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Informationen zum Dokument  BGer P 52/2000  Materielle Begründung
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BGer P 52/2000 vom 09.05.2001
 
[AZA 7]
 
P 52/00 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Scartazzini, cancelliere
 
Sentenza del 9 maggio 2001
 
nella causa
 
L._________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Probst, via Motta 12, 6900 Lugano,
 
contro
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
 
Fatti :
 
A.- L._________, nata nel 1933, titolare di una rendita di vecchiaia, era al beneficio di una prestazione complementare alla rendita AVS. Con decisione 25 ottobre 1999 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha soppresso, con effetto dal 1° novembre seguente, il diritto a detta prestazione in quanto il reddito determinante dell'assicurata superava il limite annuo fissato dalla legge.
 
La modifica in questione era riconducibile al fatto che, in occasione dell'usuale procedura di revisione della prestazione complementare, l'amministrazione aveva constatato un'alienazione della sostanza immobiliare per un importo di fr. 785 135.-.
 
B.- Adito dall'interessata, con giudizio del 7 agosto 2000 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame. I giudici cantonali hanno segnatamente rilevato che secondo atto di divisione la ricorrente aveva rinunciato a parte dell'eredità nel 1991, che il valore della rinuncia era pari a fr. 225 733. 50 e che la sostanza computabile ammontava a fr. 227 948. 50, con un importo determinante come reddito di fr. 22 794.-. In tali circostanze era superfluo stabilire l'ammontare del reddito ipotetico della sostanza alienata, ritenuto che anche senza tenerne conto i redditi, pari a fr. 48 035.-, superavano il fabbisogno di fr. 30 091.-.
 
C.- Rappresentata dall'avv. M. Probst di Lugano, L._________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale. Protestate spese e ripetibili, chiede in ordine che sia accolta l'istanza volta ad ottenere un termine suppletorio per completare il gravame. Nel merito postula, in via principale, l'annullamento del giudizio impugnato, mentre in via accessoria conclude domandando che l'incarto sia retrocesso all'istanza cantonale giudiziaria per un complemento d'istruttoria e la resa di una nuova pronunzia ai sensi dei considerandi. Chiede pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.
 
La Cassa opponente propone la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto :
 
1.- In ordine, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento dell'istanza volta ad ottenere un termine suppletorio per completare il ricorso. Ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 OG, al ricorrente è assegnato, con la comminatoria d'inammissibilità, un breve termine suppletorio per rimediare alle carenze dell'atto di ricorso se gli allegati mancano o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile. Nel caso di specie, in cui l'impugnativa era stata depositata alla fine del termine di ricorso e lo scambio degli scritti ordinario era terminato senza che la ricorrente avesse prodotto ulteriori documenti, l'impugnativa adempie i requisiti formali posti dalla legge e non presenta i difetti previsti dalla menzionata norma. In tali circostanze non si giustifica di accordare all'insorgente un termine suppletorio.
 
Detta istanza risulta pertanto irricevibile.
 
2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali e di ordinanza, nonché i principi di giurisprudenza applicabili in concreto; a tale esposizione, cui può essere prestata adesione, basta pertanto fare riferimento.
 
3.- a) Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente contesta il giudizio cantonale sollevando genericamente due censure. Da un lato argomenta che le precedenti istanze avrebbero dovuto, prima di procedere al calcolo suscettibile di determinare l'eventuale diritto a prestazione complementare, valutare e computare l'apporto economico da lei fornito, a titolo di assistenza tra parenti, al figlio che aveva rilevato l'azienda agricola. In particolare sarebbe stata sottovalutata la circostanza che l'atto di divisione della massa ereditaria venne concluso nel 1991, ossia in un periodo di recessione in cui la disoccupazione imperversava in Ticino. In simile situazione risulterebbe palese che madre e familiari si fossero adoperati in favore di un figlio al fine di permettergli di ritirare l'azienda agricola. Da un altro lato, la ricorrente contesta essere applicabile in concreto l'art. 17 cpv. 1 LPC (recte: art. 17 cpv. 1 OPC), segnatamente che per la valutazione della sostanza computabile siano determinanti le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone Ticino. Ritiene in effetti che al momento dello scioglimento della comunione ereditaria i terreni in questione erano da considerare ubicati in zona rurale e che la valutazione degli immobili risaliva al 1991, mentre la controversa decisione era stata emanata nel 1999, dopo essere subentrato un considerevole deprezzamento dei valori dei mappali.
 
b) Il Tribunale federale delle assicurazioni non può tutelare le suesposte censure. Per quanto attiene alla questione riguardante l'assistenza tra i parenti, questa Corte ha avuto modo di giudicare che risulta dalla manifesta e vincolante volontà del legislatore come nel calcolo operato per determinare il diritto ad una prestazione complementare non possano essere dedotti gli aiuti forniti dal richiedente a favore di un figlio sulla base dell'obbligo d'assistenza tra i parenti secondo l'art. 328 CCS (RCC 1989 pag. 352 consid. 2). Su questo punto, infondato, il ricorso va pertanto disatteso.
 
Per quel che riguarda la contestata valutazione della sostanza, la ricorrente non indica minimamente per quale motivo l'art. 17 cpv. 1 OPC non dovrebbe trovare applicazione in concreto, né espone in che misura il valore della sostanza avrebbe dovuto essere determinato diversamente (cfr. al riguardo DTF 120 V 187 consid. 4f; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement 2000, pag. 105). Ora, in virtù della giurisprudenza e della dottrina, appartiene in primo luogo alla persona richiedente di fornire le prove suscettibili di fondare il proprio diritto (DTF 121 V 208 consid. 6a; VSI 1995 pag. 177 consid. 3b).
 
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Non avendo l'insorgente sostanziato il proprio assunto con alcun argomento convincente, anche da questo profilo il gravame non può essere accolto.
 
c) Deriva dalle suesposte considerazioni che il ricorso risulta manifestamente infondato e deve essere respinto, mentre meritano tutela il giudizio cantonale e la decisione da esso protetta.
 
4.- L'insorgente ha presentato istanza volta ad essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.
 
Ora, la presente procedura non essendo onerosa, la domanda può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio.
 
A norma di legge (art. 152 OG) e secondo la giurisprudenza, i presupposti per tale concessione sono di massima adempiuti se l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trovi nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrino dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a e riferimenti).
 
Nella fattispecie concreta, quest'ultimo presupposto non è dato; l'inammissibilità del gravame risulta in effetti evidente. È pertanto respinta la domanda intesa ad ottenere la chiesta concessione dell'assistenza giudiziaria, senza che occorra esaminare se siano soddisfatti gli altri requisiti, i medesimi dovendo essere adempiuti cumulativamente.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
pronuncia :
 
I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo
 
è respinto.
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
 
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Canton Ticino e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 9 maggio 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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