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Informationen zum Dokument  BGer H 223/2002  Materielle Begründung
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BGer H 223/2002 vom 04.02.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
H 223/02
 
Sentenza del 4 febbraio 2003
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
B.________, Italia, ricorrente,
 
contro
 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
 
Istanza precedente
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
(Decisione incidentale del 16 luglio 2002)
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
mediante ricorso di diritto amministrativo, B.________ ha deferito al Tribunale federale delle assicurazioni la pronuncia incidentale del 16 luglio 2002 con cui la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero gli assegnava un termine di 20 giorni per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia delle spese presunte della procedura relativa al gravame prodotto dall'interessato avverso il provvedimento amministrativo di fissazione dei contributi per gli anni 2000/01 del 14 novembre 2001,
 
per ordinanza del 6 settembre 2002, il Tribunale federale delle assicurazioni, a sua volta, ha fissato al ricorrente un termine di 14 giorni per prestare un anticipo di fr. 500.-,
 
chiamata a statuire su domanda di assistenza giudiziaria dell'interessato, volta ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di versare le garanzie richieste, la Corte, con decreto del 25 novembre 2002, ha respinto l'istanza in quanto il ricorso di diritto amministrativo risultava manifestamente sprovvisto di possibilità di successo, concedendo a B.________ un nuovo termine di 14 giorni per provvedere al pagamento dell'anticipo,
 
dando seguito a tale richiesta, il ricorrente ha entro il termine stabilito versato la somma di fr. 500.-,
 
la lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG),
 
in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti il principio è quello della gratuità del procedimento ricorsuale (art. 85 cpv. 2 lett. a LAVS),
 
nondimeno, secondo l'art. 26 dell'Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, le spese processuali sono stabilite conformemente all'art. 63 PA e all'Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa,
 
l'art. 4b di quest'ultima normativa dispone, conformandosi al principio contenuto nell'art. 85 cpv. 2 lett. a LAVS, che, di regola, le spese processuali non possono essere addossate al ricorrente nelle contestazioni riguardanti la concessione o il rifiuto di prestazioni dell'assicurazione sociale, purché non si tratti di ricorsi temerari o sconsiderati,
 
a contrario, quindi, nei ricorsi in materia di assicurazioni sociali che non concernono, come nel presente caso, l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni, le spese processuali possono essere poste a carico del ricorrente,
 
l'art. 63 cpv. 4 PA, cui rimanda espressamente l'art. 26 dell'Ordinanza concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, prevede la possibilità per l'autorità di ricorso di esigere dal ricorrente un anticipo, equivalente alle presunte spese processuali, entro un congruo termine, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito dell'impugnativa,
 
come già spiegato da questa Corte nel decreto del 25 novembre 2002, la somma di fr. 500.- richiesta dalla precedente istanza si situa entro i limiti previsti a tal fine dall'art. 2 dell'Ordinanza del 10 settembre 1969 citata, al quale rinvia l'art. 63 cpv. 5 PA,
 
in simili condizioni, la pronuncia incidentale d'anticipo spese della prima autorità di ricorso, conforme al diritto federale, non può che essere tutelata e l'istanza precedente dovrà ora fissare all'insorgente un nuovo termine per versare la somma richiesta,
 
se entro tale termine l'anticipo sarà pagato, la Commissione di ricorso dovrà entrare nel merito del gravame prodotto da B.________ avverso il provvedimento amministrativo del 14 novembre 2001, mentre nel caso contrario potrà dichiararlo irricevibile,
 
è utile ricordare, infine, che la Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, non è applicabile alla fattispecie concreta, considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa della decisione amministrativa deferita in giudizio (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b),
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 4 febbraio 2003
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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