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Informationen zum Dokument  BGer U 319/2002  Materielle Begründung
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BGer U 319/2002 vom 02.09.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
U 319/02
 
Sentenza del 2 settembre 2003
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
 
contro
 
C.________, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 26 settembre 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
In data 7 aprile 2000, C.________, nata nel 1980, all'epoca dei fatti praticante presso l'istituto X.________ e, in quanto tale, assicurata presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in seguito alla testata ricevuta da un bambino con il quale stava giocando, ha riportato una lesione al dente incisivo n. 12, già oggetto, in passato, di un infortunio (1987: colpo di altalena) come pure di un intervento di apicectomia resosi necessario nel 1993 in seguito alla formazione di una ciste.
 
Sentito il proprio dentista di fiducia, dott. M.________, l'INSAI, mediante decisione del 24 agosto 2000, sostanzialmente confermata il 30 ottobre 2000 anche in seguito all'opposizione interposta dal dentista curante, dott. A.________, per conto dell'interessata, ha rifiutato l'erogazione di prestazioni assicurative in relazione all'evento del 7 aprile 2000 per carenza del necessario nesso di causalità - ritenuto solo possibile - tra l'infortunio e il danno riscontrato, facendo notare che "la situazione patologica periapicale riscontrata al dente n. 12 ne avrebbe implicato la sua estrazione anche senza un avvenimento infortunistico". In tal modo, l'assicuratore infortuni ha in particolare rifiutato l'assunzione delle spese, preventivate in fr. 5'613.65 dal dott. A.________, per un intervento di estrazione del dente lesionato e posa di un impianto.
 
B.
 
C.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, disposti i propri accertamenti, tra i quali l'allestimento di una perizia medica giudiziaria affidata al dott. B.________, e accertata l'esistenza, almeno parziale, di una relazione di causalità naturale (e adeguata) fra l'evento infortunistico del 7 aprile 2000 e il danno all'incisivo lesionato, per pronuncia del 26 settembre 2002 ha accolto il gravame, annullato il provvedimento querelato e rinviato gli atti all'INSAI per nuova decisione in merito alle prestazioni spettanti all'interessata.
 
C.
 
L'INSAI interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione su opposizione impugnata. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
 
C.________ propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione i primi giudici abbiano o meno ammesso l'esistenza del necessario nesso di causalità naturale (e adeguata) tra l'evento del 7 aprile 2000 e il danno al dente infortunato.
 
1.2 Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
1.3 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, i giudici di prime cure hanno esposto i principi disciplinanti la materia, evidenziando in particolare la necessità - indispensabile per ammettere l'obbligo contributivo dell'assicuratore infortuni - di stabilire un nesso di causalità naturale, anche solo parziale (DTF 119 V 337 consid. 1 con riferimenti), e adeguata (DTF 127 V 103 consid. 5b/bb e riferimenti) tra l'evento infortunistico e il conseguente danno alla salute. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia rammentare che il requisito del nesso di causalità naturale è da considerarsi adempiuto allorché vi è motivo di ammettere che, senza l'infortunio, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nei modi e nei tempi in cui si è prodotto (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed., Zurigo 2003, pag. 42). Su tale questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali - non bastando per contro un giudizio di mera possibilità (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate). Giova infine soggiungere che se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni cessa soltanto se l'evento non costituisce (più) la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extrainfortunistici (cfr. RAMI 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti).
 
2.
 
2.1 L'istanza precedente, preso atto delle divergenze di opinioni espresse dal dentista di fiducia dell'INSAI - il quale aveva ravvisato sulle radiografie una grave radiotrasparenza periapicale asseritamente riconducibile a un decorso patologico (granuloma o ciste), che, con o senza infortunio, avrebbe comunque reso inevitabile l'estrazione del dente in questione - e dal dott. A.________ - per il quale la menzionata radiotrasparenza altro non era che una cavità residua della resezione apicale effettuata nel 1993 e seguita dall'applicazione, nel 1998, della corona definitiva, con conseguente buona stabilizzazione del dente - giustamente ha ritenuto necessario disporre una perizia giudiziaria alfine di chiarire l'eziologia del danno.
 
2.2 Ricevute le radiografie relative alla situazione negli anni 1994-1999, ma non quella presa in data 10 aprile 2000 in occasione dell'infortunio del 7 aprile 2000 e misteriosamente scomparsa in sede cantonale, il perito incaricato, dott. B.________, dopo avere premesso che quest'ultima, insieme alle altre, sarebbe dovuta servire "per stabilire se la radiotrasparenza periapicale è dovuta ad un decorso patologico (granuloma o ciste?) come sostiene il Dr. M.________ oppure se si tratta di una cavità residua di una resezione apicale, come sostiene il Dr. A.________" ed avere precisato che nel primo caso il rapporto causale tra il danno dentario e l'infortunio del 7 aprile 2000 sarebbe "semplicemente possibile poiché il dente già destinato all'estrazione avrebbe potuto facilitare, a causa della notevole mancanza di osso radicolare, la mobilità di tipo 2 lamentata in seguito all'infortunio", mentre nel secondo caso la relazione "dovrebbe invece tendere verso il probabile poiché il dente sarebbe potuto durare ancora", con referto del 30 aprile 2002 ha osservato che questa valutazione sarebbe dovuta piuttosto rientrare nel campo di competenza di uno specialista in chirurgia orale e non in quello suo di specialista in ricostruzioni e ha di conseguenza invitato la Corte cantonale a procedere in tal senso. Concetto, questo, ribadito anche il 18 settembre 2002 in occasione dell'audizione disposta dal giudice delegato, al termine della quale il dott. B.________ - dopo avere inizialmente risposto che, in presenza di qualche cosa di patologico, non riteneva che il colpo subito dall'assicurata nel 2000 potesse avere provocato con probabilità preponderante il danno alla salute - alla domanda del dott. A.________, che gli chiedeva se sulla radiografia del 1999 potesse affermare con certezza che si trattava di un granuloma e non del resto della cavità cistica del 1993, ha fatto notare di essere specialista in ricostruzioni e non in chirurgia orale, riconoscendo implicitamente la propria incompetenza ad esprimersi sulla questione di fondo.
 
2.3 Evidenziando, da un lato, l'inconcludenza del referto peritale e, dall'altro, la gravità dell'urto ricevuto come pure la resistenza alle sollecitazioni ordinarie (masticazione) dopo la posa definitiva della corona nel 1998 e l'aggravamento della mobilità del dente lamentata in seguito all'incidente dell'aprile 2000, il Tribunale cantonale, indipendentemente dalla preesistenza di uno stato patologico a livello dell'incisivo interessato, ha ritenuto di non potere ritenere completamente estraneo all'infortunio del 7 aprile 2000 il pregiudizio riscontrato al dente n. 12, il primo essendo da considerarsi quale fattore perlomeno concausale per lo sviluppo del secondo.
 
3.
 
A ben vedere, le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici possono essere condivise.
 
3.1 Contrariamente a quanto sembra volere dedurre l'ente ricorrente, il dott. B.________, dopo avere riconosciuto la propria inidoneità a statuire su una questione di chirurgia orale, esulante dalla propria sfera di competenze, non si è propriamente espresso sul quesito di fondo concernente l'esistenza o meno, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, del necessario nesso di causalità naturale.
 
3.1.1 Il perito ha semplicemente posto le premesse dalle quali fare dipendere l'esito del giudizio, osservando in particolare che se le radiotrasparenze periapicali, rilevate dall'ente ricorrente, dovessero effettivamente essere riconducibili a un decorso patologico (granuloma o ciste), il nesso di causalità naturale sarebbe semplicemente possibile poiché il dente già destinato all'estrazione avrebbe potuto facilitare la mobilità di tipo 2 lamentata in seguito all'infortunio.
 
3.1.2 Ora, anche volendo prendere per buona questa ipotesi - che, delle due che sono state prospettate dall'esperto incaricato, appare quella maggiormente favorevole per l'assicuratore infortuni - e volendo ammettere che, in presenza di un decorso patologico - peraltro non desumibile con certezza dall'ultima radiografia del 1999 (cfr. consid. 2.2) -, effettivamente la situazione preesistente del dente avrebbe potuto facilitarne la mobilità, ciò non permette ancora di concludere, come richiesto dalla giurisprudenza (cfr. consid. 1.2), che il danno sarebbe soltanto ed esclusivamente riconducibile a fattori extrainfortunistici, l'osservazione peritale potendo tutt'al più essere interpretata nel senso che la situazione preesistente avrebbe (solamente) contribuito all'insorgenza di tale danno, il quale, visti i tempi e le modalità in cui si è manifestato, deve per il resto essere ricollegato, perlomeno parzialmente, all'evento infortunistico in esame.
 
3.2 Il giudizio dei primi giudici trova quindi conferma anche in altre risultanze di causa. Da esse si evince in particolare che, mentre dal 1998 - anno in cui era stata applicata una corona definitiva - al 2000 i controlli regolarmente effettuati avevano posto in evidenza una certa stabilità del dente interessato - questo, secondo quanto riferito dall'assicurata al giudice delegato cantonale, "ballava" pochissimo la mattina -, gli stessi hanno successivamente registrato un peggioramento della situazione a seguito dell'infortunio del 7 aprile 2000 (cfr. verbale di udienza 18 settembre 2002 pag. 2: "Dopo il secondo incidente "balla" di più".).
 
3.3 Posto quanto sopra, si può pertanto effettivamente concludere che, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, l'evento assicurato del 7 aprile 2000 e il danno riscontrato all'incisivo n. 12 di C.________ si trovano in una relazione di causalità naturale perlomeno parziale, l'infortunio avendo perlomeno aggravato la situazione preesistente del dente interessato. Per contro, non si può affermare, come sostiene l'INSAI, che la precedente istanza avrebbe reso il proprio giudizio prevalendosi semplicemente dell'inapplicabile enunciato "post hoc, ergo propter hoc" (cfr. DTF 119 V 341 in fine nonché consid. 5b non pubblicato in RAMI 2000 no. U 359 pag. 29), liberando così l'assicurata dalle conseguenze della - pretesa - carenza di prove (RAMI 2000 no. U 391 pag. 307 consid. 2b, 1994 no. U 206 pag. 326).
 
In tali condizioni, il giudizio cantonale merita di essere confermato, mentre il ricorso di diritto amministrativo dev'essere respinto.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 2 settembre 2003
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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