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Informationen zum Dokument  BGer 1P.156/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.156/2003 vom 02.04.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.156/2003 /bom
 
Sentenza del 2 aprile 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Nay e Catenazzi,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
 
studio legale Ferrari Partner, via Nassa 36-38, casella postale 2638, 6901 Lugano,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
 
6900 Lugano.
 
Oggetto
 
rifiuto di assumere complementi di prova,
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
 
3 febbraio 2003 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Contro il dott. A.________, medico-psichiatra, titolare di uno studio medico e responsabile di tre cliniche nel Cantone Ticino, è stato aperto nel 1998 un procedimento penale per truffa e falsità in documenti. Arrestato il 1° dicembre 1998, A.________ è stato scarcerato il 24 dicembre 1999 in seguito a un accordo con la parte civile Federazione Ticinese degli Assicuratori Malattia (FTAM) sulla base di un risarcimento complessivo di 10 milioni di franchi. Egli è accusato di aver illecitamente agito ai danni di casse malati, assicurazioni sociali, case farmaceutiche e pazienti, segnatamente per aver fatturato ricoveri di persone che non erano degenti negli istituti di cura, o che ancora non vi erano stati accolti, o che ne erano già stati dimessi, e per aver fatturato prestazioni mediche mai eseguite nell'ambito di trattamenti ambulatoriali. Il periodo di indagine, tenuto conto del termine decennale di prescrizione per i reati ipotizzati, era stato fatto decorrere dal 1° dicembre 1988.
 
B.
 
Il 22 febbraio 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha depositato gli atti. Il 24 aprile 2002, entro un termine prorogato, il prevenuto ha chiesto l'assunzione di varie prove, in particolare l'audizione del perito giudiziario dott. B.________ e di alcuni testimoni. Il 21 maggio 2002 il PP ha respinto le domande dell'istante, che le ha riproposte il 30 giugno 2002 al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR). Questi, con decisione del 3 febbraio 2003, ha stabilito che le prove indicate non adempivano i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza e che potevano comunque, se del caso, essere assunte al dibattimento, ma ha ritenuto pertinente e utile accertare presso la FTAM se le fatture emesse e oggetto della perizia giudiziaria fossero state pagate: il GIAR ha quindi accolto su questo punto il reclamo.
 
C.
 
L'imputato impugna la decisione del GIAR con un ricorso di diritto pubblico del 5 marzo 2003 al Tribunale federale. Chiede di concedere effetto sospensivo al gravame e di annullare il contestato giudizio. Fa valere una violazione degli art. 9, 29, 30 e 32 Cost. e degli art. 6 CEDU e 14 del Patto ONU II.
 
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a).
 
1.2 Il giudizio del GIAR, che conferma la decisione del PP di respingere l'assunzione delle prove proposte dal ricorrente - tranne quella relativa a un accertamento presso la FTAM - in applicazione dell'art. 196 CPP/TI, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI). Esso concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa).
 
1.2.1 In questo caso, secondo l'art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2).
 
1.2.2 In linea di principio, le decisioni incidentali che riguardano l'assunzione di prove non arrecano all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 101 Ia 161; causa 1P.179/2000, sentenza dell'11 aprile 2000, consid. 1d, apparsa in RDAT II-2000 n. 66, pag. 247 segg., causa 1P.359/2000, sentenza del 28 giugno 2000, consid. 1; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 507, n. 11).
 
1.3 Come risulta dalla decisione impugnata, con l'istanza del 24 aprile 2002 il ricorrente chiedeva l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, in particolare l'audizione del perito giudiziario e di testimoni. Secondo il ricorrente il rifiuto del PP, confermato dal GIAR, di assumerle violerebbe in particolare il suo diritto di essere sentito e i suoi diritti di difesa nell'ambito del procedimento penale. Egli insiste, segnatamente, sul fatto che non sarebbe stato chiarito il quesito dei documenti consultati dal perito per la fatturazione del primo quarto d'ora e sostiene di avere il diritto di sapere subito a quali documenti il perito avrebbe fatto riferimento.
 
1.3.1 Le censure, prolisse, non possono essere accolte, e ciò a prescindere dal fatto che l'applicazione, senza limitazioni, dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU nella fase istruttoria è dubbia (cfr. Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, n. 483 e 526). Il ricorrente potrà far valere i suoi diritti - segnatamente quelli relativi ai diritti di parte e di difesa garantiti dal diritto cantonale e federale (art. 29, 30 e 32 Cost.) e dagli 6 CEDU e 14 Patto ONU II riguardo a un equo processo, alla parità delle armi e alla possibilità di difendersi, come pure il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) - nell'ambito del processo penale e, se del caso, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza. Anche i postulati, e rifiutati, interrogatori di determinati testi, eventualmente anche di alcuni pazienti, potranno essere effettuati, semmai, come ha rilevato il GIAR, dinanzi alla Corte del merito (cfr. art. 227, 228 CPP/TI).
 
1.3.2 Certo, secondo il ricorrente l'edizione di documenti in sede di istruttoria potrebbe verosimilmente offrire gli spunti per citare al dibattimento ulteriori testimoni; inoltre il Presidente della Corte di merito potrebbe anche non ammettere le prove notificate. Tuttavia il ricorrente non dimostra, né rende verosimile, la sussistenza di un concreto pericolo di perdita dei mezzi probatori: egli si limita, in sostanza, a sostenere che la loro assunzione in sede dibattimentale potrebbe eventualmente risultare difficoltosa, accennando semplicemente a partenze senza nuovo recapito o a decessi, circostanze però non sufficienti, né determinanti. Il ricorrente potrà, se del caso, far valere successivamente un'asserita violazione del diritto di essere sentito o dei suoi diritti di difesa nell'ambito di un eventuale ricorso di diritto pubblico (art. 87 cpv. 3 OG; DTF 101 Ia 161, 99 Ia 437 consid. 1, 98 Ia 326 consid. 3, 96 I 462; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.; cfr. anche DTF 118 II 369 consid. 1).
 
1.4 Il ricorrente afferma che la decisione impugnata gli causerebbe un danno irreparabile poiché essa, carente nella motivazione, antici-perebbe l'esame della sua colpevolezza, il GIAR avendo a suo dire considerato in maniera arbitraria l'irrilevanza dell'audizione di determinati pazienti; esprimendosi su una questione d'apprezzamento e di valutazione (anticipata) delle prove, che competerebbe soltanto alla Corte di merito, il GIAR avrebbe d'altra parte leso il suo diritto di essere giudicato da un tribunale indipendente e imparziale e pregiudicato la sua difesa.
 
1.5 I pregiudizi addotti dal ricorrente non sono irreparabili ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG, ossia di natura giuridica tale che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 126 I 207 consid. 2). Secondo la costante giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento del processo penale. Né le considerazioni del GIAR sull'irrilevanza delle audizioni di pazienti anticipa - come noto al ricorrente (v. causa 1P.96/2002, sentenza del 14 marzo 2002, consid. 2.1) - l'esame della sua colpevolezza, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale egli potrà avvalersi dei suoi diritti di difesa (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; causa 1P.563/2000, sentenza del 4 ottobre 2000, consid. 2). L'asserita lesione dei diritti costituzionali del ricorrente, in particolare la censura di un esame anticipato della sua colpevolezza, potrà essere esaminata, se del caso, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro un'eventuale decisione cantonale di ultima istanza di condanna (art. 87 cpv. 3 OG).
 
1.6 Del resto, secondo il GIAR le prove proposte nell'ambito della completazione e dell'istruzione formale secondo l'art. 196 CPP/TI, possono essere assunte soltanto quando, di difficile produzione al dibattimento, siano motivate, rilevanti e pertinenti, al fine di permettere al PP di decidere se promuovere l'accusa o abbandonare il proce-dimento. Il GIAR ha poi stabilito che le audizioni del perito e dei testi non apparivano né rilevanti né pertinenti, sia per insufficienza di motivazione sia, segnatamente riguardo al perito giudiziario, per la carenza di novità. In tali circostanze, il ricorso di diritto pubblico, di carattere dilatorio e appellatorio, sarebbe stato inammissibile dal profilo dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG anche se lo si fosse dovuto esaminare nel merito (DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 492 consid. 1b e rinvii). In effetti, quando la decisione impugnata è fondata, come nella fattispecie, su più motivazioni indipendenti il ricorrente deve impugnarle tutte e dimostrare che ognuna di esse è incostitu-zionale (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2, 113 Ia 94 consid. 1a/bb).
 
2.
 
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG.
 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 aprile 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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