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Informationen zum Dokument  BGer 1A.216/2002  Materielle Begründung
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BGer 1A.216/2002 vom 19.03.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.216/2002 /bom
 
Sentenza del 19 marzo 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Féraud e Catenazzi,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Frigerio, studio legale e notarile Pagani, casella postale 1546,
 
6830 Chiasso,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona,
 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino, via Pretorio16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 10 settembre 2002 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 25 gennaio 2001 la Procura della Repubblica di Genova ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto contro A.________ per ricettazione e contro B.________ per concussione e corruzione. L'Autorità estera ha chiesto, in particolare, di identificare eventuali conti facenti capo ai prevenuti e a una società britannica presso il Credit Suisse di Chiasso, di sequestrarne la documentazione e di bloccarne gli averi, come pure di identificare l'ordinante di un bonifico del 24 aprile 1989 di 350 milioni di lire italiane effettuato dal Credit Suisse e di interrogare gli impiegati di banca che hanno avuto contatti con gli indagati.
 
B.
 
Con decisione di entrata in materia e di esecuzione del 21 novembre 2001 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha parzialmente accolto la domanda, ordinando l'esecuzione delle citate misure. Mediante decisione di chiusura del 29 gennaio 2002 il PP ha ordinato la trasmissione all'Italia dei nominativi degli intestatari di alcuni numeri telefonici, della documentazione integrale di due conti bancari intestati all'indagato A.________, dei nominativi dei funzionari che se ne sono occupati come pure di una copia del postulato bonifico.
 
A.________ si è aggravato dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con giudizio del 10 settembre 2002, ha respinto il ricorso.
 
C.
 
Contro questa decisione A.________ presenta, il 16 ottobre 2002, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione impugnata e quella di chiusura del PP e di rifiutare la richiesta di assistenza; in via subordinata postula di annullare parzialmente la decisione impugnata nel senso di trasmettere soltanto la documentazione riferibile al conto oggetto del citato bonifico.
 
Il PP e la CRP si rimettono al giudizio del Tribunale federale, mentre l'UFG, rinunciando a presentare osservazioni, propone di respingere il ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
 
1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii).
 
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
 
1.4 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda sulla circostanza che è indagato in Italia. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario del quale sono chieste informazioni, o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b). La circostanza che il ricorrente è inquisito nel procedimento penale estero non è decisiva, ritenuto che l'art. 21 cpv. 3 AIMP prevede le medesime condizioni dell'art. 80h lett. b AIMP (DTF 126 II 356 consid. 3b/aa-bb, 123 II 161 consid. 1d; FF 1995 III 19). La sua legittimazione è comunque pacifica riguardo agli atti dei conti di cui è titolare (art. 80h AIMP e 9a lett. a OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d); dev'essergli negata per contro riguardo alla trasmissione dello scritto della Swisscom concernente i nominativi degli intestatari di numeri telefonici, concernenti terzi.
 
2.
 
Il ricorrente rileva che l'Autorità estera, il 7 settembre 2001, ha rinunciato al postulato sequestro dei beni, il 21 novembre 2001 alla presenza di funzionari esteri a eventuali audizioni e, infine, il 23 gennaio 2002, alle audizioni testimoniali; a suo dire, queste rinunce dimostrerebbero l'assenza di collegamenti tra i sospettati reati e la Svizzera. Egli considera inoltre lacunoso e contraddittorio l'esposto dei fatti contenuto nella domanda estera, da cui non si dedurrebbero i fatti addebitatigli e il ruolo da lui svolto.
 
2.1 La domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, in quanto tali disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati, e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla Parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88).
 
2.2 La CRP ha rilevato che il procedimento italiano si riferisce a episodi, avvenuti nel 1989-1991, di ricettazione di denaro proveniente da tangenti versate da alcuni imprenditori, fra cui C.________, a pubblici ufficiali della Guardia di finanza per indurli a compiere atti contrari ai doveri di ufficio, segnatamente con riferimento a controlli di natura fiscale. C.________ ha riferito, in particolare, di aver fatto regali di ingente valore a B.________ e alla moglie di quest'ultimo per il tramite del ricorrente. Dagli accertamenti esperiti sarebbe emerso il sospetto che quest'ultimo abbia riciclato proventi dei reati di concussione e corruzione attribuibili a B.________, non potendo essere escluso ch'egli detenga ancora parte di tali importi. La Corte cantonale ha aggiunto che nel corso del giugno 1989 il ricorrente ha ordinato un'imbarcazione presso un cantiere navale e che la relativa fattura di 350 milioni di lire, rilasciata a nome di una società britannica, è stata saldata il 24 aprile 1989 mediante versamento a debito di un conto presso il Credit Suisse di Chiasso. L'Autorità richiedente sospetta che i costosi regali fatti da C.________, per il tramite del ricorrente, a B.________ rappresentino un'attività di riciclaggio delle tangenti percepite da quest'ultimo. L'esposto dei fatti consente di determinarsi sulla ricorrenza dei presupposti per concedere l'assistenza.
 
2.3 Come rettamente ritenuto dalla CRP, non è ravvisabile l'asserita contraddizione tra questo esposto e un decreto di perquisizione degli uffici del ricorrente emesso il 19 dicembre 2000 dalla medesima Procura; anche in quest'ultimo si fa infatti riferimento al reato di ricettazione riguardo al procedimento connesso con C.________ e relativo al versamento di tangenti, mediante regali, a pubblici ufficiali. Decisivo è peraltro il contenuto della rogatoria del 25 gennaio 2001, posteriore all'invocato decreto.
 
Determinante, contrariamente all'assunto ricorsuale, è infatti la questione di sapere se i fatti esposti nella rogatoria, effettuata la dovuta trasposizione, denotino gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 184 consid. 4b e 4b/cc, 112 Ib 576 consid. 11a pag. 591), e non l'eventuale differenza, comunque secondaria, tra la rogatoria e il decreto. Ora, è manifesto che tali atti sarebbero punibili anche in Svizzera, né il ricorrente sostiene il contrario. In effetti, i reati di corruzione sono sempre stati considerati dalla giurisprudenza del Tribunale federale come reati estradizionali e motivanti l'assistenza internazionale (sentenza del 29 marzo 1993, consid. 5, causa 1A.223/1993, apparsa in Rep 1993 142). Ai fatti perseguiti in Italia sarebbero configurabili, in Svizzera, i reati di abuso di autorità e corruzione passiva e attiva (sentenza del 31 maggio 1995, consid. 4b/bb, causa 1A.261/1994, apparsa in Rep 1995 112). Ora, l'assistenza dev'essere concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii, 110 Ib 173 consid. 5b in fine).
 
2.4 Il ricorrente sostiene che l'acquisto dell'imbarcazione non avrebbe nulla a che vedere con B.________ e C.________, e asserisce che l'Autorità estera non avrebbe spiegato la connessione tra il pagamento della stessa e i reati. Egli adduce il sospetto che nell'ambito di inchieste contro C.________, a suo dire responsabile del dissesto delle proprie aziende, egli abbia cercato di giustificarsi dichiarando di avere pagato tangenti alla Guardia di finanza; il ricorrente aggiunge che il suo nome sarebbe uscito, in modo del tutto marginale, in un contesto di possibili reati di corruzione e di concussione.
 
Non spetta all'Autorità di esecuzione né al Giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e "prima facie" dei mezzi di prova, esaminare la fondatezza dell'accusa mossa al ricorrente, né di eseguire o far eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità di loro dichiarazioni (DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376) o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle Autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244). Inoltre, l'asserita estraneità al prospettato reato non è affatto inconfutabile poiché si fonda soltanto su semplici affermazioni del ricorrente, persona inquisita (DTF 121 II 241 consid. 3b). La trasmissione dei documenti litigiosi permetterà all'Autorità richiedente di esaminare e verificare la fondatezza delle dichiarazioni di C.________. Spetterà a tale Autorità o, semmai, al Giudice estero del merito, esaminare compiutamente tale questione e decidere se l'accusa potrà esibire o no le prove dei reati (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3b pag. 244, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4).
 
2.5 Il ricorrente aggiunge che, essendo professionalmente attivo nel settore dei preziosi, una partecipazione a tali acquisti non avrebbe nulla di sospetto, e che nessuna imputazione del genere sarebbe mai stata addebitata alla sua azienda; sostenendo che l'Autorità richiedente dovrebbe fornire la documentazione a sostegno dell'esistenza del reato, egli disattende che nell'ambito della procedura di assistenza non va provata la commissione del reato (DTF 122 II 367 consid. 2c), in concreto comunque resa verosimile.
 
2.6 Il ricorrente fa valere poi che i reati sarebbero prescritti. L'assunto non regge. Nella rogatoria l'Autorità estera ha infatti precisato che le infrazioni non saranno prescritte prima del 2004. Certo, il ricorrente sostiene che l'Autorità richiedente avrebbe ritenuto a torto un termine di prescrizione più lungo: il quesito non dev'essere comunque, di massima, esaminato nel quadro dell'assistenza internazionale regolata dalla CEAG (DTF 117 Ib 53; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 436). Spetterà al Giudice del merito estero stabilire se la prescrizione osta o no a un'eventuale condanna degli indagati. Per di più, il ricorrente non rende verosimile che, secondo il diritto svizzero, l'azione penale sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta (art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP; DTF 126 II 462 consid. 4c).
 
3.
 
Il ricorrente sostiene inoltre che, dal profilo della doppia punibilità (al riguardo v. DTF 124 II 184 consid. 4b), mancherebbe un preciso riferimento giuridico estero; egli non sarebbe una pubblica autorità, per cui sarebbe escluso l'abuso di autorità, mentre non sarebbe stata dimostrata la corruzione attiva, come pure una sua partecipazione soggettiva a tale infrazione. L'assunto non regge.
 
3.1 La richiesta italiana precisa che l'Autorità procede per i reati di ricettazione (art. 648 CPI), concussione (art. 317 CPI) e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 CPI). A torto il ricorrente sostiene che il riferimento al riciclaggio sarebbe stato inserito, per errore, dall'UFG: nella rogatoria si rileva espressamente che sussiste il fondato sospetto ch'egli abbia riciclato proventi dei reati di corruzione e concussione attribuibili a un pubblico ufficiale della Guardia di finanza. In quanto il ricorrente contesta la propria colpevolezza, il quesito sfugge alla competenza del Giudice dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3). Il ricorrente incentrando, in pratica, il gravame sulla sua asserita estraneità ai sospettati reati, disattende infatti ch'egli è indagato nel procedimento penale estero. Sussiste inoltre una relazione diretta e oggettiva tra il ricorrente e il reato per il quale si indaga, una sua implicazione nelle operazioni criminose, e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale, non essendo peraltro necessarie (cfr. DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit., n. 227). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori ma anche per acclarare se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
 
3.2 Il ricorrente sostiene che sarebbe leso il principio della proporzionalità poiché, riguardo al bonifico di 350 milioni di lire italiane, nella rogatoria farebbe difetto un preciso riferimento alla sua natura illecita. Ora, tale bonifico ha effettivamente avuto luogo a partire da uno dei conti intestati al ricorrente: secondo l'Autorità estera sussiste il fondato sospetto che con tale operazione egli abbia riciclato proventi dei reati di corruzione e concussione attribuibili al pubblico ufficiale. Del resto, nemmeno nel presente ricorso il ricorrente spiega perché tale versamento sarebbe del tutto estraneo all'inchiesta italiana. L'esistenza di una relazione diretta e oggettiva tra detto conto e il reato per il quale si indaga si verifica manifestamente per il conto del ricorrente, titolare di una relazione bancaria utilizzata per transazioni sospette (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a; Zimmermann, op. cit., n. 227).
 
3.3 Il principio della proporzionalità non è leso nemmeno riguardo al secondo conto, aperto nel 1996. Certo, il ricorrente sostiene che, i fatti essendosi svolti dal 1989 al 1991, sarebbe inutile trasmettere la documentazione di questa relazione bancaria. Egli misconosce che nella rogatoria è stato precisato che le indagini svolte non permettono di escludere ch'egli detenga tuttora proventi dei prospettati reati. La contestata trasmissione appare pertanto utile per far progredire le indagini e confermare o smentire tali sospetti. Infatti, quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò perché esse debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c; sentenza del 14 maggio 1999, consid. 4b, causa 1A.54/1999, massima apparsa in Rep 1999 121).
 
3.4 D'altra parte, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b), né la domanda appare abusiva, le informazioni richieste non essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b).
 
Spetta inoltre alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero: esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Ora, il ricorrente non ha indicato quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero. L'utilità della documentazione, come si è visto, è comunque palese, per cui è priva di fondamento la censura secondo cui la richiesta costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (al riguardo v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a).
 
4.
 
Il ricorrente insiste sulla circostanza che l'attuale clima politico italiano farebbe temere che la documentazione bancaria di cui è ordinata la trasmissione possa essere utilizzata in altri ambiti, segnatamente fiscali e amministrativi, in violazione del principio della specialità. A sostegno della sua tesi egli richiama, in particolare, il rapporto del Ministero delle finanze italiano su "I c.d. "paradisi fiscali" come strumento di sottrazione d'imposta"; rileva inoltre che, in tale ambito, sono state presentate denunce al Consiglio federale. Su questi argomenti, come rettamente esposto nella decisione impugnata, il Tribunale federale si è già pronunciato in DTF 124 II 184 cui, per brevità, si rinvia. È inoltre palese che l'UFG, al momento della consegna dei documenti, richiamerà il principio della specialità (al riguardo v. DTF 126 II 316 consid. 2a e b, 125 II 258 consid. 7a/aa-bb, 122 II 134 consid. 7a - c; cfr. per i procedimenti fiscali DTF 115 Ib 373 consid. 8).
 
5.
 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 105 143).
 
Losanna, 19 marzo 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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