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Informationen zum Dokument  BGer 1P.310/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.310/2003 vom 04.09.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.310/2003 /col
 
Sentenza del 4 settembre 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
P.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Francesca Balerna Gianotti, Studio legale Marzorini & Canevascini, via Sempione 8, 6602 Muralto,
 
contro
 
C.________ Sagl,
 
Municipio di Minusio, 6648 Minusio,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
licenza edilizia,
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
 
1° aprile 2003 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 4 settembre 2001 la C.________ Sagl ha presentato al Municipio di Minusio una domanda di costruzione per l'ampliamento di una casa monofamiliare sul fondo n. xxx, di proprietà dei coniugi S.________, sito nella zona residenziale estensiva del piano regolatore comunale. Il progetto prevedeva l'innalzamento del tetto a due falde, elevando la falda meridionale di 2,10 m parallelamente a quella esistente. Il colmo del tetto si sarebbe quindi trovato 1 m più alto e 1,80 m più a sud rispetto alla posizione attuale, ciò che avrebbe consentito d'ingrandire il piano mansardato, realizzandovi una camera più ampia, un bagno e un balcone non sporgente.
 
Alla domanda si è tra l'altro opposto P.________, proprietario della particella confinante n. yyy sulla quale sorge un'abitazione contigua a quella interessata dal citato intervento, contestando la sopraelevazione dal profilo dell'altezza e dell'estetica. Dopo un'udienza di conciliazione indetta dal Municipio, l'istante ha modificato il progetto riducendo l'innalzamento della falda meridionale a 1,76 m. Il vicino si è opposto anche alla variante ribadendo le sue critiche.
 
B.
 
Con decisione dell'11 luglio 2002 il Municipio di Minusio, visto il preavviso favorevole dell'Autorità cantonale, ha respinto l'opposizione e rilasciato la licenza edilizia per il progetto modificato. L'opponente si è allora rivolto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che, con una decisione del 5 novembre 2002, ha accolto il ricorso e annullato la licenza edilizia. Il Governo ha ritenuto che l'altezza dell'edificio, misurata in corrispondenza delle facciate, era di circa 8,20 m, sicché essa non rispettava il limite massimo di 7,50 m previsto, per la zona residenziale estensiva, dall'art. 39 delle norme comunali di attuazione del piano regolatore (NAPR). Ha quindi considerato che, nonostante la conformità della prevista inclinazione del tetto, del 50 %, il prospettato innalzamento non poteva essere autorizzato.
 
C.
 
Adito dall'istante, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ne ha accolto il ricorso con una sentenza del 1° aprile 2003, annullando la decisione governativa e confermando il rilascio della licenza edilizia. La Corte cantonale ha ritenuto la pendenza del tetto e l'altezza dell'edificio conformi alle disposizioni edilizie comunali, risultando in particolare dai piani allegati alla domanda di costruzione che l'altezza della casa era chiaramente inferiore al prescritto limite massimo di 7,50 m.
 
D.
 
L'opponente impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere un diniego di giustizia, la violazione del divieto dell'arbitrio e della garanzia della proprietà. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
 
E.
 
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Municipio di Minusio e la controparte chiedono invece di respingere il ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvii).
 
1.1 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale e fondato essenzialmente su una pretesa violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, il ricorso di diritto pubblico è di massima ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1, 87 e 89 cpv. 1 OG.
 
1.2 Dal profilo dell'art. 88 OG il vicino è legittimato a interporre ricorso di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia solamente se invochi la violazione di disposizioni destinate a proteggere non soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini (DTF 127 I 44 consid. 2c pag. 46). Egli deve inoltre rientrare nell'ambito di protezione di queste disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della costruzione litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). Questi presupposti sono generalmente adempiuti quando il vicino fa valere la violazione di disposizioni concernenti le dimensioni, le distanze dai confini, l'altezza e il numero dei piani degli edifici (DTF 127 I 44 consid. 2d e rinvii, 117 Ia 18 consid 3b, 112 Ia 413 e rinvii). Il ricorrente è proprietario del fondo n. yyy, confinante con quello oggetto della domanda di costruzione, e fa in particolare valere l'arbitrio nell'accertamento dell'altezza dell'edificio e nell'applicazione delle norme edilizie relative a tale altezza: egli è quindi legittimato a interporre il presente gravame. Quale parte nella procedura cantonale, l'opponente è pure abilitato a fare valere una pretesa violazione dei suoi diritti di parte dinanzi alla precedente istanza (DTF 129 II 297 consid. 2.3, 126 I 81 consid. 3b).
 
1.3 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso di diritto pubblico, oltre la designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a) e l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale non esamina di propria iniziativa se la decisione impugnata sia conforme al diritto e all'equità, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate (cfr. DTF 129 I 113 consid. 2.1, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b).
 
Nella misura in cui il ricorrente si limita ad accennare a una pretesa violazione dell'art. 26 Cost., che sancisce la garanzia della proprietà, e dell'art. 9 del regolamento d'applicazione della legge edilizia cantonale, del 9 dicembre 1992 (RLE), che regola il contenuto della domanda di costruzione, senza spiegare perché tali norme sarebbero state disattese nella decisione impugnata, il gravame non adempie i citati requisiti di motivazione ed è pertanto inammissibile.
 
2.
 
Il ricorrente fa valere un diniego di giustizia formale poiché la Corte cantonale non avrebbe esaminato le sue osservazioni al ricorso dell'istante, né vi avrebbe preso posizione.
 
2.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'Autorità di esaminare e di prendere in considerazione le censure sollevate dall'interessato, toccato nella sua posizione giuridica dalla decisione litigiosa. Ciò comporta l'obbligo di principio per l'Autorità di motivare la sua decisione, in modo da permettere al cittadino di afferrarne la portata e, se del caso, di impugnarla con cognizione di causa, nonché all'Autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza (DTF 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c).
 
2.2 In concreto la decisione governativa che, accogliendo il gravame del ricorrente, annullava la licenza edilizia, era stata impugnata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo dalla controparte, la quale aveva criticato essenzialmente il modo con cui il Governo aveva stabilito l'altezza dell'edificio. Al proposito l'opponente si era limitato nella sua risposta al ricorso ad aderire alle argomentazioni del Governo e ad osservare che nel progetto non era stata riportata correttamente la quota del locale mansardato. Nel giudizio impugnato la Corte cantonale ha trattato i quesiti dell'inclinazione del tetto e dell'altezza dell'edificio, riferendosi in particolare ai piani allegati alla domanda di costruzione e ritenendo che, dagli stessi, risultava sul lato sud dello stabile un'altezza inferiore a 7,50 m e quindi conforme al diritto comunale.
 
La Corte cantonale, riservato quanto esposto al considerando seguente, si è quindi espressa sulle questioni litigiose, segnatamente sul quesito dell'altezza, e determinanti per la valutazione del progetto. Le ragioni alla base del giudizio sono del resto state afferrate dal ricorrente, che lo ha impugnato in questa sede con cognizione di causa, sicché il suo diritto di essere sentito non è stato violato dai Giudici cantonali.
 
3.
 
Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio per avere stabilito l'altezza dell'edificio senza tenere conto dei piani di costruzione e della situazione reale. Ritiene inoltre che le modalità di misurazione non rispettino l'art. 40 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE) e che la nuova altezza dello stabile eccederebbe il limite massimo di 7,50 m previsto dall'art. 39 NAPR per la zona residenziale estensiva.
 
3.1 L'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., non è ravvisabile nel solo fatto che un'altra soluzione potrebbe entrare in considerazione o sarebbe addirittura preferibile, ma è realizzato unicamente quando la decisione impugnata è manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione di fatto o con una norma o un principio giuridico indiscusso, o chiaramente lesiva del sentimento di giustizia e dell'equità. Perché il Tribunale federale annulli una decisione per arbitrio non è d'altra parte sufficiente che la sua motivazione sia insostenibile, ma occorre piuttosto ch'essa sia arbitraria anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii).
 
3.2 Secondo la Corte cantonale, in base all'art. 40 LE l'altezza dell'edificio doveva essere misurata dal terreno sistemato al filo superiore del cornicione di gronda del perimetro esterno dell'abitazione; essa ha inoltre rilevato che, dai piani di costruzione, l'altezza in corrispondenza della facciata sud - qui litigiosa - risultava chiaramente nei limiti della norma. La Corte cantonale non ha tuttavia accertato quale misura sarebbe concretamente decisiva, né quali sarebbero i punti determinanti per calcolarla. Certo, sui piani di costruzione approvati dal Municipio è indicata un'altezza di 7,25 m dal terreno al punto inferiore dell'estremità della nuova falda a sud. Risulta però che il piano approvato, sezione A-A in scala 1:100 (cfr. art. 12 cpv. 2 RLE), coincide in realtà con il piano del progetto iniziale, presentato prima dell'udienza di conciliazione, nel quale tale altezza raggiunge tuttavia 7,50 m; in particolare, dal piano approvato non emergono chiaramente la modificata inclinazione del tetto né la riduzione del suo innalzamento: l'indicazione di un'elevazione di 1,76 m della falda meridionale contrasta quindi manifestamente con le caratteristiche del disegno, che mantiene di fatto l'aumento di 2,10 m indicato nel primo progetto. Secondo l'art. 11 cpv. 1 RLE, i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda, ciò che non si avvera nel presente caso. In tali circostanze, vista la scarsa chiarezza degli atti, segnatamente riguardo all'effettiva entità dell'innalzamento, la Corte cantonale, rinviando semplicemente e genericamente agli imprecisi e contraddittori piani di costruzione, senza infine stabilire quale fosse la quota determinante e sulla base di quali misurazioni, non ha accertato l'altezza dell'edificio in modo chiaro e conforme alla situazione di fatto: essa è quindi incorsa nell'arbitrio.
 
D'altra parte, fondandosi sull'altezza di 7,25 m secondo l'indicazione apposta sui piani approvati, la Corte cantonale ha manifestamente disatteso l'art. 40 cpv. 1 LE, secondo cui l'altezza di un edificio deve essere misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda. In effetti, come si è visto, l'indicazione sul piano, a prescindere dalla correttezza della misura, si riferisce comunque alla distanza calcolata dal terreno al punto inferiore dell'estremità della progettata falda meridionale.
 
3.3 La Corte cantonale non si è infine confrontata con le argomentazioni contenute su questo tema nella decisione governativa, che aveva pur tuttavia stabilito in circa 8,20 m l'altezza dell'edificio, misurandola sul filo della facciata (e non dall'estremità della falda, come indicato sui piani approvati), in applicazione di una giurisprudenza della stessa Corte cantonale (cfr. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 7 novembre 1990, pubblicata in RDAT I-1991, n. 36, pag. 89 segg.; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale cantonale amministrativo del 19 febbraio 1996, consid. 4.1, pubblicata in RDAT II-1996, n. 35, pag. 119 segg. e del 5 aprile 2002, pubblicata in RDAT II-2002, n. 36, pag. 122 segg., in particolare lo schema a pag. 123; Marco Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 155).
 
4.
 
Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della resistente (art. 156 cpv. 1 OG), che rifonderà al ricorrente, patrocinato da una legale iscritta nel registro cantonale degli avvocati, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata annullata.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della C.________ Sagl, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla controparte privata, al Municipio di Minusio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 settembre 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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