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Informationen zum Dokument  BGer 1P.291/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.291/2003 vom 16.06.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.291/2003 /col
 
Sentenza del 16 giugno 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, giudice presidente,
 
Aeschlimann e Catenazzi,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
M.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 2 maggio 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
visto e considerato:
 
che il 21 marzo 2003 il Procuratore generale del Cantone Ticino, ritenuto che si trattava di questioni di natura civile, ha decretato il non luogo a procedere nell'ambito di un procedimento avviato da M.________ contro la Pretura del Distretto di Lugano;
 
che il 2 maggio 2003 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante il 26 marzo 2003, ritenuto ch'egli, invitato a emendarla poiché non adempiva manifestamente le condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP/TI, non vi aveva dato seguito (incarto n. 60.2003.98);
 
che contro questa decisione M.________ presenta, il 13 maggio 2003, un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, implicitamente, di accogliere la menzionata istanza e di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che la Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il ricorrente, con scritto del 5 giugno 2003, riconferma le sue allegazioni;
 
che, e ciò è noto al ricorrente (v. causa 1P.237/2003, sentenza del 28 aprile 2003 nei suoi confronti), quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
 
che il ricorrente, diffondendosi (confusamente) sul merito della vertenza, parrebbe accennare d'aver emendato, come richiesto dalla Corte cantonale, la sua istanza con uno scritto del 4 aprile 2003, prodotto al Tribunale federale;
 
che la CRP rileva che il citato scritto - come pure un ulteriore emendamento del 17 aprile 2004 che risultava pertanto tardivo - è stato inserito nell'incarto 60.2003.81, conclusosi con decisione del 31 marzo 2003 (v. causa 1P.237/2003, sentenza del 28 aprile 2003);
 
che lo scritto del 4 aprile 2003 si riferiva tuttavia, richiamandolo, all'incarto 60.2003.98, oggetto della decisione qui impugnata del 2 maggio 2003 e ch'esso è stato pertanto inserito, per svista, nell'altro incarto, già concluso;
 
che nelle osservazioni al ricorso la CRP ha nondimeno rilevato che il menzionato scritto non adempiva comunque i requisiti posti a un'istanza di promozione dell'accusa;
 
che questa tesi, non contestata dal ricorrente, il quale si diffonde esprimendosi su procedure e censure diverse e mischiandole, è sostenibile;
 
che, in effetti, anche tale scritto, alquanto incomprensibile e confuso, non avrebbe pure esso manifestamente adempiuto le condizioni previste dall'art. 186 CPP/TI (cfr. cause 1P.141 e 142/2002, 1P.181 e 237/2003 nei confronti del ricorrente), per cui l'istanza sarebbe stata stralciata comunque dai ruoli;
 
che il ricorso dev'essere quindi respinto;
 
che, viste le particolarità della fattispecie, si giustifica di non prelevare una tassa di giustizia;
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto;
 
2.
 
Non si preleva tassa di giustizia.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 giugno 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il giudice presidente: il cancelliere:
 
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