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Informationen zum Dokument  BGer C 176/2000  Materielle Begründung
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BGer C 176/2000 vom 10.03.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
C 176/00
 
Sentenza del 10 marzo 2003
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
Segretariato di Stato dell'economia, Divisione del mercato del lavoro e dell'assicurazione contro la disoccupazione, Bundesgasse 8, 3003 Berna, ricorrente,
 
contro
 
C.________, opponente, rappresentata dal lic. iur. R.________
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 18 aprile 2000)
 
Fatti:
 
A.
 
Mediante decisione del 20 ottobre 1999, emessa in seguito al preavviso negativo rilasciato dal Centro X.________, l'Ufficio regionale di collocamento di L.________ (URC) ha respinto, per carenza dei requisiti legali, la domanda di C.________, nata nel 1972, volta ad ottenere l'assunzione, da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, di un corso di operatore multimediale organizzato dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Dipartimento arte applicata, per l'anno 1999/2000.
 
B.
 
C.________, patrocinata dal fratello, lic. iur. R.________, ha deferito il provvedimento al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, esperiti alcuni atti istruttori e accertato che i responsabili dell'URC, malgrado personalmente propensi a riconoscere la chiesta prestazione, avevano espresso parere negativo solo perché si erano creduti - erroneamente - vincolati al preavviso del Centro X.________, ha stralciato, per decreto del 18 aprile 2000, la causa dai ruoli per intervenuta transazione dopo che il suo Presidente aveva sottoposto alle parti una proposta, poi accettata, in base alla quale si accoglieva la domanda dell'assicurata e si annullava la decisione amministrativa.
 
C.
 
Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede di annullare la decisione di stralcio. Contestando la compatibilità dell'impugnato decreto con i principi processuali disciplinanti la materia, rimprovera al giudice di prime cure di essersi conformato alle conclusioni delle parti senza esaminare la causa nel merito. Ritiene pertanto errata la decisione di stralcio e postula il rinvio alla Corte cantonale affinché proceda all'esame del merito della lite.
 
C.________, sempre rappresentata dal lic. iur. R.________, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino si associa alla domanda ricorsuale. Per parte sua, l'URC di L.________ ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Anche se in realtà le parti, per la natura imperativa del diritto applicabile in concreto, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde (STFA 1968 pag. 118 consid. 1), il Tribunale federale delle assicurazioni ha, ciò nondimeno, già avuto modo di affermare l'ammissibilità di principio delle transazioni giudiziarie nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa (SVR 1996 AHV n. 74 pag. 223), stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto (PJA 2003 pag. 67; VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV n. 74 pag. 223).
 
L'esito dell'omologazione giudiziaria non è una sentenza motivata, bensì una decisione di stralcio, che, anche se non motivata, deve contenere l'indicazione dei rimedi giuridici e perlomeno rilevare che nulla osta all'approvazione dell'accordo. Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (SVR 2000 AHV n. 23 pag. 73 segg; VSI 1999 pag. 213 segg; cfr. pure sentenza dell'11 maggio 2001 in re A., B., C., D., H 325/00, consid. 3a).
 
La decisione di stralcio così configurata esplica gli stessi effetti giuridici di una sentenza. Essa può essere impugnata dalle parti che hanno preso parte all'accordo solo per vizi procedurali o di volontà. Terze persone, come ad esempio l'autorità federale competente giusta l'art. 103 lett. b OG, sono invece autorizzate ad impugnare la transazione anche a dipendenza di carenze materiali della stessa (SVR 2000 AHV n. 15 pag. 47).
 
2.
 
2.1 Alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti come pure delle nuove disposizioni della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che, anche se non applicabili in concreto - il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto intervenute successivamente al momento determinante della decisione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) -, sanciscono oggi espressamente la legittimità di siffatta soluzione (art. 50; cfr. FF 1999 pag. 3896), nulla si oppone all'ammissibilità di principio della transazione conclusa tra le parti in data 17 aprile 2000 a seguito della proposta formulata dal Presidente della Corte cantonale.
 
2.2 Né può essere condivisa l'argomentazione del Segretariato ricorrente che rimprovera al primo giudice una violazione dell'art. 103 cpv. 4 LADI - in forza del quale l'autorità di ricorso non è vincolata dalle conclusioni delle parti - per il fatto che essa autorità si sarebbe conformata alle conclusioni delle parti senza esaminare la causa nel merito.
 
Infatti, anche se la decisione di stralcio impugnata non contiene expressis verbis l'indicazione della conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto, si evince comunque chiaramente dall'intero contesto che il Presidente del Tribunale cantonale non si è limitato ad approvare un accordo delle parti prescindendo dal necessario esame preventivo della situazione, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. PJA 2003 pag. 67), bensì si è fatto al contrario promotore in prima persona della composizione transattiva della lite formulando una propria proposta, e questo dopo avere disposto degli esami istruttori di verifica relativamente alla competenza delle autorità cantonali amministrative e all'adempimento dei requisiti materiali per l'assunzione del corso (art. 59 LADI), ossia dopo avere preso atto della competenza decisionale dell'URC e della mera funzione consultiva del Centro X.________, come pure della dichiarazione della responsabile dell'URC, F.________, che in definitiva, considerata anche la durata del corso, inferiore a un anno, ne aveva espressamente evidenziato il carattere di misura di perfezionamento e non di nuova formazione (cfr. DTF 111 V 276 consid. 2d).
 
In tali condizioni, è evidente che il Presidente della Corte cantonale ha proceduto, seppure sommariamente ed implicitamente, all'esame di conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto, così come imposto dalla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, e ha stralciato la causa dai ruoli soltanto dopo avere raggiunto il convincimento della bontà della transazione proposta.
 
2.3 Per il resto l'autorità di vigilanza non fa valere carenze materiali della soluzione transattiva. Né merita ulteriore disamina l'osservazione ricorsuale secondo cui la partecipazione dell'assicurazione contro la disoccupazione non sarebbe stata concessa ad assicurati che si trovavano in una situazione analoga, atteso che la giurisprudenza ha sempre affermato la preminenza del principio della legalità su quello della parità di trattamento (DTF 124 IV 44, 122 II 451 consid. 4a; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marginale 518).
 
3.
 
Non vertendo la lite sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, bensì su un tema procedurale, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Giusta i combinati disposti di cui agli art. 135 e 156 cpv. 1 OG, di regola le spese processuali sono messe a carico della parte soccombente. A norma dell'art. 156 cpv. 2 OG sono tuttavia generalmente dispensati dal pagamento delle spese processuali la Confederazione, i Cantoni o i Comuni quando, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o quando le loro decisioni in siffatte contestazioni sono oggetto di ricorso. Ora, la pronuncia impugnata di stralcio dai ruoli della causa per intervenuta transazione non concerne propriamente gli interessi pecuniari della Confederazione, il seco, in qualità di suo organo, essendo intervenuto quale autorità di vigilanza incaricata di garantire l'applicazione uniforme del diritto (cfr. art. 102 cpv. 2 come pure art. 110 cpv. 2 e 3 LADI; cfr. sentenza dell'8 agosto 2001 in re K., C 260/99, consid. 6b, come pure sentenza inedita del 4 dicembre 1998 in re F., C 158/98). Ne consegue pertanto che la parte ricorrente viene dispensata dal pagamento delle spese processuali.
 
Per contro, vincente in causa, l'assicurata opponente, patrocinata dal fratello giurista, ha diritto a ripetibili, anche se ridotte (art. 159 cpv. 2 OG; sentenze inedite del 21 giugno 1999 in re T., I 601/98, 15 aprile 1992 in re R., P 58/91, 23 febbraio 1989 in re H., I 335/88).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
Il seco verserà a C.________ la somma di fr. 800.- a titolo di ripetibili per la procedura federale.
 
4.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio regionale di collocamento di Lugano e all'Ufficio cantonale del lavoro.
 
Lucerna, 10 marzo 2003
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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