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Informationen zum Dokument  BGer 4C.272/2002  Materielle Begründung
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BGer 4C.272/2002 vom 14.03.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.272/2002 /bom
 
Sentenza del 14 marzo 2003
 
I Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Corboz, presidente,
 
Klett e Zappelli, giudice supplente,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________ SA,
 
convenuta,
 
patrocinata dall'avv. Edy Grignola, corso San
 
Gottardo 25, casella postale 2845, 6830 Chiasso,
 
contro
 
B.________ GmbH,
 
attrice,
 
patrocinata dall'avv. dott. Giorgio De Biasio, piazza Somazzi, casella postale, 6948 Porza.
 
Oggetto
 
trasferimento di un contratto; LDIP; proroga di foro;
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
 
15 luglio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Nel giugno 1994 la ditta svizzera B.________ GmbH e la società slovena C.________ di Lubiana hanno concluso un contratto di fornitura d'opera riguardante l'edificazione di un ospedale in Siberia. Viste le difficoltà incontrate da B.________ GmbH nell'ottenimento dei pagamenti da parte della C.________, l'impresa luganese A.________ SA, che era l'impresa generale incaricata della realizzazione del progetto, ha successivamente assunto il contratto al posto della C.________.
 
B.
 
Il 30 ottobre 2000 B.________ GmbH ha convenuto A.________ SA dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino onde ottenere il pagamento di US$ 924'752.33 per le prestazioni effettuate nel quadro del predetto accordo.
 
Richiamandosi alla clausola di proroga di foro contenuta nel contratto originario - "Divergenze reciproche fra le parti saranno appianate in via di discussione su una base di ragionevolezza. Se ciò non dovesse dare esito positivo è competente il foro di Ljubljana, Slovenia" - in via preliminare A.________ SA ha eccepito la competenza territoriale del Tribunale adito.
 
L'eccezione è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 15 luglio 2002. La Corte ha infatti stabilito che la predetta clausola non è stata trasferita contestualmente all'assunzione del contratto, siccome inseparabile dalla società slovena.
 
C.
 
Contro questa decisione A.________ SA è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 4 settembre 2002, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. Richiamandosi alla violazione di varie norme del diritto federale, con il secondo rimedio essa postula la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'eccezione d'incompetenza territoriale e, di conseguenza, respingere la petizione.
 
Nella risposta del 23 ottobre 2002 B.________ GmbH ha proposto la reiezione del gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile. Nulla osta, pertanto, all'esame del presente gravame.
 
2.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a).
 
2.1 Trattandosi di una decisione incidentale sulla competenza emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, la pronunzia impugnata può venir impugnata con ricorso per riforma (art. 48 cpv. 1 e 49 OG).
 
2.2 Dato che la clausola controversa si fonda sul diritto federale, segnatamente sull'art. 5 LDIP, la questione del suo trasferimento va giudicata, anch'essa, sulla base del diritto federale. Il ricorso per riforma è pertanto ammissibile (art. 43 cpv. 1 OG).
 
3.
 
Riepilogate brevemente le regole applicabili al trasferimento dei contratti e alla trasmissione dei diritti accessori e dei privilegi (art. 170 e 178 CO), la Corte cantonale ha stabilito che, per pronunciarsi sul trapasso della convenzione di proroga di foro in esame, è necessario determinare se essa era inseparabile dalla società slovena C.________ che ha ceduto il contratto.
 
Su questo punto la sentenza cantonale non è contestata. La convenuta aderisce agli argomenti di diritto esposti dai giudici ticinesi e conferma che il giudizio sul carattere personale della clausola di proroga di foro - e quindi sulla sua inseparabilità dalla parte originaria - è centrale per la risoluzione della presente vertenza.
 
4.
 
In assenza di elementi di fatto suscettibili di indicare la reale volontà delle parti all'epoca della pattuizione della proroga di foro, la Corte cantonale ha proceduto ad un interpretazione normativa della clausola litigiosa, secondo il principio dell'affidamento (cfr. DTF 128 III 265 consid. 3a). L'interpretazione di un contratto giusta il principio dell'affidamento è una questione concernente l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente nella giurisdizione per riforma (DTF 127 III 248 consid. 3a pag. 253 con rinvii).
 
In questo ambito, non vanno considerati solamente il testo e il contesto delle dichiarazioni, bensì anche le circostanze che hanno preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto (DTF 128 III 265 consid. 3a con rinvii).
 
Qualora si debba valutare il carattere inseparabile di una convenzione di proroga di foro, occorre in particolare tenere conto degli interessi che hanno spinto le parti originarie ad includere una simile clausola nel contratto (Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berna 2001, n. 81 a pag. 311).
 
4.1 In concreto, dal fatto che il foro prorogato corrispondeva al luogo dove la società slovena C.________ ha la sua sede, i giudici ticinesi hanno dedotto ch'esso era stato concordato nell'esclusivo interesse di questa, poiché ciò le avrebbe permesso di procedere contro la ditta svizzera B.________ evitando il foro all'estero.
 
Anche se pertinenti, gli argomenti addotti dalla convenuta contro quest'ipotesi, vale a dire l'asserito minor costo di una procedura giudiziaria in Slovenia e la reperibilità immediata della documentazione relativa alla progettazione - allestita da una società di Lubiana - non hanno mutato il convincimento della Corte. Questi elementi sono stati infatti sconfessati e resi inconferenti dalla stessa convenuta, la quale nel contratto d'appalto da lei sottoscritto con la ditta slovena - che ha dato origine al subappalto fra quest'ultima e l'attrice - ha prorogato il foro per eventuali contestazioni a Vienna, invece che a Lubiana.
 
4.2 La convenuta censura questa interpretazione. Le argomentazioni da lei proposte non inducono tuttavia a ritenere il ragionamento della Corte ticinese incoerente o malfondato.
 
L'interesse che la società slovena C.________ portava all'inclusione della nota clausola nel contratto di fornitura è manifesto. L'impresa svizzera non ne traeva per contro alcun vantaggio, visto che avrebbe dovuto in ogni caso convenire l'impresa slovena C.________ di Lubiana.
 
Né può essere definita contraria al diritto federale la decisione di tener conto del tenore della clausola di proroga di foro contenuta nella pattuizione sottoscritta dalla convenuta. Non va scordato che tale accordo è intervenuto nel quadro del medesimo affare: la convenuta era infatti l'impresa generale incaricata della realizzazione del progetto. Anche se giuridicamente distinto, il contratto d'appalto da lei stipulato con la società slovena C.________ è all'origine di quello poi trasferito.
 
Non si può quindi affermare - come fa la convenuta - che fra i due negozi non vi fosse alcuna relazione. In queste circostanze, il fatto ch'essa, nel contratto che la concerneva direttamente, abbia prorogato il foro a Vienna depone effettivamente a sfavore della rilevanza degli elementi addotti a sostegno del foro di Lubiana.
 
4.3 Ritenuta la pertinenza dei criteri d'interpretazione adottati dalla Corte cantonale e la congruenza delle sue considerazioni, la conclusione secondo la quale la proroga di foro a Lubiana riguardava unicamente gli interessi personali della C.________ ed era quindi inseparabile dalla sua persona merita di essere confermata.
 
Su questo punto il ricorso per riforma deve pertanto essere respinto.
 
4.4 Ciò comporta, automaticamente, la reiezione della censura relativa alla violazione dell'art. 5 LDIP.
 
Dato che la convenzione di proroga di foro non ha seguito le sorti del contratto assunto, la convenuta non può infatti prevalersi della natura esclusiva del foro prorogato.
 
5.
 
Nel ricorso viene invocata anche la violazione dell'art. 8 CC, giusta il quale chi vuol dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Applicata al caso in esame, questa norma implica - secondo la convenuta - la reiezione della tesi dell'inseparabilità della clausola dalla parte originaria, siccome non dimostrata. In particolare, la convenuta rimprovera ai giudici ticinesi di aver "data per provata" l'inseparabilità della clausola a causa dell'assenza di elementi di fatto suscettibili di indicare il motivo oggettivo all'origine della pattuizione. La censura è manifestamente infondata.
 
L'art. 8 CC disciplina la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg.). Contrariamente a quanto asserisce la convenuta, in concreto la Corte ticinese non si è trovata in una situazione d'incertezza, che ha risolto a favore della parte gravata dall'onere probatorio. Come già esposto, la decisione circa il carattere strettamente personale della clausola di proroga di foro poggia sull'interpretazione della stessa tenuto conto delle circostanze in cui è stata stipulata, non sulla mancanza di prove a sostegno della tesi contraria.
 
6.
 
Infine, la convenuta sostiene che, respingendo l'eccezione d'incompetenza e ammettendo il foro di Lugano, la Corte cantonale ha avallato il comportamento contrario alla buona fede di cui ha fatto prova l'attrice nel quadro del presente procedimento. Donde la violazione dell'art. 2 cpv. 1 CC.
 
La convenuta rileva come, nell'allegato di petizione, l'attrice abbia ammesso senza riserve il suo subingresso nella posizione della società slovena; a suo modo di vedere ciò comporta, implicitamente, anche l'ammissione del trapasso della clausola di proroga di foro.
 
Ora, a prescindere dal fatto che tali circostanze non trovano riscontro nella sentenza impugnata - ciò che potrebbe indurre a considerare la censura inammissibile in applicazione dell'art. 55 cpv. 1 lett. c OG combinato con l'art. 63 cpv. 2 OG - la critica appare pretestuosa. L'attrice ha infatti chiaramente manifestato la volontà di dipartirsi dalla nota clausola di proroga di foro promuovendo l'azione a Lugano invece che in Slovenia.
 
7.
 
Il ricorso per riforma è respinto.
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso per riforma è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 7'000.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 8'000.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 marzo 2003
 
In nome della I Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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