 
Dopo ulteriori atti procedurali che non occorre qui rievocare, il 17 aprile 2002 il Dipartimento del territorio ha diffidato inappellabilmente X.________ a sgomberare entro quindici giorni i veicoli, avvertendolo che in caso di inadempienza sarebbe stata ordinata a sue spese l'esecuzione d'ufficio. Essendo anche questo termine trascorso infruttuoso, con decisione del 10 aprile 2003 la Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio ha avvertito X.________ che a partire dal 5 maggio 2003 si sarebbe proceduto all'esecuzione sostitutiva dell'ordine 8 novembre 1996, invitandolo a spostare sulla particella n. yyy i veicoli ancora atti alla circolazione.
 
C.
 
L'interessato ha impugnato questa risoluzione dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che, con decisione del 13 maggio 2003, ha dichiarato irricevibile il gravame siccome volto essenzialmente a rimettere in discussione l'ordine oggetto dell'esecuzione, ciò che non era però possibile in quella procedura. Un ricorso presentato da X.________ contro la decisione governativa è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha sostanzialmente confermato l'argomentazione della precedente istanza.
 
D.
 
X.________ impugna con un "ricorso" al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di sospendere l'esecuzione dell'ordine dipartimentale.
 
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvii).
 
1.1 La Corte cantonale ha reso il suo giudizio essenzialmente in applicazione dell'art. 34 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, secondo cui l'Autorità amministrativa esegue le proprie decisioni (cpv. 1); l'esecuzione forzata avviene mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato (cpv. 3, lett. b) o mediante coercizione diretta nei suoi confronti (cpv. 3, lett. c). In materia di protezione delle acque la facoltà per le Autorità di imporre coattivamente l'esecuzione dei provvedimenti ordinati è pure prevista dal diritto federale, su cui si sono tra l'altro fondate anche le precedenti istanze cantonali (cfr. art. 53 della legge federale sulla protezione delle acque, del 24 gennaio 1991, art. 126 della legge cantonale del 2 aprile 1975 di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971).
 
Nella fattispecie non occorre esaminare ulteriormente in quale misura il giudizio impugnato sia eventualmente fondato sul diritto federale (art. 5 PA), presupposto di principio per un'eventuale ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 97 e 98 lett. g OG; DTF 128 I 46 consid. 1b e rinvii, 125 II 10 consid. 2a). In effetti, secondo l'art. 101 lett. c OG, tale rimedio non è ammissibile contro le misure esecutive di una decisione. È questo il caso in concreto, essendo il provvedimento esecutivo litigioso basato su una precedente decisione cresciuta in giudicato e non essendo suscettibile di modificare la situazione giuridica dell'interessato (DTF 119 Ib 492 consid. 3c/bb pag. 498 e rinvii). D'altra parte, il ricorrente non sostiene che la misura di esecuzione violerebbe i suoi diritti costituzionali inalienabili e imprescrittibili o sarebbe affetta da nullità assoluta, né tali condizioni appaiono seriamente ravvisabili in concreto: anche un ricorso di diritto pubblico (art 84 OG) sarebbe quindi inammissibile. In effetti, questo rimedio non permette all'interessato, nell'ambito del gravame contro la misura esecutiva, di contestare a titolo pregiudiziale la validità dell'ordine rimasto ineseguito (DTF 119 Ib 492 consid. 3c/cc e rinvii).
 
1.2 Il ricorrente si limita del resto a sostenere di avere ragione e di non avere sinora provocato alcun inquinamento del terreno mediante i veicoli depositati. Egli non fa tuttavia valere una violazione di disposizioni legali e diritti costituzionali da parte della Corte cantonale, né si confronta con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In tali circostanze, il gravame non adempie le esigenze di motivazione previste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG per il ricorso di diritto pubblico e dall'art. 108 cpv. 2 OG per il ricorso di diritto amministrativo e non potrebbe in ogni caso essere esaminato nel merito (cfr. DTF 129 I 113 consid. 2.1, 125 II 230 consid. 1c, 123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii).
 
2.
 
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Arbedo-Castione, alla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 novembre 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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