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Informationen zum Dokument  BGer U 259/2002  Materielle Begründung
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BGer U 259/2002 vom 08.07.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
U 259/02
 
Sentenza dell'8 luglio 2003
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
B.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano Will, Via Lavizzari 3, 6901 Lugano,
 
contro
 
Alpina Assicurazioni SA, 8034 Zürich, opponente, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari, Via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 5 agosto 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
In data 23 agosto 1999 B.________, nato nel 1953, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta C.________ SA di Locarno in qualità di autista-magazziniere, e come tale assicurato contro gli infortuni presso la Alpina Assicurazioni SA, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta è rimasto vittima di uno scontro con un altro ciclista a seguito del quale ha riportato, secondo quanto emerge dagli atti medici della Clinica X.________, presso la quale è stato ricoverato fino al 26 agosto 1999, delle ferite multiple alle mani, una contusione cervicale, una commozione cerebrale nonché una frattura del setto nasale. Il caso è stato assunto dalla Alpina Assicurazioni, la quale ha corrisposto le prestazioni di legge.
 
Mediante decisione del 20 aprile 2000, sostanzialmente confermata il 24 ottobre 2001 anche in seguito all'opposizione interposta dalla DAS Protezione giuridica SA per conto dell'assicurato, l'Alpina Assicurazioni, preso atto delle conclusioni espresse dal proprio medico di fiducia, dott. S.________, in relazione agli esiti a livello lombare e cervicale, come pure dei risultati di una valutazione psichiatrica affidata alla dott.ssa G.________, ha negato, a partire dal 1° marzo 2000, ogni ulteriore obbligo contributivo a dipendenza dell'infortunio in oggetto ritenendo non essere più dato il necessario nesso di causalità con i disturbi lamentati.
 
B.
 
B.________, patrocinato dall'avv. Stefano Will, si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, compiuti alcuni accertamenti, per pronuncia del 5 agosto 2002 ne ha respinto il gravame confermando il provvedimento querelato. In particolare, la Corte cantonale ha precisato, relativamente ai disturbi lombari, che nessuno degli specialisti intervenuti era riuscito ad oggettivare, in presenza di patologie degenerative preesistenti quali una spondilartrosi con una protrusione discale L4-L5 e una lieve anterolistesi di L5 su S1, una componente di natura post-traumatica suscettibile di spiegare la sintomatologia accusata ed esagerata dall'assicurato, di modo che lo "status quo sine" doveva considerarsi ristabilito. Con riferimento al trauma cervicale o al presunto trauma cranio cerebrale, invece, i primi giudici non hanno ravvisato il quadro tipico dei disturbi riconducibili a una simile lesione. Per il resto, l'autorità giudiziaria cantonale ha posto l'assicurato al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita e ha trasmesso, per competenza, gli atti al Ministero pubblico del Cantone Ticino, l'interessato avendo ammesso pendente lite di avere simulato un precedente infortunio e di avere indebitamente beneficiato di prestazioni assicurative.
 
C.
 
B.________, sempre assistito dall'avv. Will, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio degli atti alla Corte cantonale per complemento istruttorio e resa di una nuova pronuncia. Il ricorrente si aggrava in particolare di una lesione del diritto di essere sentito per non essere stato posto nelle condizioni di presentare eventuali obiezioni in merito all'affidamento degli esami medici agli specialisti intervenuti - ritenuti di parte nonché responsabili di gravi errori - e per non avergli l'assicuratore consentito di chiedere chiarimenti e complementi ai referti presentati. Lamenta inoltre la mancata disposizione di una perizia giudiziaria che si sarebbe imposta in considerazione dell'asserita lacunosità e inattendibilità degli accertamenti compiuti. Anche in questa sede chiede infine la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.
 
La Alpina Assicurazioni, patrocinata dall'avv. Mattia A. Ferrari, postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
L'insorgente solleva in primo luogo censure d'ordine formale e lamenta una violazione del diritto di essere sentito per non avere, di fatto, potuto partecipare in modo adeguato al processo istruttorio medico specialistico messo in atto dall'assicuratore opponente. Detta contestazione dev'essere disattesa.
 
In particolare, il ricorrente è malvenuto laddove rimprovera - peraltro per la prima volta in questa sede - di non avere potuto esprimersi sulla scelta degli esperti incaricati e di non avere potuto presentare domande, modifiche e complementi ai referti da essi prodotti. Così, a prescindere dal fatto che, secondo giurisprudenza, l'amministrazione non è tenuta a sentire il parere dell'assicurato in merito alla scelta del perito cui intende affidare la valutazione del caso (cfr. per analogia quanto statuito nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità: sentenza del 14 giugno 2000 in re R., I 218/00, consid. 3), all'assicurato essendo comunque riservata la possibilità di invocare, senza indugio, eventuali motivi di ricusazione (consid. I/2 non pubblicato in DTF 123 V 331; VSI 2001 pag. 111 consid. 4a/aa), dagli atti non risulta che B.________, a suo tempo formalmente convocato dall'assicuratore infortuni per venire visitato dal dott. S.________, o il suo medico curante, dott. R.________ni, informato dallo stesso dott. S.________ della necessità di fare allestire una valutazione psichiatrica dalla dott.ssa G.________, abbiano (tempestivamente) contestato tale scelta oppure abbiano sollevato eventuali motivi di ricusazione, rispettivamente di incompetenza nei confronti dei sanitari indicati. Né è stato loro negato l'accesso ai rapporti medici che sono stati trasmessi in copia al curante di B.________, il quale, dal mese di aprile 2000 oltretutto al beneficio di un'assistenza giuridica, ha così avuto la possibilità di partecipare all'amministrazione delle prove già precedentemente all'emanazione della decisione, rispettivamente della decisione su opposizione in lite, senza tuttavia formulare quesiti propri e domande complementari (cfr. in questo senso la sentenza del 9 luglio 2002 in re M., U 157/01, consid. 3.4).
 
2.
 
Il ricorrente contesta quindi il valore probatorio dei rapporti medici posti a fondamento della decisione amministrativa e della pronuncia impugnata e fa notare che essi, oltre ad essere di parte e a contenere importanti lacune nella descrizione dei fatti, esprimerebbero giudizi esulanti dalla sfera di competenza dei loro autori e contrasterebbero con i riscontri oggettivi, rendendo di conseguenza necessario l'allestimento di una perizia medica giudiziaria. Sennonché anche tali censure si dimostrano inconferenti.
 
2.1
 
2.1.1 Circa la pretesa parzialità del dott. S.________, medico fiduciario della Alpina, occorre rammentare al ricorrente che, secondo costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209). Le perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono essere considerate di parte (DTF 123 V 175 e 122 V 157). Né il solo fatto che un libero professionista, quale è il dott. S.________, venga eventualmente interpellato con regolarità ad esprimere valutazioni specialistiche per conto di un assicuratore, è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità (RAMI 1999 no. U 332 pag. 193).
 
Fondandosi sulle chiare e complete valutazioni compiute dall'esperto (peraltro esterno all'amministrazione), cui era stato affidato di compiere gli accertamenti, l'assicuratore infortuni, prima, e la Corte cantonale, poi, hanno pertanto agito conformemente alla normativa e ai principi giurisprudenziali in materia (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/bb).
 
2.1.2 Parimenti, perlomeno per quel che attiene alle valutazioni di natura prettamente psichiatrica di sua competenza, non possono essere invalidate le conclusioni - complete e convincenti - della dott.ssa G.________ per il semplice fatto che essa sanitaria si sarebbe rivolta al dott. S.________, che ne aveva proposto il consulto specialistico, in termini amichevoli. Tanto più che il ricorrente, venendo meno agli obblighi impostigli dal principio della buona fede (consid. 1/2 non pubblicato in DTF 123 V 331; cfr. pure DTF 126 III 254), mai in precedenza ha sollevato l'argomento.
 
2.2 Quanto alla grossolanità e superficialità nella descrizione e valutazione dei fatti rimproverata al dott. S.________ - ritenuto reo di avere indicato con il nome sbagliato il chirurgo che aveva effettuato l'operazione al naso, oltre ad avere riferito di una ferita alla mano sinistra anziché destra ed avere riportato che l'assicurato non avrebbe subito, in occasione del ricovero, accusato dolori (anche) nella zona lombare - l'insorgente si appella ad argomentazioni del tutto irrilevanti ai fini del giudizio e certamente non suscettibili, di per sé, di inficiare il valore probatorio delle conclusioni del dott. S.________.
 
Così, a prescindere dal fatto che è comunque lo stesso medico della , Clinica X.________ dott. K.________, ad avere riferito, nel certificato medico iniziale del 22 settembre 1999, di "ferite alla mano sinistra", mentre, per il resto, un disturbo alla colonna lombare è effettivamente stato certificato per la prima volta - dalla data dell'incidente - solo il 2 settembre 1999, le circostanze invocate dal ricorrente sono prive di ogni interesse. Il nesso di causalità tra l'evento del 23 agosto 1999 e i disturbi lombari - che, contrariamente a quanto riferito dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore opponente, erano peraltro già preesistenti nell'anamnesi del paziente - è infatti stato negato non tanto perché la contusione lombare è stata accertata il 2 settembre piuttosto che il 23 agosto 1999, bensì perché le indagini radiologiche non hanno oggettivato delle lesioni strutturali di carattere post-traumatico (cfr. RAMI 2000 no. U 363 pag. 45) e perché, sulla scorta di tali constatazioni, la dottrina medica dominante, ripresa dalla giurisprudenza di questa Corte, è concorde nel ritenere in tali casi che il genere di trauma subito dall'assicurato cessa di produrre i propri effetti generalmente sei mesi dopo l'intervento dell'infortunio (sentenza del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, e sentenze ivi citate).
 
2.3 Nella misura in cui rimprovera all'assicuratore opponente di non avere disposto accertamenti ulteriori nonostante il dott. S.________ avesse osservato in data 14 febbraio 2001 che "Si può discutere [...] l'eventuale gravità/entità dell'evento stesso per esaminare il nesso di causalità adeguata approfondimento che rimane di competenza amministrativa", l'insorgente sembra quindi misconoscere che sulla questione, giuridica, della causalità adeguata è comunque l'amministrazione, rispettivamente il giudice - e non il medico - a doversi pronunciare (cfr. sentenza del 12 febbraio 2003 in re S., U 170/02, consid. 2.2).
 
2.4 Infine, per quanto concerne la problematica cervicale, il ricorrente, contravvenendo all'obbligo di motivazione incombentegli giusta i combinati disposti di cui agli art. 108 cpv. 2 e 132 OG (cfr. DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii), omette di esporre i motivi per i quali si imporrebbe l'allestimento di una perizia giudiziaria, né tanto meno precisa in che misura e perché le conclusioni mediche poste a fondamento della pronuncia impugnata in relazione a questo tema sarebbero sbagliate. L'interessato si limita infatti ad insistere che in occasione dell'incidente, dopo avere picchiato la testa, avrebbe perso conoscenza per ben 20 minuti, ignorando tuttavia che l'autorità giudiziaria cantonale ha esaminato la situazione anche sotto l'aspetto del presunto trauma cranio cerebrale, e non solo dal profilo del trauma cervicale, e ha negato l'esistenza del necessario nesso di causalità principalmente per il fatto che l'assicurato non avrebbe presentato il quadro clinico tipico generalmente riconosciuto in quest'ambito (DTF 117 V 360 consid. 4b). E comunque, anche a tal proposito si osserva che la valutazione di sindrome ansioso-depressiva attestata dal dott. B.________ è stata chiaramente contraddetta dalla specialista in psichiatria dott.ssa G.________, la quale, al termine di una doppia consultazione, ha avuto modo di negare l'esistenza di una patologia depressiva. Per il resto, i disturbi di memoria, concentrazione e insonnia lamentati ed attestati segnatamente dal dott. R.________ni - al quale B.________ era in precedenza riuscito a carpire un certificato di incapacità lavorativa in relazione ad un infortunio che l'assicurato, per sua stessa ammissione, aveva semplicemente simulato - sono stati minimizzati dall'esame neuropsicologico effettuato presso il Centro Z.________, dal quale è risultata una valutazione giudicata normale.
 
3.
 
Stante quanto precede, considerata l'ampia e approfondita documentazione medica all'inserto e ritenuta l'assenza di elementi probatori nuovi suscettibili di imporre chiarimenti complementari, le richieste ricorsuali devono essere respinte. La pronuncia cantonale impugnata e la decisione amministrativa querelata meritano pertanto di essere confermate.
 
4.
 
4.1 L'insorgente ha presentato istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. Ora, vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG), la presente procedura non è onerosa. La domanda può pertanto riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio. Il gravame essendo tuttavia manifestamente infondato (art. 36a cpv. 1 lett. b OG), essa domanda non può trovare accoglimento.
 
4.2 In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili alla Alpina Assicurazioni, poiché esso assicuratore, conformemente alla giurisprudenza, è equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 169 consid. 7).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia:
 
1.
 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
 
3.
 
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
 
4.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 8 luglio 2003
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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