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Informationen zum Dokument  BGer 6S.297/2003  Materielle Begründung
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BGer 6S.297/2003 vom 14.10.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.297/2003 /viz
 
Sentenza del 14 ottobre 2003
 
Corte di cassazione penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente, Kolly e Karlen.
 
cancelliere Ponti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luca Gandolfi,
 
Studio legale Velo & Associati, via Soave 5,
 
casella postale 3464, 6901 Lugano,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
omicidio colposo (art. 117 CP),
 
ricorso per cassazione contro la sentenza del 29 giugno 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 17 febbraio 2001 verso le ore 20'50 si verificava, in corrispondenza dell'incrocio tra Via Trevano e Via Monte Boglia a Lugano, un incidente della circolazione che ha visto coinvolti, da una parte, A.________ alla guida di un autoveicolo marca X.________, e dall'altra, B.________, alla guida di uno scooter marca Y.________. La dinamica dell'incidente può così essere riassunta: l'automobilista A.________ usciva dal posteggio di una pizzeria, dove aveva consumato un pasto veloce con un'amica, e si immetteva su Via Trevano in direzione Lugano-centro. Percorse alcune decine di metri di questa strada rettilinea e pianeggiante, si spostava verso l'asse centrale della carreggiata, intenzionato a svoltare a sinistra su Via Monte Boglia. Mentre stava compiendo la manovra, è però entrato in collisione all'altezza della portiera con il motociclista, che lo stava sorpassando sulla sinistra. In seguito all'urto, quest'ultimo perdeva il controllo del proprio mezzo e dopo aver strisciato per 15-20 metri sull'asfalto andava a collidere violentemente contro un palo della segnaletica; per le gravi ferite riportate, B.________ decedeva nel corso della notte.
 
L'inchiesta ha potuto stabilire che mentre il veicolo di A.________ era in perfetto stato di marcia, lo scooter condotto dalla vittima era in uno stato di pessima manutenzione ed era stato in più punti abusivamente manomesso (pneumatici lisci, motore elaborato, sospensioni modificate, lampade dei piccoli proiettori ellissoidali colorate di nero, plastiche degli indicatori di direzione annerite). Risulta inoltre che il motociclista era privo della licenza di condurre e portava il casco slacciato.
 
B.
 
Con decreto di accusa del 10 dicembre 2002 il Procuratore pubblico ticinese ha ritenuto A.________ autore colpevole di omicidio colposo per avere imprevidentemente cagionato la morte di B.________, eseguendo la manovra di svolta a sinistra su via Monte Boglia senza scorgere lo scooter in fase di sorpasso. La pena inflitta, che teneva conto anche di un'infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (LStup), ammontava a 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente.
 
Statuendo sull'opposizione al decreto di accusa interposta da A.________, il 7 maggio 2003 il giudice della Pretura penale del Canton Ticino lo ha ritenuto autore colpevole di omicidio colposo per i fatti avvenuti la sera del 17 febbraio 2001, condannandolo a 40 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. La riduzione di pena rifletteva il proscioglimento, per intervenuta prescrizione, dall'accusa di aver violato la LStup.
 
C.
 
Adita da A.________, la Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) del Tribunale d'appello del Cantone Ticino respingeva, con sentenza del 29 giugno 2003, il gravame introdotto contro la decisione della Pretura penale. La Corte cantonale riteneva in sostanza che l'automobilista, nell'eseguire la svolta a sinistra senza accorgersi che da tergo proveniva un motociclista in fase di sorpasso, ha violato l'art. 34 cpv. 3 LCStr. Vista la sua imprevidenza colpevole, la CCRP considerava adempiuti i requisiti dell'omicidio colposo.
 
D.
 
Contro tale sentenza A.________ è insorto con tempestivo ricorso per cassazione dinanzi al Tribunale federale, chiedendo che essa venga annullata. Egli ritiene che la CCRP ha violato il diritto federale, applicando erroneamente il disposto di cui all'art. 117 CP in relazione agli art. 26 e 34 cpv. 3 della LCStr. Censura pure il fatto che le autorità cantonali di prima e seconda istanza hanno considerato fondato il rapporto di causalità naturale ed adeguato, omettendo invece di applicare quelle circostanze che interrompono il nesso di causalità.
 
E.
 
Con scritto del 7 agosto 2003 la CCRP ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a; 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1).
 
1.2 Secondo dottrina e giurisprudenza, la legittimazione a ricorrere per cassazione in merito all'azione penale è regolata in modo esaustivo dall'art. 270 PP. In virtù dell'art. 270 lett. a PP l'accusato è legittimato a ricorrere in cassazione; gli altri requisiti formali essendo ossequiati, il presente rimedio è senz'altro ricevibile.
 
2.
 
Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda e terza proposizione PP). Essa deve fondare il suo giudizio sui fatti quali accertati dall'ultima istanza cantonale ed eventualmente su quelli considerati dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui essi siano ripresi, per lo meno in modo implicito, nella decisione impugnata (art. 273 cpv. 1 lett. b PP; DTF 126 IV 65 consid. 1; 118 IV 122 consid. 1). La motivazione del ricorso non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).
 
Nella misura in cui il ricorrente censura l'accertamento dei fatti compiuto dall'autorità cantonale, segnatamente si fonda su una diversa versione dei fatti, il suo gravame risulta pertanto inammissibile. Trattandosi della valutazione della forza probatoria di una perizia, occorre inoltre ricordare che il giudice è di regola vincolato dalle conclusioni peritali, e può scostarsene solamente in presenza di motivi validi (DTF 118 Ia 144 consid. 1c; 101 IV 129 consid. 3a)
 
3.
 
Il ricorrente lamenta una violazione degli art. 18 cpv. 3 e 117 CP nonché delle nozioni di diritto federale di causalità adeguata e di interruzione del nesso causale. Egli contesta la materialità dell'infrazione; afferma infatti di aver effettuato una regolare preselezione prima di svoltare a sinistra, esponendo per tempo il segnale di direzione e accertandosi che sia in senso contrario che da tergo non giungessero altri veicoli. Asserisce in sostanza che, contrariamente a quanto ritenuto dalle autorità cantonali, la collisione è dovuta al fatto che il coprotagonista B.________ ha effettuato un'azzardata manovra di sorpasso, a velocità ben superiore al limite consentito, senza avvedersi delle sue evidenti intenzioni di svoltare a sinistra. Le istanze cantonali gli avrebbero pertanto erroneamente imputato una violazione dell'art. 34 cpv. 3 LCStr, omettendo pure di applicare il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr.
 
3.1 L'art. 117 CP punisce chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona con la detenzione o con la multa. Giusta l'art. 18 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb e riferimenti; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CP). Per determinare precisamente quali sono i doveri imposti dalla prudenza, ci si può riferire alle disposizioni legali emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare gli incidenti. Nella fattispecie vanno considerate innanzitutto le norme sulla circolazione stradale (DTF 122 IV 133 consid. 2a, 225 consid. 2a; Trechsel, op. cit. n. 29 ad art. 18 CP). Il giudice può anche ordinare una perizia per identificare i precetti di prudenza che si imponevano in una data situazione (DTF 106 IV 264 consid. 1).
 
3.2 Secondo l'art. 34 cpv. 3 LCStr, "il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia ad un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono". D'altra parte, secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada può - premesso che ne abbia rispettato i canoni - confidare nel corretto comportamemto degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; DTF 124 IV 81 consid. 2b; 122 IV 133 consid. 2a; Trechsel, op. cit., n. 32 ad art. 18 CP). Secondo la giurisprudenza, ove, per decidere se un utente della strada abbia violato una norma della circolazione, occorre stabilire se egli avesse potuto aspettarsi un comportamento conforme alla legge di un altro utente della strada, non può essergli negato il diritto di invocare il principio dell'affidamento per il motivo che egli stesso non si è comportato conformemente alle norme della circolazione. Così, anche chi è tenuto a dare la precedenza può invocare il principio dell'affidamento quando chi gode del diritto di precedenza violi le norme della circolazione in modo imprevedibile per il debitore della precedenza (DTF 125 IV 83 consid. 2c e d; 120 IV 252 consid. 2d/aa; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 4.1 ad art. 26 LCStr e n. 3.6.3 "in fine" ad art. 36 LCStr).
 
3.2.1 L'obbligo di badare ai veicoli che seguono deve essere inteso nel senso di "non metterli in pericolo", specie quando questi sono in fase di sorpasso (DTF 125 IV 83 consid. 1a; Bussy/Rusconi, op. cit., n.3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr). Il conducente di un veicolo che intende svoltare a sinistra non ha soltanto l'obbligo di segnalare con l'apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all'altro veicolo che, sopraggiugendo da tergo, si prepari al sorpasso o abbia già iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione. In questa evenienza egli deve arrestarsi, o, se del caso, rimanere fermo, per non intralciare la manovra di sorpasso dell'altro conducente che beneficia della precedenza (v. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.6 e 2.24 ad art. 35 LCStr; DTF 125 IV 83).
 
3.2.2 Nel caso concreto, le autorità cantonali hanno accertato che l'incidente si è verificato perché il ricorrente, contravvenendo a queste precise e doverose cautele, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra senza prestare sufficiente attenzione al traffico proveniente da tergo. Secondo le indicazioni del perito, prima di iniziare la manovra di svolta su Via Monte Boglia, l'automobilista avrebbe avuto la possibilità di percepire - guardando nello specchio retrovisore interno - la presenza dello scooter, e questo malgrado le avverse condizioni metereologiche (notte, pioggia) e la ridotta visibilità della motocicletta (fari anneriti; indumenti di colore scuro indossati dal conducente). Le risultanze peritali escludono pure che al momento in cui il veicolo di A.________ si è immessa su Via Trevano, il motociclista potesse ipotizzare che la vettura intendeva svoltare a sinistra dopo poche decine di metri in corrispondenza dell'accesso su Via Monte Boglia, ciò che esclude non solo l'applicazione al caso concreto degli art. 35 cpv. 5 e 6 LCStr (divieto di sorpasso dei veicoli in preselezione che intendono svoltare a sinistra, rispettivamente, obbligo di sorpassarli sulla destra) ma anche del principio dell'affidamento, per il quale il ricorrente poteva confidare nel fatto che nessuno lo avrebbe sorpassato sulla sua sinistra. Le autorità cantonali hanno peraltro osservato che la manovra di sorpasso - ancorché rischiosa e imprudente - era lecita in quel tratto di strada.
 
Orbene, prima di impegnare la preselezione per la svolta a sinistra, il ricorrente avrebbe dovuto accertarsi in modo rigoroso, utilizzando gli specchietti retrovisori e eventualmente girando la testa, che a tergo non vi fosse nessun veicolo in procinto di sorpassarlo, come invece era il caso; per sua stessa ammissione, l'insorgente ha dichiarato di non aver notato il sopraggiungere dello scooter del coprotagonista né quando si è immesso su Via Trevano né quando ha iniziato la preselezione, pur sostenendo di aver controllato nello specchietto retrovisore. Secondo le vincolanti costatazioni delle autorità cantonali, quando l'automobile dell'insorgente si è messa in preselezione, la motocicletta distava però solo 10-15 metri dal veicolo e viaggiava già a ridosso (se non oltre) della linea tratteggiata al centro della carreggiata, ossia si trovava già nella fase iniziale del sorpasso; a questo momento poteva senz'altro essere rilevata guardando nello specchietto retrovisore sinistro.
 
Assodata la sua negligenza nella fattispecie, l'insorgente non può essere prosciolto dall'addebito di aver violato i doveri di prudenza imposti dalle circostanze e dalla legge.
 
3.3 Nella misura in cui il ricorrente rimprovera al coprotagonista di essersi reso autore di significative violazioni alla LCStr (sorpasso azzardato e pericoloso, velocità eccessiva e superiore al limite consentito), giova inoltre ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa. Di conseguenza, le deduzioni intese a mettere in evidenza le colpe del motociclista non sono liberatorie.
 
4.
 
Stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il decesso di una persona tuttavia non basta. Il comportamento e la morte della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
 
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere di esame della Corte di cassazione. Tuttavia, il diritto federale è violato se l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii).
 
Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, quale ad esempio l'atteggiamento della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un comportamento talmente straordinario, insensato o stravagante che non potevano essere previsti. L'imprevedibilità dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata. Occorre bensì che quest'atto sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il comportamento dell'agente, che hanno contribuito a provocarlo (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111 CP, pagg. 25-26).
 
4.1 La CCRP ha ritenuto a questo proposito - sulla scorta degli atti istruttori - che né il fatto che lo scooter avesse le gomme usurate, le sospensioni modificate, il gruppo ottico anteriore annerito, le plastiche degli indicatori di direzione oscurate, né il fatto che il motociclista fosse senza patente e con il casco slacciato risultano avere avuto un ruolo apprezzabile nell'infortunio. Per quanto attiene all'eccesso di velocità durante il sorpasso, i giudici cantonali hanno invece considerato che il ricorrente non poteva avvalersi del principio dell'affidamento, perché se avesse controllato il traffico proveniente da tergo prima della manovra di preselezione, avrebbe avuto chiari indizi del fatto che il coprotagonista non si sarebbe comportato correttamente.
 
Queste considerazioni meritano conferma. Il comportamento del motociclista, pur se degno di biasimo per la pericolosità della manovra compiuta e per la velocità inadeguata (stimata dal perito ad un massimo di 65 Km/h, allorquando vigeva un limite di 50 km/h), non risulta oggettivamente insensato ed era - facendo uso della cautela richiesta dalle circostanze - persino prevedibile; in altri termini, il comportamento del coprotagonista non è suscettibile di relegare in secondo piano la colpa del conducente dell'automobile. Ne deriva che, considerando che il nesso di causalità adeguata non è stato interrotto dalla colpa concomitante della vittima, l'autorità cantonale non ha violato il diritto federale.
 
5.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va quindi respinto. Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 278 cpv. 1 PP).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 ottobre 2003
 
In nome della Corte di cassazione penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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