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Informationen zum Dokument  BGer 1A.53/2003  Materielle Begründung
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BGer 1A.53/2003 vom 01.09.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.53/2003 /viz
 
Sentenza del 1° settembre 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, giudice presidente,
 
Reeb, Catenazzi,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
Ufficio federale di giustizia, Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale,
 
3003 Berna,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.________,
 
opponente, patrocinata dall'avv. Claudio Simonetti,
 
via Nassa 21, casella postale 2374, 6901 Lugano,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del
 
6 febbraio 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 25 gennaio 2002 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, che aveva avviato un procedimento penale contro B.________ e altre persone per bancarotta fraudolenta distrattiva aggravata in relazione allo storno e all'occultamento di importanti somme di denaro ai danni di società da lui dirette, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale; chiedeva, tra l'altro, di perquisire gli uffici della X.________ SA e di interrogare A.________, direttrice della società.
 
B.
 
Il 25 aprile 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino Giovan Maria Tattarletti (PP) ha accolto la richiesta e, con decisione di chiusura del 6 dicembre 2002, ordinato, per quanto qui interessa, la trasmissione all'Autorità richiedente del verbale di interrogatorio di A.________. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), con sentenza del 6 febbraio 2003, ha parzialmente accolto la richiesta subordinata contenuta in un ricorso presentato dalla testimone: ha quindi modificato il dispositivo n. 2b della decisione di chiusura nel senso di trasmettere il verbale di interrogatorio previa cancellazione dei passaggi indicati al considerando n. 2, ossia senza le dichiarazioni suscettibili di determinare l'apertura di un procedimento penale all'estero nei confronti della testimone.
 
C.
 
Avverso questa decisione l'Ufficio federale di giustizia (UFG) presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullare la sentenza impugnata e di confermare il dispositivo n. 2b della decisione di chiusura.
 
Il Ministero pubblico rinuncia a presentare particolari osservazioni e, ribadendo la correttezza della decisione di chiusura, si rimette, come la Corte cantonale, al giudizio del Tribunale federale. La testimone chiede, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 In base alla norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1 AIMP) il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii).
 
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione dell'UFG è pacifica (art. 25 cpv. 3 AIMP in relazione con l'art. 80h lett. a AIMP).
 
1.3 La testimone considera il ricorso tardivo, in subordine inammissibile. Rileva che dinanzi alla Corte cantonale l'UFG si era astenuto dal formulare particolari osservazioni, e proposto semplicemente la reiezione del ricorso; richiamando il principio della buona fede, la testimone sostiene che l'UFG non potrebbe pertanto addurre per la prima volta nuove argomentazioni giuridiche, sicché le censure sarebbero tardive, rispettivamente inammissibili.
 
L'obiezione non regge. La giurisprudenza invocata dall'opponente concerne un'altra fattispecie, segnatamente l'obbligo imposto al detentore di documenti sequestrati, dei quali egli conosce di regola il contenuto, di partecipare alla loro cernita e di indicare all'autorità di esecuzione quali singoli atti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero; dal profilo della buona fede non è infatti ammissibile ch'egli lasci l'Autorità di esecuzione procedere da sola alla cernita degli atti, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito, nell'ambito di un ricorso, d'aver violato il principio della proporzionalità: una siffatta critica sarebbe tardiva (DTF 126 II 258 consid. 9b/cc, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Il presente caso è diverso e d'altra parte, contrariamente all'assunto dell'opponente, l'UFG non ha formulato nuove argomentazioni giuridiche, visto che il ricorso si fonda sulla costante giurisprudenza del Tribunale federale in materia di proporzionalità nell'ambito dell'assistenza giudiziaria. Non v'è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'opponente, che comunque ha potuto esprimersi sul ricorso dell'Autorità federale (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2c, 125 II 265 consid. 4d/cc pag. 277).
 
2.
 
2.1 Secondo la costante prassi, il teste é legittimato a opporsi a una misura di assistenza soltanto quando vi sia direttamente sottoposto; egli è poi legittimato a impugnare l'eventuale trasmissione del verbale d'interrogatorio soltanto nella misura in cui sia stato chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente, o se egli si prevale del suo diritto di non testimoniare; non è tuttavia legittimato quando la deposizione concerne conti di cui egli non è titolare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 124 II 180 consid. 2a e b, 122 II 130 consid. 2b, 121 II 459); il teste non è inoltre legittimato a far valere interessi di terzi (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 308).
 
2.2 La Corte cantonale ha ritenuto che i seguenti passaggi del verbale d'interrogatorio del 28 maggio 2002 toccano personalmente la testimone (sentenza impugnata, consid. 2): "somme che sarebbero servite per effettuare pagamenti in nero a funzionari preposti al rilascio delle licenze edilizie (...) che, come detto, questi importi dovevano servire, secondo quanto comunicatomi da B.________, per l'ottenimento delle licenze di costruzione (...). Il PP mi chiede come giustifico questi trasferimenti con la causale che ho testé riferito, ritenuto che non si capisce perché delle somme ingenti come quelle in esame debbano essere trasferite dalla Svizzera ad Hong Kong da Hong Kong alle Cayman per pagare in nero presunti funzionari, questo quando sarebbe bastato ad esempio prelevare a contanti il denaro in Svizzera o nel paese ove il progetto avrebbe dovuto concretizzarsi (...) che faccio presente che B.________ mi accennò ad un costo complessivo per uno dei due o tre villaggi turistici che intendeva costruire di circa US$ 150'000'000.-, motivo per cui, a mio avviso, la somma di US$ 4'000'0000.- poteva starci come "Bustarella". Rilevo altresì che B.________ figurava quale amministratore unico della Y.________ Ltd., per cui non avevo motivo di ritenere che egli nascondesse o volesse nascondere qualcosa; si trattava bensì di un imprenditore italiano che si esprimeva personalmente (...)".
 
Secondo la CRP la testimone ha indicato in modo dettagliato le operazioni effettuate per conto dell'indagato e le relative modalità, e precisato pure ch'esse avvenivano, a dire del cliente, in ambito immobiliare. La CRP ha ritenuto queste informazioni senz'altro utili per il procedimento penale e aggiunto, in qualche modo contraddicendosi, che ciò giustificava l'accoglimento della richiesta formulata in via subordinata dalla testimone: in effetti, le citate dichiarazioni sarebbero per di più ipoteticamente atte a far aprire un procedimento penale all'estero nei suoi confronti, rispettivamente a nuocere alla sua attività professionale. Secondo la CRP scopo della rogatoria era di chiarire la causale delle operazioni litigiose e da altre dichiarazioni della testimone emerge comunque che l'indagato si era rivolto alla teste per procedere a operazioni immobiliari all'estero; la circostanza che, a dire dell'indagato, parte di tale denaro fosse destinato alla corruzione di funzionari esteri allo scopo di ottenere le licenze edilizie per la costruzione di villaggi turistici costituirebbe un dettaglio secondario, la cui comunicazione può essere omessa. Questa tesi non può essere seguita.
 
2.3 Il Tribunale federale ha ritenuto dubbia la legittimazione a ricorrere di testi che si opponevano alla trasmissione dei verbali delle loro audizioni poiché le dichiarazioni contenutevi avrebbero potuto comportare, nello Stato richiedente, il rischio di apertura di un procedimento penale per riciclaggio nei loro confronti o compromettere le loro attività finanziarie; secondo il Tribunale federale era dubbio che, per siffatte ragioni ipotetiche, si giustificasse la legittimazione a ricorrere; esso ha poi aggiunto che, anche qualora si dovesse ammettere che il paventato rischio possa realizzarsi, le esigenze dell'assistenza prevarrebbero comunque sugli interessi in gioco: il quesito della legittimazione era stato nondimeno lasciato aperto, visto ch'essa doveva essere riconosciuta ad altri ricorrenti (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb).
 
La CRP, richiamata questa sentenza, si è limitata a rilevare che le dichiarazioni litigiose sono ipoteticamente atte a determinare l'apertura di un procedimento penale all'estero nei confronti della testimone, rispettivamente a nuocere alla sua attività professionale. Essa non ha tuttavia spiegato perché queste ragioni ipotetiche dovrebbero prevalere, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale federale, sui bisogni dell'assistenza. Le conseguenze, sul piano personale e commerciale, di un ipotetico coinvolgimento dell'opponente in un eventuale procedimento penale estero, su cui essa insiste, non possono, di massima, comportare il rifiuto dell'assistenza (cfr. anche DTF 121 II 241 consid. 3c infine).
 
2.4 La Corte cantonale, procedendo a una valutazione delle prove, ha ritenuto la circostanza che parte del denaro fosse destinata alla corruzione di funzionari esteri un dettaglio secondario. La tesi non regge. Con la rogatoria le Autorità estere chiedevano, per quanto qui interessa, di acquisire informazioni presso le fiduciarie, di individuare con chi sono stati presi i contatti, come e da chi sono state impostate le operazioni e infine di indicare le spiegazioni fornite loro riguardo alle operazioni. Certo, l'inchiesta italiana concerne lo storno e l'occultamento di enormi somme ai danni di società dirette dall'indagato, poi fallite: il fatto che parte di tale denaro fosse destinato alla corruzione di funzionari esteri non costituisce comunque un dettaglio secondario. Scopo della richiesta era anche di chiarire la causale delle operazioni sospette: il fatto che da altre dichiarazioni della testimone risulta che l'inquisito si era rivolto a lei per procedere a operazioni all'estero in campo immobiliare non comporta che l'occultamento di certe somme, destinate alla corruzione, sarebbe irrilevante. Ciò a maggior ragione, visto che l'Autorità richiedente chiedeva di interrogare il personale delle fiduciarie sulle spiegazioni fornite loro in merito alle operazioni.
 
2.5 La questione di sapere se le informazioni sulle causali di determinati versamenti litigiosi siano necessarie o utili dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di prova è circoscritto a un giudizio "prima facie" e d'apparenza: per il resto la valutazione definitiva del materiale probatorio è riservata al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Contrariamente alla tesi della CRP, l'utilità e la rilevanza potenziale della dichiarazioni litigiose per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b; Zimmermann, op. cit., n. 478). Latrasmissione di informazioni sul motivo dell'utilizzazione, da parte di un indagato, di somme stornate da società in modo fraudolento è giustificata e idonea a farprogredire le indagini (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid.2c).
 
2.6 La testimone rileva che un'eventuale corruzione di funzionari esteri non era, all'epoca, punibile in Svizzera, e, adducendo un'ipotetica incriminazione per corruzione di funzionari esteri in Italia, considera il suo interesse privato prevalente su quello pubblico alla collaborazione fra gli Stati: la testimone non spiega tuttavia perché questo caso sirealizzerebbe in concreto, contrariamente a questo ritenuto nella sentenza DTF 126 II 258 consid. 2d/bb.
 
2.6.1 L'opponente richiama inoltre l'art. 65 cpv. 3 AIMP, secondo cui la deposizione può essere rifiutata se questo è previsto dal diritto dello Stato richiedente o se, secondo il diritto di questo Stato o dello Stato in cui abita il deponente, ciò può implicare sanzioni penali o disciplinari. Ora, dal verbale d'interrogatorio risulta che il PP ha reso edotta la testimone del contenuto degli art. 124-126 CPP/TI, relativi all'eventuale facoltà di rifiutarsi di rispondere, precisando ch'essa poteva avvalersi di tale facoltà in ogni momento dell'interrogatorio. Secondo l'art. 126 CPP/TI, il testimone può segnatamente rifiutarsi di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe comportare l'apertura di un procedimento penale contro di lui; ora, nelle osservazioni al ricorso la testimone rileva semplicemente di avere nondimeno reso le dichiarazioni litigiose vuoi perché non era patrocinata, vuoi perché l'interrogatorio verteva su reati fallimentari, vuoi perché il fatto non era, all'epoca, punibile in Svizzera. Con questi accenni tuttavia essa non dimostra una lesione dell'art. 126 CPP/TI, visto che poteva rifiutarsi di deporre a suo carico in ogni momento.
 
2.6.2 Certo, la testimone rileva che i due ufficiali italiani presenti all' audizione non avrebbero interrotto l'interrogatorio per renderla attenta ai suoi diritti, non applicando correttamente, in tal modo, l'art. 63 CPP italiano. Questa norma, concernente le dichiarazioni indizianti, recita che se, davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, una persona non imputata o non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reato a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che, a seguito di tali dichiarazioni, potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitandola a nominare un difensore; la norma precisa che le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. Secondo la dottrina, le dichiarazioni indizianti sono liberamente utilizzabili nelle parti che riguardano la responsabilità di terzi, mentre le dichiarazioni autoindizianti rese da un soggetto non imputato non possono essere utilizzate contro di lui (Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, 3a ed., Padova 1997, n. II all'art. 63). Anche questa norma dimostra che i motivi addotti dall'opponente costituiscono semplici ipotesi; del resto, essa non spiega perché, nell'eventualità dell'apertura di indagini contro di lei, essa non potrebbe invocare tale norma. L'asserita inutilizzabilità dei passaggi litigiosi non viola d'altra parte il principio di proporzionalità, ritenuto che, secondo la citata dottrina, l'inutilizzabilità varrebbe, se del caso, soltanto nei confronti della testimone, non dell'inquisito. Infine, il Tribunale federale, applicando l'art. 2 lett. b CEAG riguardo al rifiuto dell'assistenza per motivi d'ordine pubblico, ha stabilito che esso può essere opposto per violazione del diritto di procedura penale straniero solo quando sarebbe lesa nel contempo una garanzia minima della CEDU (DTF 123 II 153 consid. 5). Secondo l'art. 2 lett. a AIMP, la domanda d'assistenza è inoltre irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364, 123 II 161 consid. 6a, 153 consid. 5c). Ora, la testimone non sostiene né dimostra, che nel quadro di un ipotetico procedimento in Italia non potrà avvalersi di tali principi e delle garanzie dell'art. 63 CPP italiano.
 
3.
 
Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata.
 
Le spese sono poste a carico dell'opponente (art. 156 cpv. 1 OG). Non si attribuiscono ripetibili della sede federale alle Autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e il dispositivo n. 2b della decisione di chiusura del 6 dicembre 2002 è confermato.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dell'opponente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° settembre 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il giudice presidente: Il cancelliere:
 
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