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Informationen zum Dokument  BGer U 142/1999  Materielle Begründung
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BGer U 142/1999 vom 09.07.2001
 
[AZA 7]
 
U 142/99 Ge
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Schäuble, cancelliere
 
Sentenza del 9 luglio 2001
 
nella causa
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
 
contro
 
M.________, opponente, rappresentato dal Patronato
 
INCA, Vicolo Posta Vecchia 8, 6501 Bellinzona,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano
 
F a t t i :
 
A.- M.________, nato nel 1940, lamenta gli esiti di
 
tre infortuni intervenuti rispettivamente il 28 settembre
 
1995, il 2 maggio e il 1° ottobre 1997, quando lavorava
 
alle dipendenze di un'impresa edile ticinese come muratore.
 
Egli ne riportò, in particolare, fratture ai polsi.
 
Il 6 febbraio 1998, l'Istituto nazionale svizzero di
 
assicurazione contro gli infortuni (INSAI) statuì la cessazione
 
delle prestazioni erogate a dipendenza dell'infortunio
 
del maggio 1997. L'opposizione proposta dall'assicuratore
 
malattie di M.________, la CSS Assicurazione, venne
 
disattesa dall'Istituto per atto amministrativo 6 luglio
 
1998.
 
Per le conseguenze degli altri due eventi, mediante
 
decisione 5 agosto 1998 l'INSAI dispose, tra l'altro,
 
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal
 
1° giugno 1998. Sollecitato dall'assicurato, l'Istituto
 
rese il 29 settembre seguente un provvedimento su opposizione
 
confermante quanto in precedenza stabilito.
 
B.- La CSS Assicurazione e M.________ insorsero contro
 
i due atti amministrativi emanati su opposizione dall'INSAI
 
con separati ricorsi al Tribunale delle assicurazioni del
 
Cantone Ticino.
 
Con giudizio 26 febbraio 1999, congiunti i procedimenti,
 
l'autorità giudiziaria cantonale respinse il gravame
 
della CSS, mentre accolse quello prodotto dall'assicurato,
 
nel senso che condannò l'Istituto a versare, dalla data
 
stabilita, una rendita del 35%.
 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
 
amministrativo con il quale chiede di annullare il
 
giudizio querelato, nella misura in cui dispone un aumento
 
della rendita, e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%,
 
conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.
 
Mentre l'assicurato, tramite il Patronato INCA, postula
 
la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni
 
sociali rinuncia a determinarsi al riguardo.
 
D i r i t t o :
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
 
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
 
esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado
 
d'invalidità venga determinato paragonando il reddito
 
del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
 
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
 
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
 
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
 
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
 
diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,
 
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
 
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
 
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
 
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
 
da un lato, come il compito del medico consista
 
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
 
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
 
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
 
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
 
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
 
dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento
 
e prestata adesione.
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, dalla documentazione
 
medica all'inserto risulta che dall'assicurato, a seguito
 
dei postumi degli infortuni del settembre 1995 e dell'ottobre
 
1997, non può più essere preteso un normale rendimento
 
nella sua attività professionale di muratore, dovendo egli
 
effettuare pause regolari di 5 a 10 minuti ogni ora. Dagli
 
stessi atti emerge tuttavia che egli, malgrado il danno fisico
 
patito, è totalmente capace di eseguire lavori leggeri
 
confacenti. Questa Corte non vede valido motivo per scostarsi
 
da queste valutazioni, che peraltro non sono nemmeno
 
controverse.
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
 
attività a rendimento completo, le istanze inferiori
 
hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive
 
l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda,
 
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il
 
giudice di prime cure, in modifica di quanto stabilito nel
 
provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della
 
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione
 
del salario di riferimento per il calcolo della capacità di
 
guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-,
 
che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione
 
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
 
da operai o impiegati non qualificati con problemi di
 
salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione
 
dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la
 
predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata
 
oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle
 
assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
 
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
 
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
 
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
 
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
 
economiche effettive, possono, conformemente alla
 
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
 
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
 
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
 
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
 
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
 
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
 
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
 
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
 
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
 
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
 
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
 
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
 
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
 
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
 
deve succintamente motivare, il giudice non può
 
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
 
degli organi dell'assicurazione.
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
 
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
 
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
 
confacenti allo stato di salute è valutato senza
 
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
 
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
 
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
 
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
 
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
 
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
 
può quindi essere tutelato.
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
 
presso alcune aziende ticinesi appurando come in
 
attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado
 
di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle
 
sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero,
 
nel 1998, un reddito annuo medio pari a fr.
 
40'846.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
 
operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile
 
alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
 
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
 
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso
 
maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel
 
settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.
 
53'649.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri
 
come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75
 
sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto
 
siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
 
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite
 
massimo del 25%.
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
 
conseguibile senza invalidità (fr. 54'990.- annui) non
 
è oggetto di litigio, l'atto amministrativo impugnato che
 
riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla base
 
di un'invalidità del 25% merita di essere ristabilito.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
 
giudizio querelato 26 febbraio 1999 essendo annullato
 
nella misura in cui dispone un aumento della rendita
 
spettante all'assicurato.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 9 luglio 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente Il Cancelliere:
 
della IVa Camera:
 
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