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Informationen zum Dokument  BGer U 133/2002  Materielle Begründung
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BGer U 133/2002 vom 04.07.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
U 133/02
 
Sentenza del 4 luglio 2003
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
M.________, ricorrente,
 
contro
 
La Basilese Compagnia di Assicurazioni, Aeschengraben 21, 4002 Basilea, opponente, rappresentata dalla avv. Maura Colombo, Via F. Pelli 7, 6901 Lugano,
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 15 aprile 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
M.________, nato nel 1958, titolare della ditta T.________ e come tale assicurato contro gli infortuni presso La Basilese Assicurazioni, in data 17 maggio 1999, nel trasportare, insieme ad un amico, una pietra da camino del peso di circa 5 chilogrammi, è scivolato con il piede sinistro sui gradini andando a cadere. Il giorno successivo, il medico curante, dott. H.________, gli ha diagnosticato un'ernia inguinale sinistra, che ha reso necessario un intervento di ernioplastica inguinale secondo Barwell, operazione che è stata realizzata il 21 maggio 1999 presso l'Ospedale Z.________.
 
Sentito il parere del proprio medico di fiducia, la Basilese, mediante decisione 10 agosto 1999, confermata in sostanza anche il 13 settembre successivo in seguito all'opposizione interposta dall'interessato e dalla Cassa malati Supra, assicuratore malattia di quest'ultimo, ha negato l'assunzione del caso, ritenendo che i disturbi lamentati non fossero in rapporto causale con l'evento annunciato.
 
B.
 
M.________ e la Cassa malati Supra hanno deferito il provvedimento amministrativo al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 15 aprile 2002, ha respinto i gravami e confermato la decisione della Basilese, rilevando in particolare come anche dopo l'istruttoria non fosse stato possibile stabilire, con il necessario grado di verosimiglianza, il nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute.
 
C.
 
M.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Facendo notare come non avesse in precedenza, prima dell'infortunio in oggetto, mai sofferto di ernia inguinale, l'interessato contesta l'operato dei primi giudici e chiede in sostanza l'assunzione del caso da parte dell'assicuratore infortuni.
 
La Basilese, patrocinata dall'avv. Maura Colombo, protestate le ripetibili, propone la reiezione del gravame, mentre la Cassa malati Supra, interpellata in qualità di cointeressata, e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione i primi giudici, ritenendo mancante il nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute, hanno negato al ricorrente il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni.
 
Nei considerandi dell'impugnata pronunzia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già compiutamente esposto quali siano le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili in concreto, rammentando in particolare che il diritto a prestazioni presuppone l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute, questione questa sulla quale amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il grado della probabilità preponderante - insufficiente essendo un giudizio di mera possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate).
 
2.
 
2.1 In primo luogo va osservato che giustamente la Corte cantonale ha ritenuto non sufficientemente attendibili le conclusioni del perito giudiziario dott. C.________, al quale i primi giudici avevano inizialmente affidato il compito di rendere una valutazione specialistica. Emerge infatti dagli atti all'inserto che il sanitario in questione, pur definendo ineccepibile la valutazione del dott. S.________, medico di fiducia della Basilese - secondo cui, in assenza di segni tipici (ematomi, lesioni della muscolatura o legamentari visibili) in grado di comprovare la natura traumatica dell'ernia, dev'essere escluso ogni obbligo prestativo da parte dell'assicuratore LAINF -, e pur rilevando l'assenza nel rapporto operatorio del 21 maggio 1999 di qualsiasi indicazione nel senso della presenza di simili segni - silenzio da ricondurre, a suo parere, ad una carente conoscenza, da parte del chirurgo, dei criteri medico-giuridici - è pervenuto a riconoscere, in contrasto con le tavole processuali e sulla base di considerazioni non scientifiche, l'esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute in ragione del fatto che il chirurgo intervenuto, dott. B.________, avrebbe incoraggiato M.________ ad impugnare la decisione della Basilese.
 
A causa dell'atteggiamento dell'insorgente che, a più riprese, ha rifiutato di sottoporsi ad ulteriori esami e ha così impedito l'esecuzione dei necessari accertamenti, il Tribunale cantonale non ha potuto quindi nemmeno trarre (valide) conclusioni dalla perizia affidata al prof. U.________, già primario della Clinica Z.________.
 
I giudici cantonali hanno ciò nondimeno potuto interpellare il dott. B.________, il quale ha espressamente dato atto di non avere trovato, durante l'intervento chirurgico del 21 maggio 1999, alcun ematoma, soffusione o segno di rottura.
 
2.2 Già solo alla luce di questi fatti come pure in applicazione del principio generale di procedura secondo il quale colui che pretende una prestazione assicurativa deve cooperare alla determinazione degli elementi di fatto rilevanti ai fini della verifica della legittimità della sua richiesta ed è tenuto a fornire, nella misura di quanto è ragionevolmente esigibile, le prove necessarie secondo la natura della lite e dei fatti invocati, con il rischio di dover altrimenti sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2, 117 V 264 consid. 3b e sentenze ivi citate), questa Corte non può che condividere l'operato dei giudici di prime cure, i quali hanno giustamente ritenuto non essere dato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto, il nesso di causalità naturale tra il danno alla salute invocato e l'infortunio del 17 maggio 1999, negando, di conseguenza, ogni obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni.
 
3.
 
A titolo meramente abbondanziale si osserva che la tesi ricorsuale per cui l'insorgente non avrebbe in precedenza, prima dell'evento in esame, mai sofferto di ernia inguinale, non modifica la sostanza della valutazione. Infatti, come correttamente rammentato dalla Corte cantonale, per il solo fatto di essere apparso in seguito all'infortunio, un disturbo alla salute non può già essere automaticamente considerato una sua conseguenza secondo l'assioma "post hoc, ergo propter hoc" (cfr. DTF 119 V 341 consid. 2b/bb in fine; vedasi pure sentenza del 6 maggio 2002 in re J., U 477/00, consid. 3b). Stante quanto precede si può tutt'al più ritenere che l'infortunio del 17 maggio 1999 abbia semplicemente contribuito a rendere manifesto un fattore patologico preesistente (cfr. DTF 116 V 139 consid. 3b).
 
4.
 
In tali condizioni, il ricorso di M.________ si appalesa infondato, mentre l'impugnato giudizio e la decisione da esso protetta vanno confermati.
 
Malgrado la richiesta formulata dalla patrocinatrice, non si assegnano ripetibili alla Basilese, quest'ultima essendo equiparata a organismo con compiti di diritto pubblico (art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG; DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Cassa malati Supra, Losanna, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 4 luglio 2003
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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