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Informationen zum Dokument  BGer I 712/2002  Materielle Begründung
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BGer I 712/2002 vom 06.02.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
I 712/02
 
Sentenza del 6 febbraio 2003
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
C.________, Italia, ricorrente, rappresentata dall'avv. Mino Vallo, Via Romolo Murri, 73039 Tricase, Italia,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
 
Istanza precedente
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
(Giudizio del 26 agosto 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
Mediante decisione 17 ottobre 2001, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, non ravvisando una modifica rilevante del grado di incapacità al guadagno dell'interessata, non è entrato nel merito di una domanda di revisione interposta da C.________, cittadina italiana nata nel 1959, al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio 1988, volta all'ottenimento di una rendita intera.
 
B.
 
Per giudizio del 26 agosto 2002 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha respinto il gravame di C.________ avverso il provvedimento amministrativo.
 
C.
 
Con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni C.________, assistita dall'avv. Mino Vallo, ribadisce, eventualmente previa disposizione di una perizia, la richiesta di rendita intera. A sostegno del gravame produce documentazione medica.
 
L'Ufficio AI, allegando il parere del proprio consulente medico, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Secondo la giurisprudenza, a condizione che all'amministrazione sia stata data l'opportunità di pronunciarsi in merito, la procedura giudiziaria amministrativa può essere estesa, per ragioni di economia processuale, a una questione non propriamente oggetto della lite purché essa sia suscettibile di essere giudicata e così strettamente connessa all'oggetto iniziale della controversia che si possa ravvisare un'unità fattuale (DTF 122 V 36 consid. 2a con riferimenti).
 
1.2 Nel caso concreto l'Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di revisione interposta dall'assicurata, considerando che quest'ultima non aveva reso plausibile una modifica rilevante del grado di incapacità al guadagno. La Commissione di ricorso, tuttavia, ha esteso l'esame giudiziario anche alla questione concernente il preteso diritto dell'insorgente a una rendita intera di invalidità, ritenendo implicitamente di poter statuire sul tema, visto che l'amministrazione, in via di risposta al gravame, aveva prodotto un parere circostanziato del proprio consulente medico. L'operato dei primi giudici sfugge ad ogni critica, in quanto conforme alla giurisprudenza citata (cfr. sentenza inedita del 16 dicembre 1996 in re G., I 325/95, consid. 1a). In sede di ultima istanza, la lite verte quindi sulla questione di sapere se la ricorrente presenti o meno un'invalidità giustificante una rendita intera invece di quella mezza concessale sin dal 1988.
 
2.
 
Nei considerandi del querelato giudizio, la Commissione di ricorso ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non risulta applicabile nel caso concreto dal momento che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
3.
 
3.1 I primi giudici hanno rifiutato un aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita intera basandosi essenzialmente sul parere circostanziato 4 maggio 2002 del consulente medico dell'amministrazione, dott.ssa E.________, la quale, esaminati gli atti sanitari prodotti dall'insorgente in sede di ricorso di prima istanza, ha asserito che l'inabilità lavorativa di quest'ultima era dovuta esclusivamente ai suoi disturbi alla colonna vertebrale, mentre invece l'affezione urologica non aveva conseguenze sulla capacità di lavoro residua. Secondo il medico, la necessità di procedere a regolari cateterismi non era incompatibile con l'esercizio di un'attività a tempo parziale nella misura del 50%. La situazione non sarebbe quindi mutata in modo rilevante rispetto a quella accertata al momento della concessione iniziale della mezza rendita.
 
3.2 Ora, con il suo gravame, la ricorrente non fa valere argomenti suscettibili di infirmare tale parere, dal quale anche il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi. Né si giustifica la richiesta assunzione di accertamenti medici completivi, poiché l'incarto contiene tutte le indicazioni necessarie ai fini decisionali (cfr. DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 343 consid. 3c e riferimenti). Per quanto riguarda i documenti annessi al ricorso di diritto amministrativo, gli stessi non apportano alcun elemento nuovo, come si evince dal rapporto 29 novembre 2002, reso dalla dott.ssa E.________ in sede di ultima istanza. Il consulente sanitario dell'amministrazione precisa in particolare che i lamentati disturbi depressivi hanno, semmai, solo un leggero ed irrilevante influsso sulla capacità lavorativa della ricorrente.
 
3.3 Dato quanto precede, l'impugnativa si rivela infondata, mentre merita conferma la pronuncia commissionale controversa. Si ricorda infine all'interessata che la presente sentenza non pregiudica un eventuale suo diritto a prestazione intera sorto in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento amministrativo in lite (v. consid. 2 in fine).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 6 febbraio 2003
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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