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Informationen zum Dokument  BGer 1P.237/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.237/2003 vom 28.04.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.237/2003 /viz
 
Sentenza del 28 aprile 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale e Catenazzi,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Procuratore pubblico del Cantone Ticino,
 
Fiorenza Bergomi, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
 
31 marzo 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 17 febbraio 2003 A.________ ha denunciato per abuso di autorità l'avvocato B.________, presidente della Commissione tutoria regio nale 1. Il 10 marzo 2003 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha decretato il non luogo a procedere perché non erano adempiuti gli elementi costitutivi del reato.
 
B.
 
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con giudizio del 31 marzo 2003, ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, dopo averlo invitato a emendare un atto precedente, che non adempiva anch'esso le condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP/TI, visto ch'egli si limitava a riproporre, estendendole, in modo alquanto incomprensibile, le stesse argomentazioni.
 
C.
 
Avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso di diritto pubblico e di diritto amministrativo" al Tribunale federale.
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a).
 
1.1 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile nella fattispecie, il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a).
 
In particolare - e ciò è noto al ricorrente (v. cause 1P.141 e 1P.142/2002, sentenze del 9 aprile 2002 nei suoi confronti) - quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2).
 
1.2 Il "ricorso" in esame, il quale non indica del tutto come e perché la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria tale norma, non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione e dev'essere quindi dichiarato inammissibile.
 
2.
 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG): l'implicita domanda di assistenza giudiziaria, peraltro non motivata, dev'essere infatti respinta, il ricorso non avendo alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 2 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 aprile 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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