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Informationen zum Dokument  BGer 2P.243/2003  Materielle Begründung
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BGer 2P.243/2003 vom 26.09.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.243/2003 /bom
 
Sentenza del 26 settembre 2003
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Wurzburger, presidente,
 
Müller, Merkli,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Parti
 
A.________ Sagl,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, Ufficio di tassazione delle persone giuridiche,
 
6501 Bellinzona,
 
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
imposta cantonale 1997-2001,
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 5 agosto 2003 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 10 marzo 2003 l'Ufficio ticinese di tassazione delle persone giuridiche notificava alla A.________ Sagl, con sede a Zurigo, le tassazioni per l'imposta cantonale 1997-2001, mediante le quali il capitale imponibile veniva fissato a fr. 18'000.-- per il 1997 (con un'aliquota del 2,6) e a fr. 20'000.-- per i successivi periodi (con un'aliquota del 2), per un'imposta complessiva di fr. 48.80 nel 1997, di fr. 52.-- nel 1998/1999 e di fr. 40.-- nel 2000/2001.
 
B.
 
Adita su reclamo dalla A.________ Sagl - la quale affermava di avere la sua sede sociale nel Cantone di Zurigo dove era pure imposta - l'autorità fiscale di prime cure ha confermato le tassazioni litigiose. Ha considerato che l'imposizione era giustificata poiché la società svolgeva tutta la sua attività ed era amministrata negli uffici di Bellinzona, allorché a Zurigo vi era soltanto la sede formale. Ha osservato poi che il conto "Aumento diffusione" (ossia la cartoteca degli abbonati), non poteva essere considerato come un attivo fittizio al quale poteva essere assegnato un valore commerciale. Contro quest'ultima pronuncia la contribuente è insorta davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Il 5 agosto 2003, quest'ultima ha respinto il gravame, confermando sia l'imponibilità della società nel Cantone Ticino sia il fatto che il citato conto "Aumento diffusione" non poteva essere fiscalmente considerato un attivo immateriale.
 
C.
 
Il 14 settembre 2003 la A.________ Sagl ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che la Corte ticinese sia invitata a riformare la propria decisione nel senso che il conto "Aumento diffusione" sia considerato un attivo. Domanda inoltre la ricusa del giudice cantonale B.________.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 I 50 consid. 1 e riferimenti).
 
1.2 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 126 III 534 consid. 1c e rinvio). Ove la ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio querelato, segnatamente che la Corte cantonale sia invitata a riformare la propria sentenza, il gravame è quindi inammissibile (DTF 127 II 1 consid. 2c; 125 I 104 consid. 1b e rinvii).
 
2.
 
La ricorrente sostiene che il giudice B.________, membro della Camera di diritto tributario, avrebbe dovuto ricusarsi poiché sarebbe stato oggetto di critiche in un articolo apparso nel mese di gennaio 2003 in una delle riviste da essa pubblicate. Il quesito di sapere se un simile argomento sia sufficiente per ricusare il giudice in questione può rimanere irrisolto. Nel caso concreto, infatti, la ricorrente non fa valere di aver già formulato la sua domanda di ricusa dinanzi alla Camera di diritto tributario, la cui composizione - figurante sia nell'annuario ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino sia sul sito Internet del Cantone - è nota. La critica è pertanto tardiva e va, quindi, disattesa.
 
3.
 
La Corte cantonale, pronunciandosi in primo luogo sulla questione dell'assoggettamento fiscale della società ricorrente, ha considerato che la stessa era imponibile nel Cantone Ticino, dove svolgeva tutta la sua attività, inclusa quella amministrativa, e non a Zurigo, dove esisteva solo la sede formale. La ricorrente non impugna la sentenza cantonale in proposito. Detta problematica non deve pertanto più essere vagliata in questa sede.
 
4.
 
4.1 Il ricorso di diritto pubblico sottostà a severe esigenze di motivazione. Il ricorrente deve indicare, oltre ai fatti essenziali, i diritti costituzionali o le norme giuridiche che pretende lesi e deve spiegare in cosa consiste la violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; sul cosiddetto "principio dell'allegazione" in generale cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c). In altri termini, il ricorso deve sempre contenere una chiara ed esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, e in quale misura, la decisione impugnata lede i diritti costituzionali invocati dalla parte ricorrente (DTF 110 Ia 1 consid. 2a; cfr. pure DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Nei ricorsi fondati sull'art. 9 Cost., il ricorrente non può semplicemente affermare che il giudizio impugnato sarebbe arbitrario o limitarsi a formulare una critica generica o di carattere appellatorio, come se il Tribunale federale fosse un'istanza abilitata a rivedere liberamente il fatto e il diritto e a ricercare la corretta interpretazione e applicazione della normativa cantonale (DTF 107 Ia 186 consid. 2b). Il ricorrente deve indicare in modo compiuto e preciso quali norme o principi generali del diritto sono stati applicati in modo manifestamente errato, oppure non sono stati applicati, e specificare perché l'atto impugnato è palesemente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (sulla nozione di arbitrio, cfr. DTF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a e relativi riferimenti).
 
4.2 Nel merito della vertenza la ricorrente si limita ad esporre perché, a suo avviso, il conto "Aumento diffusione" dovrebbe essere trattato come un attivo (valore materiale) e gli effetti che ciò comporterebbe sulle sue tassazioni. Essa non fa valere tuttavia la lesione di norme di diritto cantonale che disciplinerebbero la materia oggetto del contendere né che le stesse sarebbero state applicate in modo arbitrario dalle autorità cantonali come anche non si confronta, in modo chiaro e preciso, con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata, né in particolare spiega, conformemente alle esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per quali motivi esse sarebbero contrarie al diritto. Nelle accennate misure, le critiche ricorsuali sono quindi inammissibili.
 
5.
 
5.1 Visto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.
 
5.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 26 settembre 2003
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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