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Informationen zum Dokument  BGer 1P.571/2002  Materielle Begründung
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BGer 1P.571/2002 vom 30.01.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.571/2002 /bom
 
Sentenza del 30 gennaio 2003
 
I Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e
 
presidente del Tribunale federale,
 
Reeb e Catenazzi,
 
cancelliere Gadoni.
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti e
 
dall'avv. Davide Corti, via Curti 19, 6901 Lugano,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
indennità a seguito del proscioglimento dell'accusato,
 
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 24 settembre 2002 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino).
 
Fatti:
 
A.
 
Il 9 novembre 1999 A.________ è stato arrestato su ordine del Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) perché sospettato di avere commesso atti sessuali con una bambina, nata nel 1996, affidata dai genitori alle cure diurne di sua moglie. Il 2 marzo 2000 il PP lo ha posto in stato d'accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali di Lugano per ripetuti atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Secondo il PP l'accusato avrebbe avuto con la piccola contatti sessuali approfittando della custodia, nonché dell'inettitudine della bambina a resistere e della sua incapacità di discernimento, per la tenera età e il legame affettivo istauratosi.
 
Con giudizio del 5 maggio 2000, al termine di un dibattimento durato quattro giorni, la Corte delle assise criminali ha prosciolto da entrambe le imputazioni l'accusato, il quale è stato nel contempo scarcerato. Sia il PP sia la vittima hanno impugnato il giudizio assolutorio dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che ha dichiarato inammissibile entrambi i gravami con pronunzia del 5 ottobre 2000. Un ricorso per cassazione presentato dal PP contro tale sentenza è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con giudizio del 19 febbraio 2001.
 
B.
 
Con istanza del 9 luglio 2001 A.________ ha chiesto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) di riconoscergli, a seguito del proscioglimento, un'indennità complessiva di fr. 251'277.20; essa era composta di fr. 69'577.20 per le spese di patrocinio, di fr. 15'000.-- per le spese peritali, di fr. 94'050.-- per la perdita di guadagno, di fr. 62'650.-- per la riparazione del torto morale e di fr. 10'000.-- per le spese e ripetibili connesse alla stesura della domanda d'indennità.
 
La Corte cantonale, statuendo il 24 settembre 2002, ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo a A.________ un'indennità di fr. 97'291.30, oltre interessi. I Giudici cantonali hanno ridotto a fr. 38'386.10 la nota d'onorario, comprensiva di spese e di IVA, hanno stabilito in fr. 18'000.-- la perdita di guadagno e in fr. 23'000.-- la riparazione del torto morale; hanno inoltre riconosciuto il rimborso totale dei costi d'allestimento di due perizie di parte (fr. 15'000.--) e hanno fissato in fr. 2'905.20 le ripetibili per la procedura volta all'ottenimento dell'indennità dinanzi alla CRP.
 
C.
 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla. Fa valere una violazione del divieto dell'arbitrio e del principio della parità di trattamento. Postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
 
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero pubblico conclude per la reiezione del ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
Il ricorso, presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale (cfr. art. 320 cpv. 4 CPP/TI), è ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 87 OG. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG) e il ricorso tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG).
 
2.
 
Secondo l'art. 317 CPP/TI l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. Per la determinazione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità valgono le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 e segg. CO (Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, § 109 n. 7; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, pag. 593 segg.). L'onere della prova del danno spetta all'istante, che deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (cfr. DTF 113 IV 93 consid. 3e, 107 IV 155 consid. 5). Il Tribunale federale esamina la sentenza del Giudice cantonale, cui spetta ampia facoltà di apprezzamento, solo dal ristretto profilo dell'arbitrio, rispettivamente dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 124 I 208 consid. 4, 118 II 410 consid. 2a, 116 II 295 consid. 5a e rinvii).
 
3.
 
Il ricorrente contesta, ritenendola arbitraria, la riduzione della nota d'onorario esposta dai patrocinatori. I Giudici cantonali hanno verificato la conformità della nota d'onorario alla Tariffa dell'ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984, riconoscendo, viste le difficoltà della causa, superiori alla media, una tariffa oraria di fr. 250.--, come indicato dai patrocinatori; essi hanno tuttavia ridotto da 244 a 131 il calcolo delle ore impiegate, poiché non si giustificava la difesa di due legali e poiché il tempo indicato per i colloqui con l'istante, i suoi familiari e i periti di parte era eccessivo rispetto alle necessità di causa.
 
3.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la retribuzione dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità e delle difficoltà particolari, in fatto o in diritto, della vertenza, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Non possono inoltre essere dimenticati il tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le Autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 Ia 2 e segg., 118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 109 Ia 107 consid. 3b).
 
Nell'applicazione della tariffa, segnatamente nella valutazione della prestazione del patrocinatore, le Autorità cantonali fruiscono di un margine di discrezionalità assai vasto, in cui il Tribunale federale interferisce sotto il ristretto profilo dell'abuso o dell'eccesso del potere di apprezzamento (DTF 118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 111 V 48 consid. 4a, 109 Ia 107 consid. 2c).
 
3.2 Tali estremi non si realizzano in concreto: la Corte cantonale poteva, senza incorrere nell'arbitrio, considerare eccessivamente alto il dispendio di tempo indicato nella nota professionale e connesso al doppio patrocinio e ai colloqui con l'istante e i suoi familiari. Al proposito il ricorrente rimprovera soprattutto alla CRP di non avere tenuto conto delle prestazioni eseguite da entrambi i legali, che si sarebbero suddivisi i compiti, occupandosi sin dall'inizio di aspetti diversi, senza sovrapporsi. L'avv. Davide Corti avrebbe in particolare circoscritto la preparazione del processo e l'arringa alle problematiche fattuali, mentre l'avv. Elio Brunetti si sarebbe concentrato essenzialmente sulle perizie, sulla credibilità della vittima e sulle questioni di diritto. Ora, la CRP non ha di per sé ridotto il dispendio orario esposto nella nota professionale per il fatto che entrambi i patrocinatori avrebbero svolto l'identico lavoro, ma ha innanzitutto ritenuto che la causa, benché complessa, non verteva su più problematiche nettamente distinte, che imponessero l'intervento di più legali. Questa argomentazione regge di fronte alle censure ricorsuali, ove si consideri segnatamente che, essendosi trattato in concreto di pretesi reati contro l'integrità sessuale, le questioni relative alle perizie mediche e alla credibilità della vittima attenevano generalmente a un simile procedimento penale ed erano connesse agli aspetti di fatto (cfr. Barbara Pauen, Gewalt- und Sexualdelikte, in: Niggli/Weissenberger, Strafverteidigung, Basilea 2002, pag. 419 segg. e 433 segg.; cfr. pure DTF 128 I 81). In tali circostanze, la scelta di far capo a due difensori, pur considerando che essi hanno anche svolto compiti diversi, ha di per sé comportato - quantomeno nella fase del dibattimento e in quella della sua preparazione - un maggior dispendio che la CRP, senza incorrere nell'arbitrio, poteva di principio anche non prendere in considerazione ai fini dell'indennità giusta l'art. 317 CPP/TI (cfr. Ruth Wallimann Baur, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, tesi, Zurigo 1998, pag. 106). Il ricorrente contesta essenzialmente il criterio, adottato dalla Corte cantonale, di considerare nella fattispecie il dispendio connesso all'attività di un solo patrocinatore; egli non si confronta tuttavia, per lo meno con un'argomentazione conforme alle esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e dalla giurisprudenza, con l'entità della riduzione della nota professionale concretamente eseguita, sicché non occorre esaminare ulteriormente questo tema (cfr. DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b).
 
Ancora senza cadere nell'arbitrio la CRP poteva ritenere eccessivamente alto il dispendio di tempo indicato nella nota professionale per i colloqui con l'istante (36 ore) e con i suoi familiari (28 ore). Certo, il patrocinatore del ricorrente contesta la conclusione della Corte cantonale secondo cui una parte del tempo sarebbe stata spesa in prestazioni di assistenza e di sostegno morale non computabili e sostiene che gli interventi erano necessari per comprendere e chiarire la fattispecie, per informare il cliente sullo stato dell'inchiesta e per preparare il processo, segnatamente per esaminare quali testimoni citare al dibattimento. Ai legali spettava tuttavia di tenere conto di una certa proporzionalità nell'esecuzione del mandato (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., § 109 n. 5) e, a questo proposito, il tempo riconosciuto dalla Corte cantonale, pari a 22 ore per i colloqui con l'istante e a 6 per quelli con i familiari, valutato globalmente, risulta non arbitrariamente calcolato. Esso tiene sufficientemente conto delle esigenze di un'adeguata difesa e risulta in un rapporto ragionevole con le difficoltà del procedimento e con il risultato conseguito. Nell'ambito di una valutazione complessiva delle circostanze, riconoscendo in totale 28 ore di colloqui con l'istante e i suoi familiari, la CRP non è pertanto andata oltre il vasto potere d'apprezzamento che le è riservato.
 
Il ricorrente non contesta la riduzione del dispendio di ore esposto dai patrocinatori per i colloqui personali e telefonici con i periti di parte; tale questione non deve quindi essere esaminata in questa sede.
 
3.3 Il ricorrente critica poi l'ammontare delle ripetibili per la redazione dell'istanza d'indennità, stabilito dalla CRP in fr. 2'500.-- oltre alle spese. Sostiene che il tempo per conferire con il cliente, raccogliere la documentazione e redigere l'allegato giustificava di assegnargli un'indennità di fr. 10'000.--. Ora, a prescindere dal fatto che la censura non adempie i requisiti dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e sarebbe quindi inammissibile, l'onorario fissato dalla CRP e corrispondente a 10 ore lavorative rimunerate nella misura di fr. 250.-- all'ora, risulta senz'altro adeguato alla causa e rientra nei limiti del potere d'apprezzamento che spetta in quest'ambito all'Autorità cantonale, e ciò a maggior ragione ove si consideri la parziale soccombenza dell'istante nella procedura dinanzi alla CRP. Tali ripetibili tengono d'altra parte sufficientemente conto anche del tempo ragionevolmente impiegato per riunire la necessaria documentazione (cfr. la sentenza del 4 giugno 1987, consid. 2c, pubblicata in Rep. 1989, pag. 439), per procurarsi la quale il legale poteva invero innanzitutto far capo al suo assistito.
 
4.
 
Il ricorrente impugna anche l'indennità stabilita dalla CRP per la perdita di guadagno da lui subita in seguito al procedimento penale e contesta la conclusione dei Giudici cantonali secondo cui, pur avendo il procedimento penale provocato un deterioramento della sua salute, non sarebbe dimostrata la privazione permanente di ogni possibilità di guadagno. Secondo il ricorrente, che si appoggia ai certificati medici agli atti, il procedimento penale sarebbe l'unica causa della sua durevole incapacità al guadagno; egli ritiene quindi giustificato un indennizzo corrispondente al 25% del salario per il periodo dal 9 novembre 1999 (data dell'arresto) al 27 ottobre 2006 (data in cui beneficerà della rendita AVS).
 
Contrariamente all'opinione del ricorrente, i Giudici cantonali non hanno fondato il giudizio solo sullo scritto del 7 giugno 2001 del dott. C.________, ma su una valutazione globale, spiegata e motivata, degli atti disponibili, che attestavano, tra l'altro, precedenti seri problemi psichici a carico dell'istante. In particolare, la Corte cantonale si è basata anche sulla risposta dell'11 novembre 1999 del citato medico ai quesiti del PP e sulla decisione dell'8 luglio 1999 dell'Ufficio AI con la quale era già stato riconosciuto all'istante un grado d'invalidità del 75%. Senza incorrere nell'arbitrio, la CRP ha quindi ritenuto non realizzato un aumento dell'incapacità al guadagno conseguente all'avvio della procedura penale, l'onere probatorio spettando peraltro innanzitutto al ricorrente (cfr. DTF 113 IV 93 consid. 3e e rinvio), e ha limitato l'indennizzo a questo titolo alla durata complessiva, di sedici mesi, del procedimento penale. Né gli scritti del 29 marzo 2001 del dott. B.________ e del 23 aprile 2001 del dott. C.________, su cui insiste particolarmente il ricorrente in questa sede, impongono di scostarsi dalle citate conclusioni: essi non contengono infatti concrete indicazioni sul preteso aumento del grado d'invalidità e sull'incapacità al guadagno del ricorrente, limitandosi semmai a illustrarne lo stato di salute, segnatamente dal profilo psicologico.
 
D'altra parte, la CRP ha pure rilevato che, quand'anche si volesse ritenere l'istante divenuto totalmente invalido in seguito all'apertura del procedimento penale, egli avrebbe potuto ottenere dallo Stato unicamente il risarcimento della parte di danno non eventualmente coperta dalle assicurazioni sociali, dovendosi inoltre tenere conto delle eventuali prestazioni d'invalidità spettanti al ricorrente sulla base della previdenza professionale. La Corte cantonale ha però rilevato che l'istante non aveva fornito alcuna indicazione su tali aspetti, né il ricorrente contesta queste ulteriori argomentazioni: sicché sul quesito relativo alla perdita di guadagno non occorrerebbe entrare nel merito in applicazione dell'art. 90 OG. In effetti, quando il giudizio impugnato si fonda su due motivazioni indipendenti, entrambe devono essere impugnate con il rimedio appropriato. Se il ricorrente ne censura una soltanto, come è qui il caso, il giudizio - trattandosi di una semplice contestazione sui motivi - rimane fondato nel suo risultato sulla base dell'argomentazione non contestata (DTF 121 IV 94 consid. 1b e riferimenti).
 
5.
 
Il ricorrente critica infine l'ammontare dell'indennità per torto morale riconosciutagli dalla CRP (fr. 23'000.--), ritenendola arbitraria e lesiva del principio della parità di trattamento. Postula in particolare un cambiamento di giurisprudenza riguardo all'importo forfetario di base di fr. 100.-- per ogni giorno di detenzione, chiedendo di aumentarlo a fr. 200.--. Sostiene inoltre che la gravità della lesione della personalità subita giustificherebbe di riconoscergli una somma complessiva di fr. 62'650.-- corrispondente a fr. 350.-- per ognuno dei 179 giorni di detenzione preventiva.
 
La Corte cantonale ha innanzitutto stabilito un importo di base che tenesse principalmente conto della durata della detenzione, fissandolo in complessivi fr. 17'900.--, corrispondenti a fr. 100.-- per ogni giorno di carcere. Lo ha poi adeguato alle circostanze del caso in esame, in considerazione segnatamente della concreta gravità dell'offesa alla personalità. Il ricorrente non sostiene che tale modo di procedere sia di per sé lesivo della Costituzione, ma postula essenzialmente una modifica della giurisprudenza riguardo all'importo di base che, sempre secondo l'istante, dovrebbe d'ora innanzi essere fissato in fr. 200.-- per ogni giorno di detenzione. Questa Corte aveva in effetti ritenuto nella sentenza 1P.589/1999 del 31 ottobre 2000, nota al patrocinatore del ricorrente, giustificata l'assegnazione di un'indennità giornaliera per torto morale di fr. 100.-- per 172 giorni di detenzione (cfr. sentenza citata, consid. 4 e 5 e i numerosi riferimenti). Un cambiamento di giurisprudenza deve tuttavia fondarsi su motivi seri e oggettivi quali ad esempio una migliore conoscenza della volontà del legislatore, la modificazione di circostanze esterne o della concezione giuridica o l'evoluzione dei costumi. Inoltre, segnatamente per ragioni legate alla sicurezza del diritto, più la giurisprudenza ritenuta errata o non più attuale è da tempo costante, più il giudice è tenuto a porre esigenze severe riguardo ai motivi alla base del cambiamento (DTF 127 II 289 consid. 3a e rinvii, 127 V 268 consid. 4a, 353 consid. 3a). Il ricorrente non si confronta in modo specifico e approfondito con queste esigenze, che non occorre ulteriormente esaminare in un caso come il presente, visti oltretutto l'esauriente trattazione della questione nel citato giudizio del 31 ottobre 2000 e il breve tempo trascorso dalla sua emanazione, e considerato come in concreto la CRP non si è limitata a riconoscere un importo forfetario, ma ha rettamente stabilito la riparazione del torto morale in funzione delle circostanze concrete, fondandosi quindi anche su fattori soggettivi legati alle conseguenze sulla personalità dell'istante (cfr. pure DTF 127 IV 215 consid. 2e).
 
Il ricorrente poggia invero la pretesa indennità di fr. 350.-- per ogni giorno di detenzione su una serie di sentenze emanate dalla CRP, dalle Autorità di altri Cantoni e dal Tribunale federale, dalle quali risulterebbero, se calcolate e riferite alla singola giornata di detenzione, indennità giornaliere superiori. La commisurazione della riparazione morale costituisce tuttavia una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni non comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e, 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità per torto morale deve infatti essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (DTF 113 Ib 155 consid. 3b, 113 IV 93 consid. 3a; cfr. pure DTF 128 IV 53 consid. 7a pag. 71, 125 III 269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417). Ora, premessi questi principi, i casi esposti dal ricorrente riguardano essenzialmente procedimenti penali che hanno comportato detenzioni di breve durata, in cui si giustifica quindi di riconoscere indennità giornaliere più elevate, mentre per carcerazioni di lunga durata, come è qui il caso, assume maggiore importanza una valutazione complessiva (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., § 109 n. 8a). Né si impone una diversa conclusione sulla base della sentenza 1C.1/1998 del 5 marzo 2002, su cui insiste particolarmente il ricorrente e in cui il Tribunale federale aveva attribuito a un accusato prosciolto dalle accuse di reati contro l'integrità sessuale un'indennità per torto morale di complessivi fr. 30'000.--. Basti infatti considerare come, in quel caso, diversamente dalla presente fattispecie, era stato riconosciuto - in base a una perizia medica - oltre alla lesione della personalità (art. 49 CO) anche un danno alla salute mentale dell'istante (art. 47 CO; cfr. sentenza citata, consid. 3g/bb pag. 32).
 
Del resto, nel fissare concretamente l'indennità per torto morale, la CRP ha tenuto conto delle accuse particolarmente infamanti contro l'istante, dei pregiudizi per la sua reputazione, dell'ampio risalto della vicenda sui quotidiani ticinesi, delle difficoltà dal profilo della salute e nelle relazioni sociali incontrate dal ricorrente e dai suoi familiari in seguito all'avvio del procedimento, ravvisando per finire una grave lesione della personalità del ricorrente. L'indennità complessiva di fr. 23'000.-- riconosciuta a titolo di torto morale è quindi fondata su una ponderazione globale degli aspetti determinati e rientra nel vasto potere di apprezzamento che spettava alla CRP. Le censure ricorsuali sono pertanto infondate anche su quest'ultimo punto.
 
6.
 
Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano dovere avere esito sfavorevole dal pagare le spese processuali. L'indigenza è data quando l'istante possa versare le spese processuali e le ripetibili solamente facendo capo al minimo vitale necessario al sostentamento (DTF 125 IV 161 consid. 4a e rinvio). Spetta di principio all'istante dimostrare lo stato di bisogno e allegare alla domanda i ragguagli sul reddito, il patrimonio, l'insieme degli oneri finanziari e i suoi bisogni attuali (DTF 125 IV 161 consid. 4). L'istante ha allegato due scritti dell'Autorità cantonale dai quali risulta che egli sarebbe debitore nei confronti dello Stato di fr. 2'600.-- per imposte e di fr. 50'078.50 a saldo delle spese processuali di un precedente procedimento penale; ha inoltre prodotto tre dichiarazioni del 13 novembre 2002 rilasciate da suoi familiari e attestanti prestiti a suo favore per complessivi fr. 69'600.--, senza indicazioni sulle rispettive scadenze e sulle modalità di rimborso. Certo, egli sostiene che in tali circostanze l'indigenza sarebbe data nonostante l'indennità riconosciuta dalla CRP nel giudizio impugnato. Tali atti non permettono tuttavia di stabilire in modo completo e sufficientemente preciso la situazione finanziaria dell'istante, né consentono di determinare il suo fabbisogno (cfr. sentenza 1P.659/2000 del 12 dicembre 2001, consid. 3b, pubblicata in RDAT II-2001, n. 56, pag. 223). In tali circostanze, a prescindere dalla valutazione sull'esito del ricorso, l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 gennaio 2003
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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