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Informationen zum Dokument  BGer H 321/2002  Materielle Begründung
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BGer H 321/2002 vom 28.04.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
H 321/02
 
Sentenza del 28 aprile 2003
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
S.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Mino Vallo, Via Veneto 6, 73040 Castrignano del Capo, Italia,
 
contro
 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
 
Istanza precedente
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
(Giudizio del 28 ottobre 2002)
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
con decisione 27 marzo 2001 della Cassa svizzera di compensazione il cittadino italiano S.________, nato nel 1935, è stato posto al beneficio di una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 94.- per il mese di dicembre 2000 e di fr. 96.- dal 1° gennaio 2001,
 
l'importo della prestazione è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 5 anni e 11 mesi, una scala rendite 4 e un reddito annuo medio determinante di fr. 13 596.-,
 
l'assicurato ha impugnato questo provvedimento davanti alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero con un atto 19 aprile 2001, consegnato alla posta il 16 agosto 2002, facendo valere che non erano stati considerati tutti gli anni di lavoro svolti ed il guadagno realizzato,
 
invitato dalla Commissione ad indicare le ragioni del ritardo dell'impugnativa, S.________ ha risposto, tramite la moglie, di non essere in grado di controllare le sue pratiche, producendo a comprova due atti medici dai quali emerge che egli è affetto, in particolare, da emiparesi destra da vasculopatia cerebrale,
 
con giudizio 28 ottobre 2002 l'autorità commissionale, pur riconoscendo la gravità delle turbe lamentate dall'assicurato, ha osservato che nel caso concreto non ricorrevano gli estremi per la restituzione del termine e non è pertanto entrata nel merito del gravame, in quanto ritenuto tardivo,
 
assistito dall'avv. Mino Vallo, l'assicurato ha deferito il giudizio commissionale con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte,
 
il ricorrente sostiene che l'amministrazione non avrebbe fornito la prova, che le incombeva, circa la data della notifica della decisione 27 marzo 2001 e che in mancanza di tale prova il suo gravame di primo grado doveva essere esaminato e giudicato nel merito,
 
in sostanza egli chiede il riconoscimento di una rendita di vecchiaia commisurata ad una durata di contribuzione pari almeno a 9 anni e 7 mesi,
 
la Cassa svizzera di compensazione e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si sono astenuti dal prendere posizione,
 
nel caso in oggetto l'autorità giudiziaria commissionale ha dichiarato il ricorso di prima istanza irricevibile, poiché tardivo,
 
la controversia verte quindi unicamente sul tema di sapere se esso gravame fosse tempestivo o meno,
 
di conseguenza, al Tribunale federale delle assicurazioni non compete, quand'anche venisse ammessa la ricevibilità dell'impugnativa di prima istanza, di statuire nel merito della lite (DTF 117 V 122 consid. 1),
 
contro le decisioni pronunciate dagli organi amministrativi in virtù della LAVS, gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 84 cpv. 1 LAVS),
 
il termine per depositare un ricorso indirizzato alle autorità amministrative o giudiziarie competenti si considera osservato se il gravame è consegnato, con lettera raccomandata, ad un ufficio postale del paese di residenza l'ultimo giorno di scadenza del termine, il timbro postale facendo fede (art. 51bis dell'Accordo amministrativo italo-svizzero 18 dicembre 1963 in materia di sicurezza sociale, introdotto dall'art. 7 dell'Accordo amministrativo 25 febbraio 1974),
 
dal momento che la decisione amministrativa impugnata è stata emanata precedentemente all'entrata in vigore (1° giugno 2002) dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, questo Accordo, in particolare il suo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica nella presente procedura (DTF 128 V 316 consid. 1),
 
la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito (art. 24 cpv. 1 PA, applicabile in virtù dell'art. 96 LAVS),
 
nell'evenienza concreta, non può essere stabilito quando la decisione 27 marzo 2001 sia stata notificata all'interessato,
 
è invece evidente, sulla base degli atti, che quest'ultimo debba aver preso conoscenza del provvedimento amministrativo al più tardi il 19 aprile 2001, data in cui S.________ ha impugnato l'atto in questione inoltrando ricorso direttamente sul foglio di trasmissione allegato alla decisione del 27 marzo precedente, la quale, quindi, necessariamente doveva essergli stata notificata,
 
se il ricorrente non è stato impedito di allestire o di far allestire il gravame, non poteva nello stesso modo neppure essere impedito di consegnarlo o di farlo consegnare alla posta in tempo utile, vale a dire, nell'ipotesi più favorevole all'insorgente, entro il termine di 30 giorni a contare dal 23 aprile 2001, visto che l'ipotetica notifica era venuta a cadere nelle ferie giudiziarie pasquali (v. art. 22a lett. a PA, sempre in relazione con l'art. 96 LAVS),
 
in queste condizioni, il giudizio commissionale di inammissibilità non può che essere tutelato, quando si ricordi, per completezza, che, per un principio generale, il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante,
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie, ammontanti a fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 28 aprile 2003
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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