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Informationen zum Dokument  BGer H 345/2001  Materielle Begründung
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BGer H 345/2001 vom 09.01.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
H 345/01
 
Sentenza del 9 gennaio 2003
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
P.________, ricorrente,
 
contro
 
Cassa di compensazione Gastrosuisse, Heinerich Wirri-Strasse 3, 5001 Aarau, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 24 settembre 2001)
 
Fatti:
 
A.
 
Per decisione del 25 aprile 2001 la Cassa di compensazione Gastrosuisse ha assegnato a P.________, nata nel 1937, una rendita di vecchiaia dell'AVS di fr. 133.- mensili con effetto dal 1° maggio 2001.
 
Con scritto 3 maggio 2001, pervenuto alla Cassa il giorno seguente, P.________ ha dichiarato di aver ricevuto il provvedimento e chiesto di poter percepire la rendita attribuita in forma di un unico versamento. L'istanza è stata respinta l'8 maggio seguente.
 
B.
 
In data 26 giugno 2001 P.________ ha impugnato la decisione amministrativa del 25 aprile 2001 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, adducendo che l'importo versatole non era sufficiente per far fronte al proprio sostentamento e ribadendo la richiesta di versamento della rendita di vecchiaia in forma di un unico importo.
 
Con giudizio 24 settembre 2001 il giudice delegato del Tribunale cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame, in quanto tardivo.
 
C.
 
Mediante ricorso di diritto amministrativo P.________ deferisce la pronunzia cantonale a questa Corte, chiedendone la "revisione". Essa contesta in particolare l'intempestività dell'impugnativa presentata presso il Tribunale cantonale e solleva diverse censure di merito. In sostanza la ricorrente sostiene che già gli scritti precedenti, indirizzati alla Cassa, andavano considerati quali ricorso, precisando di non essersi spiegata correttamente per motivi legati a difficoltà linguistiche.
 
Chiamata a pronunciarsi sul gravame, la Cassa di compensazione ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 In via preliminare occorre rilevare che, visto il suo tenore ed essendo esso peraltro stato presentato entro i termini previsti dall'art. 132 OG in relazione con l'art. 106 cpv. 1 OG, l'atto indicato quale domanda di "revisione", deve in realtà essere considerato un ricorso di diritto amministrativo ai sensi dell'art. 128 OG (DTF 98 V 119 segg.).
 
1.2 Oggetto del contendere è unicamente la tempestività o meno del gravame presentato dalla ricorrente presso il Tribunale cantonale. Questa Corte non può quindi esaminare le censure di natura materiale sollevate dall'interessata, in relazione all'ammontare della rendita (DTF 121 V 159 consid. 2b, 117 V 122 consid. 1 con riferimenti). In proposito, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.
 
1.3 Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente errato, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
 
2.
 
2.1 Contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione, gli interessati possono interporre ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 84 cpv. 1 LAVS). Il giudice delegato cantonale ha inoltre già rettamente indicato quali sono le disposizioni applicabili in materia di computo dei termini, scadenza e ferie giudiziarie (art. 96 LAVS in relazione con gli art. 20-24 PA).
 
Dev'essere soggiunto che la Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, non è applicabile alla fattispecie concreta, considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo litigioso (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
2.2 La prova dell'avvenuta notifica di una decisione amministrativa e della data in cui ha avuto luogo incombe, di principio, all'amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata dimostrazione. In caso di contestazione ci si deve infatti fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 124 V 402 consid. 2a).
 
3. In concreto è incontestato che la decisione di rendita 25 aprile 2001 è stata notificata all'insorgente tramite posta B. La prova della data dell'intimazione non è quindi possibile. La Corte cantonale ha tuttavia potuto accertare il momento della notifica tramite altra documentazione agli atti dell'amministrazione e, in particolare, lo scritto 3 maggio 2001 indirizzato alla Cassa e pervenuto il giorno seguente, in cui l'interessata ha fatto espresso riferimento alla ricezione della decisione 25 aprile 2001, indicando altresì la referenza indicata sul provvedimento preso (RL/90023-65376). In tali circostanze le conclusioni tratte dall'istanza inferiore sono vincolanti per il Tribunale federale delle assicurazioni, nel senso che la decisione amministrativa va infatti considerata notificata al più tardi il 3 maggio 2001.
 
Ne consegue che il ricorso presentato il 26 giugno 2001 non può che essere considerato intempestivo, essendo trascorsi ben oltre trenta giorni dalla notifica. In effetti il termine ha iniziato a decorrere, al più tardi, il 4 maggio 2001 (art. 20 cpv. 1 PA) ed è scaduto, sempre al più tardi, il 5 giugno 2001, dopo Pentecoste (art. 20 cpv. 3 PA).
 
4.
 
Il giudice cantonale ha pure verificato se scritti precedenti della ricorrente alla Cassa potessero essere qualificati quale tempestivo ricorso, da trasmettere al Tribunale cantonale d'ufficio, negando però questa ipotesi alla luce dei fatti. Anche questa opinione può essere condivisa. In effetti negli scritti ricevuti dall'amministrazione il 4 maggio rispettivamente il 30 maggio 2001, ben comprensibili, malgrado l'assicurata non sia di lingua italiana, essa non contesta in alcun modo la decisione 25 aprile 2001, bensì chiede in modo chiaro ed inequivocabile unicamente che la rendita di vecchiaia venga versata, non mensilmente, ma in un unico importo. Le richieste riguardano quindi unicamente una differente modalità di esecuzione della decisione; non mettono invece in discussione il merito della stessa.
 
5.
 
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso di diritto amministrativo dev'essere respinto, in quanto ricevibile e il giudizio cantonale non può che essere confermato.
 
6. Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (v. considerando 1.2), la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 9 gennaio 2003
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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