VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6A.7/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6A.7/2003 vom 14.03.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6A.7/2003 /viz
 
Sentenza del 14 marzo 2003
 
Corte di cassazione penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Wiprächtiger e Kolly,
 
cancelliere Garré.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Curzio Andreoli,
 
via San Gottardo 89, casella postale 122,
 
6908 Massagno,
 
contro
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza
 
del 20 dicembre 2002 del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 7 febbraio 2002 alle ore 18 e 55 A.________, alla guida della vettura targata TI xxx, circolava nell'abitato di Taverne ad una velocità da lui asserita di 75 km/h in un tratto di strada dove il vigente limite segnalato è di 60 km/h.
 
A seguito di tale condotta il 26 aprile 2002 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli infliggeva una multa di fr. 300.-- per infrazione alle norme sulla circolazione, segnatamente per violazione dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LCStr. Questa sanzione penale è cresciuta in giudicato.
 
B.
 
Per questi stessi fatti ed alla luce dei numerosi precedenti del ricorrente (quattro ammonimenti e cinque revoche della licenza di condurre tra il settembre 1973 ed il febbraio 2000 per un totale di 14 mesi e 15 giorni di revoca) la Sezione della circolazione in data 11 luglio 2002 gli revocava la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese.
 
C.
 
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino in data 8 ottobre 2002 respingeva il gravame presentato dal ricorrente contro la decisione della Sezione della circolazione, riconfermando così il provvedimento impugnato.
 
D.
 
Adito dall'interessato, il 20 dicembre 2002 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (TRAM) ne respingeva l'impugnativa.
 
E.
 
Il ricorrente insorge ora con tempestivo ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del TRAM, chiedendo in via principale l'annullamento della revoca ed in subordine la pronuncia di un semplice ammonimento. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
Una decisione cantonale di ultima istanza di revoca della licenza di condurre può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale (art. 24 cpv. 2 e cpv. 6 LCStr e art. 106 cpv. 1 OG). Nell'ambito di tale ricorso, può essere fatta valere la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a/b OG). L'accertamento dei fatti è tuttavia vincolante per il Tribunale federale se l'istanza inferiore è, come nella fattispecie, un'autorità giudiziaria e i fatti non risultano manifestamente inesatti o incompleti oppure sono stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG).
 
2.
 
Il ricorrente lamenta un abuso del potere d'apprezzamento conte-stando l'applicabilità nella fattispecie di una sanzione amministrativa come la revoca della patente. Egli sostiene che un superamento della velocità consentita di 15 km/h può al massimo determinare la pro-nuncia di un ammonimento giusta l'art. 16 cpv. 2 seconda proposizione LCStr, per caso di lieve entità. A sostegno di questa tesi egli osserva dapprima che non ci sarebbe stata nessuna messa in pericolo della sicurezza stradale e che la sua colpa sarebbe assolutamente minima. Inoltre viene contestata la rilevanza dei precedenti quale fattore aggravante nella qualifica giuridica del caso, rispettivamente nella commisurazione della sanzione amministrativa.
 
2.1 Secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr, la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento. Giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circola-zione. Qualora la licenza di condurre sia revocata, la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). La durata della revoca a scopo d'ammonimento è stabilita soprattutto in funzione della gravità della colpa, della reputazione come condu-cente di veicoli a motore e della necessità professionale di condurre tali veicoli (art. 33 cpv. 2 OAC). Nell'ambito della determinazione della durata della revoca, l'autorità amministrativa dispone di un ampio potere d'apprezzamento (DTF 123 II 63 consid. 3c/bb).
 
2.2 L'Ordinanza concernente le multe disciplinari del 4 marzo 1996 (OMD, RS 741.031) prevede all'annesso I n. 303.1 che un supera-mento, nelle località, della velocità massima consentita fino a 15 km/h, può essere punito con una semplice multa disciplinare. Inoltre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il superamento di 16 km/h della velocità massima consentita all'interno di una località costituisce, oggettivamente, ovvero senza prendere in considerazione le circo-stanze concrete, un caso di poca gravità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 seconda proposizione LCStr (DTF 128 II 86 consid. 2b). Di converso a partire da un superamento di 21 km/h, in località, il caso è da considerarsi di media gravità, sempre astraendo dalle circostanze speci-fiche. In questo caso si deve di principio pronunciare la revoca del permesso di guida giusta l'art. 16 cpv. 2 prima proposizione LCStr (DTF 128 II 86 consid. 2b; 126 II 202 consid. 1a pag. 204, 196 consid. 2a pag. 199).
 
2.3 Nella fattispecie il ricorrente ha riconosciuto di essere circolato a 75 km/h su un tratto di strada all'interno di un abitato in cui la velocità massima consentita era di 60 km/h. Alla luce della sopraccitata giurisprudenza il caso a prima vista non sembrerebbe dunque sussumibile all'art. 16 cpv. 2 prima proposizione LCStr. Anzi visto l'annesso I n. 303.1 OMD si potrebbe anche ovviare da un ammonimento giusta l'art. 16 cpv. 2 seconda proposizione LCStr. Questo però a condizione che nella fattispecie non vi siano circostanze aggravanti che obbligano ad adottare maggiore rigore, come giustamente fatto notare dal TRAM nella sentenza impugnata (v. consid. 3.2). Secondo la stessa soprac-citata giurisprudenza occorre infatti accertarsi che non si siano verifi-cate delle circostanze concrete tali da giustificare comunque la quali-fica del caso come più grave (DTF 128 II 86 consid. c; 126 II 196 consid. 2a pag. 199). Tali circostanze sono ad esempio le condizioni sfavorevoli del traffico o la cattiva reputazione dell'automobilista (DTF 128 II 86 consid. c). In altri termini per determinare se il caso è effettivamente di lieve entità si deve tenere conto, come precisato dall'art. 31 cpv. 2 OAC, della colpa commessa e della reputazione come conducente di veicoli a motore. La gravità della messa in peri-colo viene presa in considerazione solo nella misura in cui è signifi-cativa per valutare la colpa (DTF 128 II 86 consid. c; 126 II 202 consid. 1a pag. 204, 192 consid. 2b pag. 194).
 
2.3.1 L'autorità cantonale ha constatato che l'infrazione è stata commessa di notte e che a carico dell'interessato vi sono numerosi precedenti specifici, segnatamente quattro ammonimenti e cinque revoche della licenza di condurre per un totale di 14 mesi e 15 giorni.
 
Verso le sette di sera nella prima metà di febbraio in Ticino è notoriamente buio per cui occorre anzitutto esaminare se questo fatto costi-tuisce o meno un fattore di aggravamento delle condizioni del traffico.
 
In base all'art. 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. In particolare il conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC; RS 741.11). Questo vale secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale federale anche di notte quando si circola con gli anabba-glianti (DTF 126 IV 91, consid. 4; 93 IV 115 consid. 2), a maggior ragione visto che è statisticamente provato che il tasso degli incidenti che si producono di notte è due volte più elevato di quelli diurni (André Bussy/ Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière. Commentaire, 3a ed., Losanna 1996, ad LCR 32, n. 1.20, pag. 310). Di notte infatti la valutazione delle distanze e delle velocità risulta molto più difficile che di giorno (DTF 94 IV 23 consid. 1; 79 II 212 consid. 2; Bussy/ Rusconi, ibidem).
 
Per queste ragioni è senz'altro pertinente parlare in questo caso di condizioni ambientali sfavorevoli che richiedono da parte del condu-cente un grado maggiore di prudenza, certamente disatteso nella fattispecie dal ricorrente, che in questo modo ha aggravato il grado di colpevolezza della sua condotta.
 
2.3.2 A questa aggravante si aggiunge la lunga lista di precedenti che, come pertinentemente rilevato dal TRAM, denotano una preoccu-pante predisposizione all'inosservanza delle norme della circolazione. L'immagine che emerge dalle risultanze processuali è quella di un automobilista che persiste ininterrottamente da decenni a violare le norme della circolazione e che non dà alcun segno di pentimento o di ravvedimento. Il ricorrente, che ha ottenuto la licenza di condurre il 7 luglio 1971, ha a partire dal 1973 ripetutamente infranto, talvolta in maniera anche decisamente grave, le leggi sulla circolazione, dimostrando tra l'altro di non rispettare nemmeno le revoche imposte, visto che il 15 luglio 1999 è stato addirittura sanzionato per aver circolato con l'automobile malgrado la precedente revoca della licenza di condurre. Di fronte ad una tale consuetudine ad infrangere la LCStr non si può certamente parlare di buona reputazione del conducente, per cui l'autorità cantonale ha giustamente concluso che quello in esame non può essere considerato come un semplice caso di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 seconda proposizione LCStr. Non ha certamente pregio la censura sollevata di contro dal ricorrente con richiamo alla DTF 128 II 86 consid. c, dove il Tribunale federale era chiamato a giudicare una situazione completamente diversa dalla presente. In particolare in quella sede si trattava di definire se una nuova infrazione alle regole sulla circolazione potesse venire qualificata di lieve entità se avveniva entro il termine di un anno dalla pronuncia di un semplice ammonimento. Il termine di un anno ivi indicato quale discrimine fra casi di lieve entità e casi più gravi non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, visto che non ci troviamo assolutamente di fronte ad un precedente ammonimento giusta l'art. 16 cpv. 2 seconda proposizione LCStr, ma a tutta una serie di revoche anche pesanti della licenza di condurre, fra cui l'ultima risalente al 17 febbraio 2000 addirittura di sei mesi. Questo non ha nulla a vedere con la modifica della LCStr a cui accenna il ricorrente nel suo gravame, che in ogni caso per ovvie ragioni di non retroattività non avrebbe nessuna rilevanza nel caso in esame. La norma a cui implicitamente il ricorrente fa riferimento è presumibilmente il nuovo art. 16a cpv. 2 e 3, che fissa a due anni il termine entro il quale una nuova lieve infrazione, dopo la pronuncia di un precedente ammonimento, comporta obbligatoriamente la revoca della licenza di condurre (durata minima: un mese). Urge a questo proposito rilevare che la norma in questione si riferisce esclusivamente alla reiterazione di infrazioni lievi per cui non avrebbe in alcun modo rilevanza, in casi, come quello in esame, in cui siamo confrontati a dei precedenti non certamente lievi.
 
3.
 
Discende da quanto precede, che l'autorità cantonale, nel pronunciare la revoca della licenza di condurre del ricorrente per la durata di un mese, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento ma ha agito conformemente a quanto disposto agli art. 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett. a, 32 cpv. 1 e 2 LCStr; pertanto il gravame va disatteso. La domanda di effetto sospensivo diviene quindi senza oggetto. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
La domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.
 
3.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Tribunale ammini-strativo e al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale delle strade.
 
Losanna, 14 marzo 2003
 
In nome della Corte di cassazione penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).