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Informationen zum Dokument  BGer 1P.21/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.21/2003 vom 12.02.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.21/2003 /col
 
Sentenza del 12 febbraio 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte
 
e presidente del Tribunale federale,
 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi;
 
cancelliere Crameri.
 
A.________, B.________ ed eredi C.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Comune di Minusio, 6648 Minusio, rappresentato dal Municipio,
 
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via F. Pelli 14, 6901 Lugano.
 
interventi di moderazione del traffico
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 3 dicembre 2002 del Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il Comune di Minusio, per delega del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, è promotore di interventi di moderazione del traffico all'incrocio tra Via San Gottardo, Via Cadogno e Via Remorino. Al progetto definitivo, pubblicato dal 29 ottobre al 28 novembre 2001, si sono opposti B.________ e A.________ e gli eredi C.________, proprietari della particella n. xxx, sulla quale sorge uno stabile a due piani, che al pianoterra ospita un negozio di alimentari; gli opponenti facevano valere inconvenienti derivanti dall'esecuzione dell'opera, in particolare riguardo ad asserite difficoltà di carico e scarico delle merci. Il Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, con sentenza del 3 dicembre 2002, ha approvato il progetto e respinto l'opposizione.
 
B.
 
Contro questo giudizio i proprietari presentano, il 10 gennaio 2003, un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarlo e di rinviare gli atti al Municipio di Minusio affinché proponga un'opera sorretta da una base legale e, soprattutto, che non invada la loro proprietà. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
 
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a).
 
1.1 Salvo eccezioni non realizzate in concreto, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre la domanda di annullamento della sentenza impugnata, e cioè il postulato rinvio al Municipio di Minusio con indicazioni vincolanti per il nuovo giudizio, sono quindi inammissibili (DTF 126 I 213 consid. 1c, 125 I 104 consid. 1b).
 
1.2 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata lederebbe il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 71 consid. 1c).
 
In concreto, i ricorrenti non si confrontano in modo chiaro e preciso con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata, né spiegano, secondo i requisiti dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per quali motivi esse sarebbero contrarie al diritto, in particolare perché sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie. Le critiche alla sentenza sono, nelle accennate condizioni, inammissibili dal profilo dell'art. 90 OG.
 
Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbe manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondi su una svista manifesta o contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità; secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata quando essa sia insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 128 I 177 consid. 2.1, 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b).
 
1.3 Con la sentenza impugnata, che riguarda un progetto definitivo di miglioria stradale secondo l'art. 39a della legge ticinese sulle strade, del 23 marzo 1983 (Lstr), il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione dei ricorrenti. Si tratta di un giudizio finale, emanato da un'autorità cantonale di ultima istanza (cfr. gli art. 22 e 33 Lstr), impugnabile con un ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 OG). La legittimazione dei ricorrenti, proprietari di un fondo interessato dal progetto, è data (art. 88 OG).
 
2.
 
I ricorrenti, senza peraltro richiamare alcuna norma costituzionale, sostengono che la decisione impugnata sarebbe arbitraria (v. art. 9 Cost.), lesiva della garanzia della proprietà (v. art. 26 Cost.) e della libertà di commercio (v. art. 27 Cost. concernente la libertà economica), censure che, così come sollevate, si confondono con quella di arbitrio. Essi fanno valere, in sostanza, che il progetto litigioso inciderebbe notevolmente sul loro commercio, il negozio essendo situato a confine dell'opera, che invaderebbe per circa 20 cm la loro proprietà. Secondo i ricorrenti, questa invasione comporterebbe la perdita di posteggi, oggi a disposizione; sostengono infine che, senza una procedura espropriativa, l'opera litigiosa non potrebbe essere approvata.
 
2.1 La precedente istanza ha stabilito che la criticata opera non implica espropriazioni e che i contestati interventi costruttivi di arredo urbano e di moderazione del traffico sono qualificabili come opere di miglioria secondo l'art. 39a Lstr; rientrano in queste opere, secondo tale norma, interventi di adeguamento della strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell'ambiente che non comportino una modifica sostanziale dell'uso e della funzione della strada stessa (cpv. 1), il Tribunale di espropriazione decidendo in via definitiva le contestazioni sulla pubblica utilità e sul progetto (cpv. 2).
 
2.2 I ricorrenti, limitandosi ad addurre l'assenza di una procedura espropriativa e, nelle conclusioni, la mancanza di una base legale, non spiegano tuttavia come e perché il Tribunale di espropriazione non potesse ritenere l'opera litigiosa quale miglioria secondo l'art. 39a Lstr, visto che la natura, la funzione, lo scopo e l'uso della strada non sono modificati e che, sostanzialmente, la strada rimane quale era (cfr. causa 1P.471/1997, consid. 3, 5 e 6, apparsa in RDAT I-1998 n. 52 pag. 197 segg.). La censura di assenza di una base legale, di violazione del divieto dell'arbitrio e della garanzia della proprietà, è pertanto inammissibile per carenza di motivazione (art. 90 OG): essa sarebbe comunque infondata nel merito .
 
2.3 I ricorrenti non contestano peraltro la pubblica utilità della miglioria, ma si limitano a criticare l'asserita sproporzione tra i propri interessi privati e quelli pubblici, secondo loro non rispettati, vista la pericolosità dell'opera. La Corte cantonale ha ritenuto, per contro, che i criticati interventi miglioravano la sicurezza dei pedoni, in particolare dei minorenni diretti o provenienti dal centro scolastico e dal vicino parco giochi, induce anche gli automobilisti a circolare in modo disciplinato e prudente, con maggior sicurezza loro e dei pedoni; essa ha poi rilevato che l'accesso per sosta dei fornitori del negozio già appariva problematico, poiché implicava inevitabilmente una manovra invasiva sulla cantonale. La generica critica ricorsuale, che non si confronta con gli argomenti posti a fondamento del contestato giudizio, non ne dimostra l'arbitrarietà. La stessa conclusione vale per l'asserita riduzione dei posteggi, ritenuto che nella sentenza impugnata si rileva che l'utilizzo di una parte del sedime ai fini dello stazionamento, temporaneo e solo tollerato, non è stato formalmente autorizzato.
 
2.4 Del resto, il ricorso è incentrato sul contestato accertamento dei fatti effettuato dalla Corte cantonale, senza che ne sia dimostrata l'arbitrarietà. Richiamando la relazione tecnica del 29 marzo 2001, i ricorrenti sostengono semplicemente che l'opera invaderebbe la loro proprietà per circa 20 cm. Essi disattendono tuttavia che nella sentenza cantonale si rileva che sulla base di un rilievo elettronico è emersa una divergenza fra gli estratti catastali esistenti e l'effettivo andamento stradale, differenza che doveva essere verificata ed eventualmente corretta con la partecipazione del geometra. La Corte cantonale ha sollecitato la verifica dei confini a uno studio d'ingegneria, il cui rappresentante non ha potuto tuttavia posare i segni ufficiali (e terminare pertanto la demarcazione definitiva) poiché impeditone da uno dei comproprietari del fondo. È stato comunque accertato, confermando una precedente verifica del 2001, che lungo Via San Gottardo il progetto oltrepassa i confini della particella dei ricorrenti per 0.05/0.12 ml e che sul lato di Via Cadogno il rifacimento della pavimentazione invade il fondo sino a un massimo di 0.35 ml; è stato nondimeno specificato che tali invasioni sono sostanzialmente riconducibili a imprecisioni facilmente rettificabili del disegno digitale del progetto esecutivo, e precisato ch'esse possono essere corrette o evitate in fase di esecuzione dell'opera.
 
I Giudici cantonali hanno sottolineato inoltre che, con lettera del 18 ottobre 2002, il Municipio di Minusio si è formalmente impegnato a correggere queste differenze nella fase esecutiva garantendo che l'opera rispetterà nel modo più assoluto i limiti di proprietà cantonale senza alcuna occupazione di proprietà private. In siffatte circostanze la critica agli accertamenti di fatto, di natura appellatoria, è inammissibile.
 
3.
 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2000.- è posta a carico dei ricorrenti.
 
3.
 
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di Minusio e al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 febbraio 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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