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Informationen zum Dokument  BGer 1P.172/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.172/2003 vom 02.04.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.172/2003 /bom
 
Sentenza del 2 aprile 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Nay e Catenazzi,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dagli avv.ti Filippo Ferrari
 
e Nadir Guglielmoni, studio legale Ferrari Partner,
 
via Nassa 36-38, casella postale 2638, 6901 Lugano,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
deposito degli atti acquisiti in complemento d'inchiesta; reiezione della domanda di effetto sospensivo,
 
ricorso di diritto pubblico contro il decreto del 13 marzo 2003 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Contro il dott. A.________, medico-psichiatra, titolare di uno studio medico e responsabile di tre cliniche nel Cantone Ticino, è stato aperto nel 1998 un procedimento penale per truffa e falsità in documenti. Arrestato il 1° dicembre 1998, A.________ è stato scarcerato il 24 dicembre 1999 in seguito a un accordo con la parte civile Federazione Ticinese degli Assicuratori Malattia (FTAM) sulla base di un risarcimento complessivo di 10 milioni di franchi. Egli è accusato di aver illecitamente agito ai danni di casse malati, assicurazioni sociali, case farmaceutiche e pazienti, segnatamente per aver fatturato ricoveri di persone che non erano degenti negli istituti di cura, o che ancora non vi erano stati accolti, o che ne erano già stati dimessi, e per aver fatturato prestazioni mediche mai eseguite nell'ambito di trattamenti ambulatoriali. Il periodo di indagine, tenuto conto del termine decennale di prescrizione per i reati ipotizzati, era stato fatto decorrere dal 1° dicembre 1988.
 
B.
 
Il 22 febbraio 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha disposto il deposito degli atti. Il 24 aprile 2002, entro un termine prorogato, il prevenuto ha chiesto l'assunzione di varie prove, in particolare l'audizione del perito giudiziario dott. B.________ e di alcuni testimoni. Il 21 maggio 2002 il PP ha respinto le domande dell'istante, che le ha riproposte il 30 giugno 2002 al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR). Questi, con decisione del 3 febbraio 2003, ha stabilito che le prove indicate non adempivano i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza e che potevano comunque, se del caso, essere assunte al dibattimento, ma ha ritenuto pertinente e utile accertare presso la FTAM se le fatture emesse e oggetto della perizia giudiziaria fossero state pagate: il GIAR ha quindi accolto su questo punto il reclamo. Contro questa decisione il ricorrente ha presentato il 5 marzo 2003 un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, dichiarato inammissibile con sentenza odierna (causa 1P.156/2003).
 
C.
 
Il 3 marzo 2003 il PP ha depositato gli atti. L'imputato è insorto contro questa decisione con un reclamo al GIAR, il quale, mediante ordinanza del 13 marzo successivo, ha invitato il PP a presentare osservazioni e nel contempo ha rifiutato di concedere al reclamo effetto sospensivo (dispositivo n. 2).
 
D.
 
Il prevenuto impugna la decisione del GIAR di non concedere l'effetto sospensivo con un ricorso di diritto pubblico del 14 marzo 2003 al Tribunale federale. Chiede di annullare il corrispondente dispositivo n. 2 del contestato giudizio e postula che al presente ricorso sia attribuito l'effetto sospensivo. Fa valere una violazione degli art. 9, 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. e dell'art. 6 CEDU.
 
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclu-sioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a).
 
1.2 L'ordine del GIAR, quale ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI), di non concedere l'effetto sospensivo al reclamo non pone fine alla procedura: esso concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo, costituendo pertanto una decisione incidentale (DTF 120 Ia 260 consid. 2b, 117 Ia 247 consid. 1, 116 Ia 177 consid. 2a, 105 Ia 318 consid. 2a).
 
1.2.1 In questo caso, secondo l'art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notifi-cata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 128 I 215 consid. 2, 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2).
 
1.2.2 Il ricorrente sostiene che l'ordine del GIAR gli causerebbe un danno irreparabile poiché, con il rifiuto dell'effetto sospensivo, il reclamo diverrebbe privo di oggetto: in effetti, lo scopo indiretto perseguito con il reclamo sarebbe la sospensione del termine fissato dal PP al 20 marzo 2003 per chiedere l'assunzione di nuove prove relative al complemento istruttorio ordinato dal GIAR il 3 febbraio 2003. Il ricorrente fa valere che non si potrebbe ragionevolmente pretendere ch'egli chieda tempestivamente un nuovo e ulteriore complemento istruttorio quando quello ordinato dal GIAR non sarebbe stato (correttamente) assunto e quando è pendente un reclamo contro il deposito degli atti. Adduce poi, incentrandovi il ricorso, una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) poiché il contestato rifiuto non è stato motivato. Al riguardo giova accennare alla circostanza che, secondo l'art. 281 cpv. 2 CPP/TI, il reclamo non ha effetto sospensivo, salva contraria decisione del GIAR.
 
1.2.3 In linea di principio, le decisioni incidentali che riguardano l'assunzione di prove non arrecano all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente. Ciò si verifica riguardo alla contestata, mancata assunzione di altre prove criticata dal ricorrente nel gravame del 5 marzo 2003, respinto in data odierna cui, per brevità, si rinvia (causa 1P.156/2003; DTF 101 Ia 161). Le stesse conclusioni valgono anche per la presente fattispecie, visto che lo scopo del reclamo, e del postulato ma rifiutato effetto sospensivo, era l'assunzione di ulteriori mezzi di prova e che anche in questa procedura il ricorrente adduce una violazione del diritto di es-sere sentito e dei suoi diritti di difesa nell'ambito del procedimento penale.
 
1.2.4 Tali censure non possono infatti essere accolte, e ciò a prescindere dal fatto che l'applicazione, senza limitazioni, dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU nella fase istruttoria è dubbia (cfr. Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, n. 483 e 526). Il ricorrente potrà far valere i suoi diritti - segnatamente quelli relativi ai diritti di parte e di difesa garantiti dal diritto cantonale e federale (art. 29 cpv. 2 e 32 Cost.), e dall'art. 6 CEDU, nell'ambito del processo penale e, se del caso, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza. L'eventuale assunzione di nuove prove potrà essere effettuata, semmai, dinanzi alla Corte del merito (cfr. art. 227, 228 CPP/TI).
 
1.2.5 Il ricorrente adduce che correrebbe il rischio di veder decorrere il termine per presentare nuovi complementi senza essere in grado di farlo. Egli non dimostra tuttavia, né rende verosimile, la sussistenza di un concreto pericolo di perdita dei mezzi probatori, né ciò è ravvisabile, visto che si tratterrebbe di sapere se fatture oggetto della perizia sono o no state pagate e ch'egli si limita ad addurre che il complemento istruttorio ordinato dal GIAR non sarebbe stato (correttamente) assunto. Né egli spiega perché un eventuale accoglimento del reclamo non potrebbe eliminare l'asserito danno.
 
1.3 II pregiudizio addotto dal ricorrente non è irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG, ossia di natura giuridica tale che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 126 I 207 consid. 2). Secondo la costante giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento del processo penale. L'asserita lesione dei diritti costitu-zionali del ricorrente potrà essere esaminata, se del caso, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro un'eventuale decisione cantonale di ultima istanza di condanna (art. 87 cpv. 3 OG).
 
Per di più, il diniego dell'effetto sospensivo concerne la criticata, mancata assunzione di ulteriori mezzi di prova, ossia una decisione inci-dentale che, di massima, non arreca al ricorrente un danno irreparabile di natura giuridica; un siffatto pregiudizio non può pertanto essere ravvisato neppure nel contestato ordine del GIAR (cfr. DTF 116 Ia 177 consid. 3b/bb).
 
2.
 
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG.
 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 aprile 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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