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Informationen zum Dokument  BGer B 27/2001  Materielle Begründung
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BGer B 27/2001 vom 15.10.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
B 27/01
 
B 30/01
 
Sentenza del 15 ottobre 2003
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
B 27/01
 
S._________, ricorrente, rappresentato dalla Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese OCST, Via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,
 
e
 
B 30/01
 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, ricorrente,
 
contro
 
Fondazione Patria per l'incremento dell'assicurazione del personale, St. Alban Anlage 26, 4002 Basilea, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 23 febbraio 2001)
 
Fatti:
 
A.
 
S._________, cittadino italiano nato nel 1943, è stato dipendente della fallita società X.________ SA (già Eredi B.________) dal 7 ottobre 1970 al 31 luglio 1981 e, in quanto tale, affiliato ai fini della previdenza professionale alla Fondazione Patria per l'incremento dell'assicurazione del personale dal 1° gennaio 1974 al 31 luglio 1981.
 
Dando seguito a una richiesta formulata in proposito dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST) per conto dell'assicurato, la Patria Società mutua svizzera di assicurazioni sulla vita comunicava con scritto del 28 aprile 1995 di avere accreditato l'importo della prestazione d'uscita dell'interessato sul conto interno della ditta B.________ "allo scopo di coprire i premi mancanti".
 
B.
 
Con petizione del 3 gennaio 2000 S._________, patrocinato dall'OCST, si è rivolto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo la condanna della Fondazione di previdenza (Helvetia) Patria (recte: Fondazione Patria per l'incremento dell'assicurazione del personale) al versamento della prestazione di libero passaggio di fr. 3'727.-, valuta 31 luglio 1981, oltre interessi al 5%.
 
Per pronuncia del 23 febbraio 2001, la Corte cantonale ha respinto la petizione nella misura in cui l'ha ritenuta ricevibile. In particolare, osservando che i fatti giustificanti la chiesta prestazione si sarebbero realizzati interamente prima dell'entrata in vigore della LPP (1° gennaio 1985), i primi giudici si sono ritenuti incompetenti, ratione temporis, a statuire sulla domanda. Per il resto, in via abbondanziale, pur dando atto dell'illiceità della compensazione operata dalla Fondazione, i primi giudici hanno rilevato che il diritto alla prestazione si sarebbe comunque prescritto nel luglio 1991.
 
C.
 
S._________, sempre assistito dall'OCST, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in annullamento del giudizio cantonale, il riconoscimento della prestazione chiesta in prima istanza. Mediante atto parallelo, si aggrava al Tribunale federale delle assicurazioni pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Rilevando la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni a statuire nel merito, l'UFAS, oltre a ribadire che la pretesa non avrebbe potuto essere compensata, fa notare che la prestazione di libero passaggio invocata dall'assicurato non poteva ritenersi prescritta.
 
La Fondazione Patria propone la conferma del giudizio impugnato. S._________ si riconferma nelle proprie conclusioni e precisa - con l'ausilio di un estratto conto AVS aggiornato - di non avere mai lasciato la Svizzera e di avervi sempre lavorato senza interruzioni.
 
Diritto:
 
1.
 
Le impugnative inoltrate da S._________ e dall'UFAS, legittimato a ricorrere in virtù dell'art. 4a cpv. 2 OPP 1 (DTF 125 V 167-168 consid. 1), concernono fatti di ugual natura e pongono gli stessi temi giuridici, per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 e riferimenti; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, pag. 343 seg.).
 
2.
 
In data 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Questa legge non è tuttavia applicabile alla LPP, in quanto non vi è un rinvio ai sensi dell'art. 2 LPGA, secondo cui l'ordinamento è applicabile se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano (Ueli Kieser, Das Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 114).
 
3.
 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione l'autorità giudiziaria cantonale si sia dichiarata incompetente a statuire sulla petizione di S._________ e, pronunciandosi in via abbondanziale sul merito, abbia comunque ritenuto prescritta la pretesa avanzata dallo stesso.
 
3.1 L'assicurato, facendo notare che il credito non poteva considerarsi esigibile dal momento che egli non aveva ancora raggiunto l'età pensionabile né aveva altrimenti maturato il diritto al versamento in contanti, contesta che la pretesa possa essersi prescritta nei termini indicati dalla Corte cantonale. Per il resto, il ricorrente fa valere una violazione, da parte della Fondazione opponente, delle norme legislative in materia di libero passaggio che obbliga gli istituti di previdenza ad annunciare ad un ufficio centrale le pretese non ancora fatte valere dalle persone che ne hanno diritto.
 
3.2 L'UFAS, richiamandosi alle disposizioni regolamentari e legali applicabili, rileva che l'assicurato non adempiva le condizioni per ottenere un pagamento in contanti della prestazione in parola. Esso osserva pertanto che l'istituto di previdenza avrebbe dovuto, in seguito all'uscita di S._________ dalla ditta B.________, costituire in suo favore un diritto di credito per prestazioni future. Facendo notare che la prescrizione di un simile credito non entra in considerazione prima che l'assicurato possa fare valere i propri diritti - l'interessato rischiando altrimenti di perderli prima ancora di poterli esercitare -, l'Ufficio ricorrente ritiene che il Tribunale cantonale avrebbe dovuto entrare nel merito della petizione e domanda alla Corte giudicante di annullare la pronuncia di primo grado che ha accolto l'eccezione di prescrizione opposta dalla Fondazione oponente.
 
3.3 La Fondazione Patria, associandosi alle conclusioni dei primi giudici, ribadisce per parte sua che i fatti sui quali si fonda il diritto alla prestazione di libero passaggio si sarebbero realizzati interamente prima dell'entrata in vigore della LPP e fa notare che essa prestazione si sarebbe comunque prescritta nel luglio 1991. Alla tesi ricorsuale oppone l'incompatibilità della stessa con l'obbligo legale vigente in ambito contrattuale - che impone alle parti di conservare (solo) 10 anni i libri di commercio, la corrispondenza d'affari e i documenti contabili - come pure la constatazione che altrimenti i termini di prescrizione si dilaterebbero in misura indefinibile.
 
4.
 
4.1 Dalla normativa, di natura semi-imperativa (art. 362 vCO), degli art. 331-331c vCO applicabili in concreto, nella versione in vigore nel luglio 1981 (DTF 126 V 166 consid. 4b; RU 1971 pag. 1472 segg. e 1976 pag. 1972), si evince in particolare che se il lavoratore pagava contributi di previdenza per la vecchiaia, i superstiti o l'invalidità a un ente assicuratore e non riceveva da esso alcuna prestazione alla fine del rapporto di lavoro, egli acquistava verso l'ente un diritto di credito corrispondente almeno ai suoi contributi, dedotte le prestazioni pagate per la copertura di un rischio durante il rapporto di lavoro (art. 331b cpv. 1 vCO). Inoltre, per adempiere l'obbligo corrispondente al credito del lavoratore, l'istituzione di previdenza doveva costituire a favore di quest'ultimo un credito per prestazioni future verso l'istituzione di previdenza di un altro datore di lavoro, verso un istituto sottoposto alla vigilanza assicurativa, o in caso di un deposito di risparmio, anche verso una banca cantonale (art. 331c cpv. 1 vCO), fermo restando che l'istituzione di previdenza era dispensata dal costituire un credito verso terzi, se il lavoratore continuava a farne parte anche dopo la fine del rapporto di lavoro (art. 331c cpv. 3 vCO). In ogni caso, il credito per prestazioni future diveniva esigibile secondo le disposizioni del regolamento dell'istituzione di previdenza e non poteva essere validamente ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità (art. 331c cpv. 2 vCO). Infine, l'istituzione di previdenza doveva adempire il suo obbligo per mezzo di un pagamento in contanti allorché, segnatamente, la domanda veniva presentata da un lavoratore che lasciava definitivamente la Svizzera (art. 331c cpv. 4 lett. b cifra 1 vCO) oppure cominciava un'attività lucrativa indipendente (art. 331c cpv. 4 lett. b cifra 2 vCO).
 
4.2 Le disposizioni suesposte sono sostanzialmente state riprese pure dal Regolamento della Cassa di Assicurazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (ASSIC; art 18, nella versione del 1° gennaio 1977). Così, in particolare, a norma dell'art. 18.4 Regolamento, il credito nei confronti dell'ASSIC per l'assicurato che lasciava l'impresa veniva estinto con il pagamento del credito sotto forma di un'assicurazione libera da premi, alla sua scadenza (art. 18.4.1), con il trasferimento della prestazione di libero-passaggio ad un'altra istituzione di previdenza (art. 18.4.2), oppure, eccezionalmente, e su richiesta dell'assicurato, in contanti, segnatamente se l'assicurato poteva provare che lasciava o aveva lasciato definitivamente la Svizzera (art. 18.4.3).
 
4.3 Dalla documentazione agli atti risulta che S._________, affiliato ai fini della previdenza professionale preobbligatoria alla Fondazione Patria dal 1° gennaio 1974 al 31 luglio 1981 in quanto dipendente della fallita Impresa di costruzioni B.________, dall'agosto 1981 almeno fino al 2001 ha continuato ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera, versando regolarmente i contributi alle assicurazioni sociali. In tali condizioni, al momento in cui la Fondazione opponente ha effettuato il versamento della prestazione d'uscita, i presupposti sopra elencati per potere ottenere il pagamento in contanti delle prestazioni della previdenza professionale non erano ancora adempiuti. Indipendentemente dalle considerazioni legate all'illiceità della compensazione operata dalla Fondazione, esso versamento deve pertanto ritenersi come non avvenuto (correttamente).
 
4.4 All'entrata in vigore della LPP (1° gennaio 1985) e dell'ordinanza sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio (1° gennaio 1987 [RU 1986 pag. 2008 segg.], soppiantata in seguito, con effetto dal 1° gennaio 1995, dalla LFLP) - la quale, oltre a descrivere le forme per il mantenimento della previdenza (polizza o conto di libero passaggio: art. 2) e a sancire obblighi di informazione e di collaborazione a carico dei datori di lavoro, degli istituti di previdenza e degli assicurati (art. 13), prescriveva (anche per l'ambito della previdenza più estesa: DTF 127 V 320 consid. 4a/cc) l'obbligo di mantenimento della previdenza anche in assenza di istruzioni da parte dell'assicurato (art. 13 cpv. 4) -, la liquidazione dell'evento di libero passaggio, prima ancora che la pretesa potesse eventualmente prescriversi, era ancora pendente. La vicenda, iniziatasi prima dell'entrata in vigore della LPP, ma non ancora conclusasi il 1° gennaio 1985, presenta così sufficienti punti di collegamento con il nuovo ordinamento in materia di previdenza professionale. In tali condizioni, può ammettersi la competenza, giusta l'art. 73 LPP, del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino a dirimere la vertenza litigiosa (cfr. pure DTF 113 V 292 segg.).
 
Tale conclusione tiene adeguatamente conto della particolare natura delle prestazioni di libero passaggio. Esse, infatti, non sono propriamente equiparabili alle altre prestazioni assicurative che diventano esigibili con la realizzazione dell'evento assicurato (vecchiaia, invalidità, decesso), bensì creano la base di finanziamento per prestazioni assicurative che dovessero sorgere in futuro (DTF 127 V 318 consid. 3b).
 
5.
 
Accertati la ricevibilità della petizione di S._________ e, di conseguenza, l'obbligo, per la Corte cantonale, di entrare nel merito della lite, il Tribunale federale delle assicurazioni - che, oltre a godere del pieno potere cognitivo (art. 132 OG), dispone dei necessari elementi per il giudizio - ritiene di poter prescindere, per motivi di economia processuale, dal rinviare la causa all'istanza giudiziaria precedente, le parti avendo già avuto modo di determinarsi compiutamente al riguardo.
 
5.1 Con riferimento all'eccezione di prescrizione, sollevata dalla Fondazione opponente e riconosciuta dai giudici di prime cure, si osserva che questo Tribunale già ha avuto modo di stabilire che, in presenza di un obbligo legale di mantenimento della previdenza, il diritto alla prestazione di libero passaggio o d'uscita non può prescriversi, venendo altrimenti a cadere la base finanziaria per prestazioni assicurative future (DTF 127 V 326 consid. 6a). Ora, tenuto conto dell'obbligo di mantenimento della previdenza accertato anche nel caso di specie (consid. 4) e considerato che la possibilità di domandare il versamento della prestazione in contanti si estingue solo dopo che il credito per prestazioni future diventa esigibile, ossia dopo che può essere realizzato e cessa di essere una semplice aspettativa (DTF 117 V 308 consid. 3c), il diritto alla prestazione di S._________, che ha dimostrato di esercitare un'attività lavorativa in Svizzera almeno fino al 2001, non poteva ritenersi prescritto.
 
5.2 Né la prestazione di libero passaggio, come ha osservato la Corte cantonale, poteva, per considerazioni di esigibilità della pretesa e per mancanza di reciprocità dei crediti, essere validamente compensata dalla Fondazione opponente con un credito da essa vantato nei confronti dell'allora datore di lavoro per contributi non pagati.
 
6.
 
Sull'importo della prestazione di libero passaggio non vi è disputa alcuna, il suo valore di riscatto al 31 luglio 1981 essendo stato attestato dalla Fondazione in fr. 3'727.-, cui sono da aggiungere interessi al 5%. Ne consegue che, in accoglimento dei ricorsi, l'opponente dovrà accreditare a S._________ a titolo di prestazione di libero di passaggio l'importo indicato. Il versamento del medesimo potrà avvenire solo quando ne saranno date le condizioni (cfr. consid. 4.1 e 4.2).
 
7.
 
Vertendo in sostanza sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, S._________, patrocinato da un sindacato, ha diritto al versamento di ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG). Per contro, nessuna indennità di parte è assegnata all'UFAS quale autorità vincente o organismo di diritto pubblico (art. 159 cpv. 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
I ricorsi di diritto amministrativo sono accolti nel senso che, annullato il giudizio impugnato del 23 febbraio 2001, in accoglimento della petizione 3 gennaio 2000 di S._________, la Fondazione Patria per l'incremento dell'assicurazione del personale è tenuta ad accreditare all'assicurato ricorrente l'importo di fr. 3'727.-, oltre a interessi del 5% dal 31 luglio 1981, a titolo di prestazione di libero passaggio.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La Fondazione opponente verserà a S._________ la somma di fr. 2'000.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
 
4.
 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà sulle ripetibili di prima istanza avuto riguardo riguardo all'esito definitivo della lite.
 
5.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti e al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano.
 
Lucerna, 15 ottobre 2003
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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