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Informationen zum Dokument  BGer I 135/2002  Materielle Begründung
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BGer I 135/2002 vom 12.03.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
I 135/02
 
Sentenza del 12 marzo 2003
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
P.________, ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
 
Istanza precedente
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
(Giudizio del 16 gennaio 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
Mediante decisione 25 giugno 1997 il cittadino italiano P.________, nato nel 1947, veniva posto al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera con effetto dal 1° marzo 1994, ritenuta un'incapacità di guadagno addebitabile a siringomielia e mielopatia cervicale in ernia discale C5-C6, valutata dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero al 50%.
 
Nell'ambito di un procedimento di revisione promosso nel gennaio 2000, l'Ufficio AI confermava il grado d'invalidità e il diritto a mezza rendita dell'interessato, con provvedimento 18 dicembre 2000.
 
L'8 febbraio 2001 l'assicurato presentava una domanda di revisione volta ad ottenere una rendita intera, adducendo di essere stato riconosciuto invalido al 67% in Italia e allegando in seguito, su richiesta dell'Ufficio AI, nuova documentazione medica. Fondandosi sul parere dei propri sanitari, per decisione 21 agosto 2001 l'amministrazione gli assegnava la chiesta prestazione a decorrere dal 1° febbraio 2001.
 
B.
 
Adita dall'assicurato, il quale chiedeva di riconoscergli il diritto a rendita intera già a partire dal 1° marzo 1994, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con giudizio 16 gennaio 2002, tutelava il provvedimento amministrativo.
 
C.
 
P.________ interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui ribadisce le conclusioni di prima istanza.
 
L'Ufficio AI propone la reiezione del gravame. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali invece rinuncia a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
In via preliminare va rilevato che non è nota la data di intimazione della decisione di conferma della mezza rendita di invalidità del 18 dicembre 2000, mentre la domanda con cui l'assicurato, tramite l'Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti di attività commerciali (Enasco), ha chiesto la revisione della rendita medesima, datata 8 febbraio 2001, è pervenuta all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero il 13 febbraio 2001. Anche tenuto conto delle ferie natalizie decorrenti il 18 dicembre fino al 1° gennaio compreso (art. 22a PA) ci si potrebbe chiedere se l'istanza è stata presentata entro il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso alla Commissione federale competente (art. 69 LAI e 84 cpv. 1 LAVS) e quindi avrebbe dovuto essere trasmessa a questa autorità per competenza.
 
La questione risulta tuttavia priva di rilievo. In effetti, da un'interpretazione dell'istanza fondata sul principio della buona fede risulta che l'interessato, tramite il proprio patrocinatore, non ha espresso la volontà di impugnare la decisione con cui era stato riconfermato il diritto ad una mezza rendita di invalidità, ai fini di modificarla (vedi, in questo contesto, DTF 116 V 356 consid. 2b e sentenza del 30 novembre 2001 in re L., H 78/01, consid. 2a). Da un lato egli ha indirizzato il proprio scritto all'Ufficio AI intitolandolo "richiesta revisione rendita". Dall'altro ha fatto espresso riferimento alla circostanza che, nel frattempo, lo Stato italiano aveva riconosciuto una rendita del 67% e, quindi, ad una modifica della situazione, non ad un disaccordo con la decisione. Infine egli non ha citato il provvedimento del 18 dicembre 2000, né in seguito ha mai dichiarato di non averlo ricevuto o di averlo ricevuto tardivamente. Inoltre gli atti medici inviati su richiesta dell'Ufficio AI a suffragio della domanda di revisione risalgono ad un periodo posteriore al 18 dicembre 2000, eccezion fatta per il documento dell'INPS, non datato, che si riferisce alla visita collegiale del 28 settembre 2000 e trasmesso, sempre su richiesta dell'amministrazione, solo nel luglio 2001.
 
Alla luce di quanto esposto il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile.
 
2.
 
Nel presente caso litigiosa è unicamente la data a partire dalla quale deve essere riconosciuta al ricorrente la rendita intera: se dalla data della domanda di revisione o se retroattivamente dall'epoca in cui ha cominciato a decorrere la mezza rendita d'invalidità, e, meglio, dal 1° marzo 1994.
 
3.
 
Nell'impugnato giudizio la Commissione federale di ricorso ha già correttamente esposto i presupposti per procedere ad una revisione della rendita, come pure le norme che ne regolano la decorrenza. E' utile comunque ricordare che giusta l'art. 41 LAI se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Giova inoltre rammentare che, secondo l'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, l'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata. Infine dev'essere soggiunto che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1).
 
4.
 
Poiché la revisione ai sensi dell'art. 41 LAI ha effetto per il futuro, per ammettere un eventuale effetto retroattivo della modifica va esaminato se sono dati i presupposti della cosiddetta revisione processuale.
 
Secondo i principi validi in materia, l'autorità è tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c con riferimenti di giurisprudenza). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dichiarato dover essere il tema della revisione processuale di provvedimenti amministrativi regolato per analogia dalla normativa relativa alla revisione dei giudizi resi dalle autorità di ricorso di prima istanza. Sono così considerati nuovi i fatti ed i mezzi di prova che lo sono secondo le regole vigenti in materia di revisione di decisioni giudiziarie (RAMI 1998 n. K 990 pag. 254).
 
In particolare, secondo la giurisprudenza applicabile in concreto, sono da ritenere idonee a modificare le conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero una revisione, sia i fatti che, pur essendo stati conosciuti nella procedura precedente, non avevano potuto essere provati a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. E' decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti noti e non modificati (RDAT 1993 I n. 86 pag, 196).
 
A titolo di completezza, occorre infine rilevare che secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato e che non è stata oggetto di controllo giudiziale di merito, quand'essa è senza dubbio errata e la cui rettifica sia di importante rilievo (DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate). La giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione in questo senso né dall'amministrato né dal giudice (DTF 117 V 12 consid. 2a e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).
 
5.
 
In concreto la revisione della rendita ai sensi dell'art. 41 LAI con effetto dal 1° febbraio 2001 è stata ammessa alla luce del contenuto del rapporto della visita medica collegiale a cui il ricorrente è stato sottoposto presso l'INPS in data 28 settembre 2000, che è tuttavia pervenuto all'Ufficio AI competente solo nel luglio 2001, quindi posteriormente al provvedimento amministrativo 18 dicembre 2000. Questo atto, nel quale si rileva, oltre alle già note turbe fisiche, la presenza di disturbi di natura psichica, va quindi senz'altro considerato quale nuovo mezzo di prova ai sensi della giurisprudenza sulla revisione processuale citata al considerando precedente, e non solo quale diversa valutazione di fatti rimasti sostanzialmente invariati. Tuttavia i presupposti per procedere ad una simile revisione non possono essere considerati adempiuti, in quanto l'interessato non ha né dimostrato e tantomeno asserito di non aver potuto trasmettere in tempo utile e senza colpa il rapporto e, meglio, almeno con la domanda di revisione del febbraio 2001.
 
Del resto anche se l'interessato avesse prodotto la documentazione tempestivamente, trattandosi di una modifica del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 41 LAI, gli effetti sarebbero intervenuti solo dal 1° gennaio 2001 (cfr. art. 88a cpv. 2 OAI) e non certo dal 1° marzo 1994, come preteso dal ricorrente, non essendovi alcun documento che permetta di riconoscere un grado di invalidità superiore alla metà per il periodo precedente il 28 settembre 2000.
 
Di conseguenza, visto quanto esposto, il diritto alla rendita intera dell'assicurato decorre dal 1° febbraio 2001 in virtù degli art. 41 LAI, 88a cpv. 2 e 88bis cpv. 1 lett. a OAI, per cui il giudizio querelato non può che essere tutelato.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 12 marzo 2003
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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