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Informationen zum Dokument  BGer 1P.301/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.301/2003 vom 14.08.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.301/2003 /col
 
Sentenza del 14 agosto 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
Avv. X.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
diniego di giustizia formale,
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata
 
il 22 aprile 2003 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
X.________, avvocato, ha presentato il 14 luglio 2002 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia/querela penale nei confronti di un collega per lesioni personali, vie di fatto, calunnia, diffamazione e ingiuria; con uno scritto del 21 gennaio 2003 essa ha chiesto al Procuratore pubblico (PP) di procedere contro il denunciato e di promuovere contro di lui l'accusa per i citati reati. Il Magistrato ha contattato la denunciante e l'ha citata a comparire, come da lei stessa proposto, il 18 marzo 2003 nei suoi uffici per essere interrogata.
 
B.
 
Il 17 marzo 2003 la denunciante ha comunicato al Ministero pubblico che per altri impegni non poteva comparire il giorno successivo e ha chiesto di rinunciare all'interrogatorio, ritenendo sufficiente il contenuto della denuncia. L'interrogatorio non è comunque stato eseguito anche a causa dell'assenza per malattia della segretaria giudiziaria che si occupava del caso.
 
C.
 
Nel contempo, con un reclamo del 17 marzo 2003, la denunciante si è rivolta al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) lamentando un'inattività del Magistrato inquirente. Il Giudice ha respinto il reclamo con decisione del 22 aprile 2003, negando un diniego di giustizia. Il Ministero pubblico aveva frattanto invano fissato l'ulteriore data dell'8 aprile 2003 per sentire la denunciante.
 
D.
 
La reclamante impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale la decisione del GIAR, chiedendo di annullarla. Postula inoltre di accertare una situazione di denegata giustizia da parte delle precedenti istanze cantonali e di invitarle ad attivarsi. La ricorrente fa valere un diniego di giustizia, la violazione del diritto di essere sentito, l'arbitrio e la disparità di trattamento. Delle motivazioni si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
 
E.
 
Il GIAR si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il PP rinvia al giudizio impugnato.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1).
 
1.1 Il giudizio del GIAR, che nega l'esistenza di omissioni da parte del PP nel procedimento penale litigioso, non pone fine alla procedura e costituisce quindi una decisione incidentale emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 280 cpv. 1 CPP/TI in relazione con l'art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI).
 
Poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2). Tuttavia, quando il ricorrente, come è qui il caso, fa valere un ritardo ingiustificato a statuire, costitutivo di un diniego di giustizia formale (art. 29 cpv. 1 Cost.), il Tribunale federale rinuncia all'esigenza di un pregiudizio irreparabile poiché l'interessato deve potere ottenere tempestivamente rimedio al rifiuto o al ritardo nello statuire, e ciò in particolare quando l'Autorità sospenda senza sufficienti motivi una causa (DTF 120 III 143 consid. 1b, 117 Ia 336 consid. 1a). Sotto i citati profili, il ricorso di diritto pubblico è quindi, di principio, ammissibile.
 
1.2 Il ricorso di diritto pubblico ha, di massima, natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1, 127 II 1 consid. 2c). Un'eccezione a questo principio è data quando l'annullamento della decisione impugnata non basta a stabilire una situazione conforme alla Costituzione. In particolare, nel caso in cui un ricorso per denegata giustizia si rivelasse fondato, il Tribunale federale può invitare l'Autorità a statuire senza indugio (DTF 117 Ib 336 consid. 1b; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 402). La conclusione della ricorrente intesa a invitare l'Autorità cantonale a dare seguito alla sua denuncia è quindi, di massima, ricevibile.
 
1.3 Indipendentemente da un'eventuale mancanza di legittimazione nel merito, la ricorrente è abilitata, ai sensi dell'art. 88 OG, a far valere la violazione dei suoi diritti di parte nella procedura cantonale (DTF 129 II 297 consid. 2.3, 128 I 218 consid. 1.1, 126 I 81 consid. 3b pag. 86).
 
2.
 
Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso di diritto pubblico, oltre la designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a) e l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale non esamina di propria iniziativa se la decisione impugnata sia conforme al diritto e all'equità, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate (cfr. DTF 129 I 113 consid. 2.1, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b).
 
Nella misura in cui la ricorrente non si confronta, con chiarezza e precisione, con il giudizio impugnato, ma si dilunga in argomentazioni concernenti il merito della causa, il gravame esula dall'oggetto del litigio ed è quindi inammissibile. D'altra parte, la controversia, come la decisione impugnata, è circoscritta al quesito del preteso ritardo del PP nell'assunzione di informazioni preliminari e non verte sull'eventuale promozione dell'accusa per i citati reati. Il Magistrato inquirente non si è infatti ancora pronunciato su tale questione (art. 184 CPP/TI) e contro un'eventuale decreto di non luogo a procedere la parte civile potrebbe ancora presentare un'istanza di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali (art. 186 CPP/TI in relazione con l'art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI). Ove la ricorrente sostiene che il PP avrebbe omesso di promuovere, nei confronti del denunciato, l'accusa per gli asseriti reati nonostante i sufficienti indizi di colpevolezza emergenti dagli atti, le censure ricorsuali sono inammissibili per il mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG).
 
Occorre pertanto esaminare in questa sede unicamente le critiche d'insufficiente motivazione della decisione impugnata e di ritardata giustizia.
 
3.
 
La ricorrente ritiene l'argomentazione del GIAR carente soprattutto riguardo all'esigenza addotta dal PP di interrogarla personalmente.
 
In realtà, il GIAR ha rilevato che il PP beneficia di autonomia e di un ampio potere di apprezzamento nell'assunzione di prove utili e pertinenti in relazione alla fattispecie perseguita; ha quindi ritenuto che il PP aveva prontamente dato seguito al sollecito della denunciante, convocandola a un'audizione che appariva in concreto consueta e opportuna, sicché non erano realizzati gli estremi di un diniego di giustizia. Pur se succintamente, il GIAR ha pertanto indicato le ragioni per cui non ravvisava omissioni nell'operato del Procuratore pubblico. In tali circostanze, il diritto della ricorrente di ottenere una decisione motivata, che ha lo scopo di permetterle di afferrare le ragioni alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa - ciò che è qui avvenuto - nonché di consentire all'Autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza, non è stato violato nella fattispecie (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c).
 
4.
 
La ricorrente rimprovera inoltre al PP di non avere dato tempestivamente seguito alla sua denuncia, rimasta inevasa per oltre sette mesi, e di non avere promosso l'accusa contro il denunciato.
 
Come visto, la questione della mancata promozione dell'accusa (art. 184 CPP/TI) non è oggetto della causa, che verte unicamente su un preteso ritardo del PP nella conduzione delle informazioni preliminari. Risulta invero ch'egli non ha avviato la procedura immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Tuttavia, dopo che la ricorrente l'aveva successivamente invitato a darvi seguito, il Magistrato si è sollecitamente attivato nelle indagini, disponendo tra l'altro l'audizione della denunciante. Tale mezzo probatorio è consentito dalla procedura penale ticinese (art. 81, 82 e 121 segg. CPP/TI) e non è manifestamente inidoneo a ulteriormente chiarire la fattispecie. D'altra parte, esso non è ancora stato assunto essenzialmente per ragioni estranee alla condotta dell'Autorità inquirente. Nelle esposte condizioni - premesso che la durata ragionevole della procedura, sancita ora dall'art. 29 cpv. 1 Cost., deve essere valutata globalmente, tenendo conto delle circostanze concrete, quali in particolare l'ampiezza e le difficoltà del caso nonché il comportamento delle parti - non è certamente imputabile al PP un ritardo nella conduzione dell'inchiesta (DTF 125 V 188 consid. 2a pag. 191/192 e rinvii, 117 Ia 193 consid. 1c).
 
5.
 
Ne consegue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 agosto 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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