VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2P.98/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2P.98/2003 vom 28.04.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.98/2003 /bom
 
Sentenza del 28 aprile 2003
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Wurzburger, presidente,
 
Hungerbühler e Müller,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Parti
 
A.________ SA,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Edy Grignola, corso
 
San Gottardo 25, casella postale 2247, 6830 Chiasso,
 
contro
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
art. 9 e 29 Cost. (blocco parziale di nuovi permessi di lavoro per manodopera estera non domiciliata per la durata di tre mesi limitatamente alle nuove assunzioni)
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emessa il 18 marzo 2003 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 6 febbraio 2003 l'Ufficio della manodopera estera del Cantone Ticino ha emesso nei confronti della A.________ SA, una misura amministrativa di blocco parziale di nuovi permessi di lavoro per manodopera estera non domiciliata per la durata di tre mesi limitatamente alle nuove assunzioni, togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La citata autorità ha motivato la propria decisione con il fatto che alcuni stranieri privi del regolare e necessario permesso di lavoro avevano svolto attività lucrativa per la società in questione.
 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con giudizio del 18 marzo 2003.
 
B.
 
Il 16 aprile 2003 la A.________ SA ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che la decisione governativa sia annullata. Adduce, in sostanza, una violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. nonché postula che venga conferito effetto sospensivo al gravame.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1
 
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 I 50 consid. 1 e riferimenti).
 
1.2 Anzitutto va esaminato se il gravame va trattato quale ricorso di diritto amministrativo (cfr. art. 84 cpv. 2 OG), quesito che questa Corte vaglia d'ufficio e con piena cognizione (DTF 123 II 231 consid. 1 e rinvii).
 
2.
 
2.1 Giusta i combinati art. 97 OG e 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro decisioni fondate sul diritto pubblico federale - o che avrebbero dovuto esserlo - a condizione che emanino da una delle autorità elencate all'art. 98 OG e nella misura in cui non sia realizzata alcuna delle eccezioni previste dagli art. 99 a 102 OG o dalla legislazione che regola la materia del contendere. Il ricorso di diritto amministrativo è parimenti ammissibile contro decisioni fondate sia sul diritto cantonale che sul diritto federale, nella misura in cui siano in gioco la violazione di disposizioni di diritto federale immediatamente applicabili (cfr. art. 97 cpv. 1, 98 lett. g e 104 lett. a OG; DTF 123 II 231 consid. 2 e rinvii). Nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo vanno pure esaminate le decisioni che poggiano sul diritto cantonale non autonomo di esecuzione del diritto federale così come quelle fondate su altro diritto cantonale, che sono in un rapporto di connessione sufficientemente stretto con le questioni di diritto federale che vanno esaminate nell'ambito del rimedio citato (DTF 128 II 56 consid. 1a; 126 II 171 consid. 1a con rispettivi richiami).
 
2.2 Oggetto del contendere è una decisione emanata in applicazione dell'art. 55 cpv. 1 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS 823.21), ossia fondata sul diritto pubblico federale, la quale non fa parte delle materie del diritto degli stranieri escluse dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (cfr. anche art. 53 cpv. 1 e 3 OLS). Una decisione di ultima istanza cantonale in tale ambito può quindi, in linea di principio, essere impugnata dinanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo. Sennonché, giusta l'art. 102 lett. d OG, questo rimedio non è ammissibile se è data la possibilità di "ogni altro ricorso o opposizione preliminari". Può anche trattarsi di un rimedio di diritto cantonale. Al riguardo, l'art. 98 lett. g OG prevede che il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro le decisioni "delle ultime istanze cantonali". L'art. 98a cpv. 1 OG precisa poi che nella misura in cui le decisioni di queste autorità siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, dette autorità devono essere delle autorità giudiziarie.
 
2.3 Nel caso specifico, la ricorrente ha direttamente contestato dinanzi al Tribunale federale la decisione emessa dal Consiglio di Stato. Orbene, detta autorità non è un'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 98a OG. Inoltre, l'art. 10 lett. a della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998 (LALPS), prevede che entro 15 giorni dalla notifica è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del Consiglio di Stato, impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Ne discende che la decisione governativa querelata non è stata emanata da un'autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale.
 
3.
 
3.1 La decisione del Consiglio di Stato non contiene alcuna indicazione dei rimedi di diritto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa cantonale, segnatamente dall'art. 26 cpv. 2 della legge di procedura ticinese per le cause amministrative, del 19 aprile 1966. Anzi nel dispositivo della medesima viene indicato che essa è definitiva.
 
3.2 Il principio stabilito all'art. 107 cpv. 3 OG nell'ambito della giurisdizione amministrativa, secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non può cagionare alle parti alcun pregiudizio, ha una portata generale. Quando il diritto cantonale lo prevede espressamente, come è il caso secondo la procedura amministrativa ticinese, l'autorità giudicante ha il dovere di istruire gli interessati sui mezzi legali. Se questa istruzione è errata o incompleta, il ricorrente ha di massima il diritto di prevalersene secondo il principio della buona fede, diritto che tuttavia non gli compete se l'inesattezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi, e usando della dovuta diligenza (DTF 123 II 231 consid. 8b, 121 II 72 consid. 2a/b, 117 Ia 297 consid. 2; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5 all'art. 26, pag. 133). Per costante giurisprudenza, non merita in particolare protezione la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la sola lettura dei testi legali, senza ricorrere alla consultazione della giurisprudenza e della dottrina (DTF 127 II 198 consid. 2c, 117 Ia 297 consid. 2; 421 consid. 2a). Nel caso specifico, rammentato il carattere sussidiario del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), tenuto conto del fatto che la decisione querelata si fonda sul diritto pubblico federale, segnatamente sull'art. 55 cpv. 1 OLS, che la stessa non ricade tra le eccezioni di cui all'art. 100 cpv. 1 lett. b OG e osservato che il diritto cantonale, ossia l'art. 10 lett. a LALPS, prevede espressamente la possibilità di adire il Tribunale cantonale amministrativo quando è aperta la via del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, l'avvocato della ricorrente, usando della dovuta diligenza e consultando i testi di legge, poteva facilmente giungere alla conclusione che doveva agire in sede cantonale prima di rivolgersi a questa Corte. L'art. 107 cpv. 3 OG non trova quindi applicazione in concreto. Il presente gravame è pertanto inammissibile per mancato esaurimento dei rimedi di diritto cantonali.
 
4.
 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 aprile 2003
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).