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Informationen zum Dokument  BGer H 305/2001  Materielle Begründung
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BGer H 305/2001 vom 07.03.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
H 305/01
 
Sentenza del 7 marzo 2003
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
L.________ e G.________, ricorrenti,
 
rappresentati dall'avv. dott. Arnaldo Bolla, Piazza Cioccaro 8, 6900 Lugano,
 
contro
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 2 luglio 2001)
 
Fatti:
 
A.
 
L. G. ________, nato nel 1948, è stato posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità, oltre alle completive per la moglie G.________ e la figlia L.________ con effetto dal 1° gennaio 1997. A dipendenza dell'invalidità, il datore di lavoro lo ha pensionato per la fine del mese di febbraio 1998.
 
Con due decisioni del 27 settembre 2000 la Cassa di compensazione del Canton Ticino ha calcolato i contributi dovuti nel biennio 1998/99 da L.________ e G. G.________ quali persone senza attività lucrativa, fondandosi su un reddito percepito in forma di rendita di fr. 92'970.- annui, consistente nelle prestazioni di invalidità della previdenza professionale percepite dal marito.
 
B.
 
Contro i provvedimenti amministrativi L.________ e G. G.________, rappresentati dall'avvocato Arnaldo Bolla, sono insorti con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, chiedendone l'annullamento ed il rinvio degli atti alla Cassa per la pronuncia di nuove decisioni. Gli insorgenti hanno postulato, tra l'altro, che la prestazione di invalidità della previdenza professionale erogata al marito non fosse computata quale reddito in forma di rendita ai fini del calcolo dei contributi sociali dovuti nel biennio 1998/99.
 
Con giudizio del 2 luglio 2001 la Corte cantonale ha accolto parzialmente il gravame, annullato le decisioni amministrative relative all'anno 1998 e confermato quelle riguardanti il 1999, ritenuto che le rendite della previdenza professionale andavano poste alla base del calcolo dei contributi.
 
C.
 
Avverso la pronunzia cantonale insorgono gli interessati, sempre rappresentati dall'avvocato Arnaldo Bolla, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo che la stessa sia riformata nel senso chele decisioni amministrative sono annullate per l'intero biennio contributivo 1998/99. Delle motivazioni ricorsuali si dirà, se necessario, in seguito.
 
Chiamato a pronunciarsi sul ricorso, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) non si è espresso, mentre la Cassa ha proposto di respingerlo.
 
Diritto:
 
1.
 
Oggetto del contendere è unicamente la modalità di calcolo dei contributi sociali dovuti da L.________ e G G.________ alla Cassa nel 1999 quali persone non esercitanti attività lucrativa, in particolare il computo, quale reddito in forma di rendita, della pensione di invalidità della previdenza professionale erogata in favore del marito.
 
Non trattandosi di una vertenza relativa all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
 
Inoltre, in materia di contribuzioni pubbliche il Tribunale federale delle assicurazioni non è vincolato dai motivi che le parti fanno valere e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG).
 
2.
 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS. Nel caso in esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b).
 
3.
 
Nel giudizio impugnato la Corte cantonale ha correttamente indicato le disposizioni applicabili ai fini di stabilire l'importo dei contributi sociali dovuti dai ricorrenti quali persone che non svolgono attività lucrativa (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS). In particolare il Tribunale cantonale ha precisato che si tien conto della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendite, di cui non fanno parte le rendite dell'AVS e dell'AI (art. 28 cpv. 1 seconda frase OAVS; DTF 107 V 70; sentenza del 19 agosto 2002 in re S., H 41/02, consid. 3.2). Si soggiunga che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ripetutamente ammesso la legalità di quest'ultima disposizione di ordinanza (DTF 127 V 67 consid. 3a).
 
Secondo la giurisprudenza il concetto di reddito in forma di rendita va inteso in senso molto ampio. Devono quindi essere qualificate di rendite, indipendentemente dal fatto che ne presentino le caratteristiche, le prestazioni che contribuiscono al mantenimento dell'assicurato e, meglio, i redditi che influenzano le condizioni sociali della persona non esercitante attività lucrativa (DTF 127 V 70 consid. 4a, 125 V 234 consid. 3b, 120 V 167 consid. 4a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha in particolare considerato redditi conseguiti in forma di rendita le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare, le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia, le rendite di invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria, le rendite per perdita di guadagno versate da un'assicurazione sulla vita privata e le rendite di istituzioni d'assicurazione estere versate alle vittime della guerra (sentenza del 19 agosto 2002 in re S., già citata, consid. 3.2, con riferimenti di giurisprudenza). Lo stesso vale per le rendite completive per i figli(RCC 1990 pag. 454).
 
Questa Corte si è pure ripetutamente chinata sulla questione di sapere se le prestazioni della previdenza professionale vanno considerate quali redditi in forma di rendite, rispondendo affermativamente al quesito (per quanto riguarda il periodo precedente l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1985, della LPP si veda RCC 1985 pag. 159 consid. 2a; per il periodo successivo, sentenze inedite 15 ottobre 1998 in re S., H 257/97, consid. 3b, 17 febbraio 1994 in re B., H 230/92, consid. 2c, e 12 ottobre 1989 in re R., H 117/89, consid. 3; cfr. pure RCC 1990 pag. 455 consid. 2b, e 1988 pag. 185 consid. 3c). In tale ambito il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che solo nel caso in cui queste prestazioni vadano restituite, e quindi vadano considerate dei veri e propri prestiti, in quanto versate solo quali rendite transitorie, ad esempio fino al momento della nascita del diritto alla rendita AVS, non vengono reputate tali (sentenze citate 15 ottobre 1998 in re S., consid. 3c, e 12 ottobre 1989 in re R., consid. 3).
 
4.
 
A sostegno del ricorso di diritto amministrativo gli assicurati richiamano l'art. 24 cpv. 1 OPP 2, secondo cui l'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle di invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato. A mente dei ricorrenti dal fatto che tramite le prestazioni previdenziali non viene riconosciuto l'intero reddito lordo conseguito prima dell'insorgenza dell'invalidità, ma solo il reddito netto, a causa della liberazione dal pagamento di alcuni contributi sociali, si deve dedurre che la rendita della previdenza professionale non può essere considerata nel calcolo dei contributi dovuti da una persona che non esercita attività lucrativa ai sensi della LAVS. In caso contrario le disposizioni della LAVS e della LPP risulterebbero in contrasto tra loro. Da un lato la rendita della previdenza professionale non verrebbe infatti versata integralmente, perché in seguito alla sua attribuzione vi sarebbe un risparmio di contributi, dall'altro tuttavia essi verrebbero ugualmente prelevati in virtù dell'art. 28 cpv. 1 OAVS.
 
4.1 Riguardo al limite previsto all'art. 24 cpv. 1 OPP 2, ritenuto conforme alla legge (DTF 122 V 314 consid. 6b), il Tribunale federale delle assicurazioni ha già statuito che esso è stato introdotto per impedire indebiti profitti ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 LPP ed altresì per tener conto del fatto che, come indicato anche dai ricorrenti, dopo la realizzazione del rischio, l'assicurato è liberato dal versamento di certi oneri sociali, valutati all'incirca pari al 10% del salario lordo (DTF 122 V 315 e riferimenti ivi citati). Una regolamentazione analoga, fondata sui medesimi motivi, è pure prevista all'art. 20 cpv. 2 LAINF (v. ancora DTF 122 V 315).
 
Per queste ragioni i ricorrenti deducono che le prestazioni versate dalla previdenza professionale non rientrano nel concetto di redditi in forma di rendita ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 OAVS, presupponendo - a torto - che i contributi risparmiati dall'assicurato siano quelli relativi alla rendita della previdenza professionale.
 
4.2 In proposito va da un lato evidenziato che, in virtù del tenore chiaro dell'art. 24 cpv. 1 OPP 2, il fondo di previdenza non è obbligato a ridurre le proprie prestazioni fino al 90% del guadagno presumibilmente perso, ma è unicamente autorizzato a farlo. Si tratta infatti di una norma relativamente imperativa (art. 6 LPP; commento dell'UFAS al progetto dell'OPP 2, agosto 1983, pag. 39 della versione in lingua francese;si veda anche DTF 117 V 345 consid. 4b/aa). Non in tutti i casi in cui viene riconosciuto un diritto ad una rendita della previdenza professionale viene quindi tenuto conto, tramite il riconoscimento del reddito netto e non lordo, del fatto che l'interessato è esonerato dal pagamento di certi contributi sociali. In tal caso non vi è senz'altro alcuna contraddizione tra l'art. 24 OPP 2 e la giurisprudenza in vigore per quanto concerne l'art. 28 cpv. 1 OAVS.
 
D'altro lato né dal tenore dell'art. 24 cpv. 1 OPP 2 né dai lavori preparatori e quindi dalla volontà del legislatore emerge che con liberazione da certi oneri sociali si debba intendere quelli relativi alla rendita della previdenza professionale. Al contrario, tenuto conto del testo della norma, che fa espresso riferimento al guadagno perso, della legislazione in vigore in materia di AVS al momento dell'emanazione dell'OPP 2 e, quindi, alla luce di un'interpretazione sistematica della legge, si deve ritenere che il risparmio di contributi è riconducibile al fatto che i premi versati da persone che non svolgono attività lucrativa, in quanto beneficiari di rendita, sono nettamente inferiori rispetto a quelli versati sul reddito da attività lucrativa precedentemente percepito (art. 5, 10 LAVS e 28 OAVS; si veda anche Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997, pag. 317).
 
Un ulteriore risparmio interviene inoltre anche per il fatto che le rendite dell'assicurazione invalidità o per i superstiti erogate in sostituzione del reddito da attività lucrativa non vengono considerate nel calcolo dei contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa.
 
In tale contesto non va infine dimenticato che il motivo per cui le rendite dell'AVS e dell'AI, così come le indennità giornaliere dell'AI, non rientrano nei redditi in forma di rendite ai sensi dell' art. 28 cpv. 1 OAVS è riconducibile unicamente al fatto che si vuole evitare un autofinanziamento dell'assicurazione che condurrebbe ad una riduzione - inammissibile - delle prestazioni: l'assicurazione toglierebbe infatti quanto lei stessa concede. Ora, questa Corte ha già avuto modo di dichiarare che questo pericolo non sussiste nel caso di prestazioni erogate da altri assicuratori (cfr. DTF 107 V 70 seg.; sentenza inedita 17 febbraio 1994 in re B., H 230/92, consid. 2c; RCC 1985 pag. 160 consid. 2b) e, quindi, anche nel caso di rendite della previdenza professionale.
 
Alla luce di quanto sopra esposto l'art. 28 cpv. 1 seconda frase OAVS non può pertanto essere applicato analogicamente alle rendite della previdenza professionale, come chiesto dai ricorrenti.
 
5.
 
Del resto, nell'evenienza concreta la questione può rimanere irrisolta. Per stessa ammissione di L. G. ________, infatti, la rendita della previdenza professionale assegnatagli non è stata decurtata, in quanto le prestazioni computabili ai sensi dell'art. 24 OPP 2 non attingevano il 90% del guadagno presumibilmente perso. Nel suo caso, quindi, non è stato tenuto conto del fatto che vi è un risparmio per quanto concerne gli oneri sociali, in quanto la rendita della previdenza professionale è stata versata per intero. In tali circostanze a maggior ragione si deve tener conto di questa prestazione per il calcolo dei contributi sociali dovuti dai ricorrenti nel 1999 quali persone che non svolgono attività lucrativa ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 OAVS.
 
Visto quanto sopra, il giudizio cantonale, essendo conforme al diritto federale, va confermato, mentre il ricorso di diritto amministrativo dev'essere respinto.
 
6.
 
La lite non concernendo l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le relative spese, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dei ricorrenti (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Le spese di procedura per un importo totale di fr. 700.- sono poste a carico dei ricorrenti e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimi.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 7 marzo 2003
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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