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Informationen zum Dokument  BGer 1P.228/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.228/2003 vom 27.05.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.228/2003 /col
 
Sentenza del 27 maggio 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
i coniugi S.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
decreto di stralcio,
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 27 marzo 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Visto e considerato:
 
che, con decreto di accusa del 29 aprile 2002, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha dichiarato i coniugi S.________ autori colpevoli di atti contro la pubblica incolumità per avere omesso di custodire adeguatamente il loro cane;
 
che, con decisione del 30 gennaio 2003, il Giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento perché l'opposizione presentata dagli interessati era tardiva;
 
che la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con giudizio del 27 marzo 2003, ha respinto un ricorso degli accusati;
 
che il 7 aprile 2003 essi hanno presentato, direttamente alla CCRP, e da questa Autorità tosto trasmessa per competenza al Tribunale federale, un' "opposizione" al citato giudizio;
 
che il 24 aprile 2003 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha comunicato ai coniugi S.________ che il ricorso pareva inammissibile per carenza di motivazione, e li invitava ad anticipare entro il 15 maggio seguente fr. 1000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile;
 
che il 15 maggio 2003 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale che non avrebbero effettuato il versamento richiesto né ritirato il ricorso;
 
che, l'anticipo richiesto non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 150 cpv. 4 OG e il gravame non può essere esaminato nel merito;
 
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 OG);
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
 
3.
 
Comunicazione ai ricorrenti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 27 maggio 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: il cancelliere:
 
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