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Informationen zum Dokument  BGer 1P.497/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.497/2003 vom 04.09.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.497/2003 /bom
 
Sentenza del 4 settembre 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.B.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, via
 
Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano,
 
Presidente della Pretura penale, 6501 Bellinzona,
 
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via
 
Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
procedimento penale (istanza di rinvio del dibattimento),
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 30 luglio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
che con ordinanza del 16 giugno 2003, contenuta in un verbale della stessa data, il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha respinto un'istanza di rinvio del dibattimento giunta quel giorno medesimo e dichiarate definitive tre sentenze contumaciali pronunciate nei confronti di A.B.________;
 
che, con decisione del 30 luglio 2003, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha dichiarato inammissibile, per assenza di una tempestiva dichiarazione di ricorso (art. 289 cpv.1 CPP/TI), un gravame di A.B.________;
 
che contro questa decisione A.B.________ presenta, il 25 agosto 2003, con un unico allegato, un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per cassazione al Tribunale federale, chiedendo di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di annullare la sentenza impugnata;
 
che non sono state chieste osservazioni;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1);
 
che, come noto al ricorrente, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile nella fattispecie visto ch'egli non fa valere alcuna lesione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP), il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a);
 
che, in particolare, quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 289 cpv. 1 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
 
che il "ricorso" in esame, il quale non indica del tutto come e perché la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria tale norma, non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione, sicché esso dev'essere dichiarato inammissibile;
 
che il ricorrente, facendo capo in maniera inammissibile a espressioni sconvenienti, si limita a rilevare che il suo nome (A.B.________) è indicato correttamente solo nella prima pagina della sentenza impugnata e nel dispositivo, mentre nelle altre pagine l'indicazione del nome è diversa (C.B.________);
 
che si tratta al riguardo manifestamente di una svista, nulla facendo ritenere una confusione di persone, tanto più che le generalità del ricorrente, indicate nella pagina iniziale della sentenza ("A.B.________, fu D.________ e fu E.________ nata F.________ ...") non sono pretese come scorrette;
 
che la suddetta svista non permette in alcun modo di dedurre che la decisione impugnata non concerna il ricorrente e le sue condanne;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria, peraltro non motivata, dovendo essere respinta, il ricorso non avendo manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG);
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, al Presidente della Pretura penale e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 settembre 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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