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Informationen zum Dokument  BGE 111 V 3  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Diritto:
1. a) Giusta l'art. 2 della Convenzione italo-svizzera relativa a ...
2. a) Nell'evenienza concreta si pone il problema di stabilire se ...
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2. Sentenza del 5 febbraio 1985 nella causa Stonda contro Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero
 
 
Regeste
 
Art. 23 AHVG, Art. 23 Abs. 5 des schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale Sicherheit (in Kraft seit 1. September 1964), Art. 1 Abs. 1 und 2 der Zusatzvereinbarung zum obgenannten Abkommen (in Kraft seit 1. Juli 1973).  
 
Sachverhalt
 
BGE 111 V, 3 (4)A.- La cittadina italiana Elvira Mainetti, nata nel 1922, ha contribuito all'AVS svizzera dal 1948 al 1954 e successivamente nel 1961. Essa ha contratto matrimonio il 18 febbraio 1956 con il cittadino italiano Benito Stonda, il quale aveva pure soluto contributi alle assicurazioni sociali svizzere per oltre un anno.
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Dando seguito ad un'istanza dell'interessata, mediante decisione del 24 ottobre 1978, la Cassa svizzera di compensazione dispose che i di lei contributi assicurativi fossero trasferiti alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), Roma.
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Dopo la morte del marito, sopravvenuta il 13 maggio 1981, Elvira Stonda ha postulato l'erogazione di una rendita vedovile da parte dell'AVS. Con decisione del 26 agosto 1981 la Cassa svizzera di compensazione ha disatteso l'istanza, essenzialmente per i seguenti motivi:
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"Nel caso in cui unicamente la moglie abbia richiesto ed ottenuto il trasferimento dei contributi, essa non può più pretendere né la rendita complementare alla rendita di vecchiaia del marito, né la rendita vedovile."
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B.- Elvira Stonda è insorta contro la decisione amministrativa di rifiuto con ricorso alla Commissione di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero. In sostanza l'insorgente ha addebitato alla Cassa di compensazione l'interpretazione scorretta dell'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (detto appresso Accordo aggiuntivo alla Convenzione), sostenendo che la rendita vedovile era da calcolare sui contributi versati BGE 111 V, 3 (5)dal defunto marito e non già su quelli da lei trasferiti alle assicurazioni sociali italiane.
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Rispondendo al gravame la Cassa di compensazione ne ha proposto la disattenzione con riferimento ad una comunicazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali del 10 ottobre 1978. In essa l'Ufficio federale aveva asserito che l'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione è disposizione mediante la quale un evento assicurato è liquidato da una sola assicurazione, quella italiana, che utilizza a favore di un interessato i contributi assicurativi trasferiti. Per l'Ufficio federale il trasferimento dei soli contributi della moglie limita i diritti del marito alla sola rendita semplice di vecchiaia senza quella completiva. Quando la moglie raggiunge l'età che apre il diritto teorico a una rendita per coniugi, a quel momento detto diritto più non dovrebbe sussistere, essendo le pretese del marito limitate alla rendita semplice. Sempre per l'Ufficio federale, tramite il matrimonio i coniugi acquisiscono un diritto "potenziale" alla rendita per coniugi, di cui titolare è il marito, ma cui la moglie partecipa dal momento che il sistema delle rendite è ispirato al principio dell'unità della coppia. In quest'ottica la morte del marito, prima che sia insorto il diritto a rendita per coniugi, determina a favore della moglie il diritto a rendita vedovile, da calcolare sulla base della rendita per coniugi (art. 33 cpv. 1 LAVS). Pertanto, la rendita per vedove si ottiene nella prospettiva del conseguimento di una rendita per coniugi. Dal momento che il trasferimento dei contributi assicurativi osta all'assegnazione di una rendita per coniugi e tenuto conto del rapporto esistente tra detta rendita e quella vedovile, l'attribuzione della rendita vedovile è da escludere in caso di morte del marito, quando la moglie solo aveva chiesto il trasferimento dei contributi assicurativi. Infatti, detto trasferimento rompe l'unità della coppia inibendo alla moglie di prevalersi delle regole usuali. L'Ufficio federale ammette che la rendita per vedova potrebbe essere erogata sulla base dei soli contributi del marito, ma oppone che ciò configurerebbe un manifesto abuso se si considera che in questo modo la moglie percepisce prestazioni assicurative da due Stati diversi, mentre altri sono gli scopi perseguiti all'istituto del trasferimento dei contributi.
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Con giudizio del 2 marzo 1983 la Commissione di ricorso ha respinto il gravame. I primi giudici, pur non condividendo interamente il parere dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, hanno sostenuto che non BGE 111 V, 3 (6)potendo la cittadina italiana, i cui contributi sono stati trasferiti in Italia, pretendere una rendita semplice di vecchiaia, a maggior ragione le sarebbe stata da negare una rendita vedovile.
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C.- Con il ricorso di diritto amministrativo Elvira Stonda chiede che le venga riconosciuto il diritto a rendita vedovile. Adduce che il diritto convenzionale e la LAVS non escludono il diritto a tale prestazione della donna i cui contributi vennero trasferiti in Italia, ma il cui coniuge è al beneficio di una contribuzione propria. Argomenta che se la rendita per superstiti ha carattere provvisorio e si trasforma in una rendita di vecchiaia al compimento del 62mo anno, per la donna è altrettanto vero che tale diritto si attua a favore sia della donna che ha contribuito, come pure a favore di quella che non ha operato nessuna contribuzione, ipotesi quest'ultima ricorrente nella stragrande maggioranza dei casi. Decidere altrimenti sarebbe per la ricorrente stabilire un'inaccettabile disparità di trattamento e conclude ritenendo che alla donna che ha trasferito i suoi contributi alle assicurazioni sociali italiane deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita esclusivamente basata sui contributi del marito.
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La Cassa svizzera di compensazione rinuncia a formulare una proposta. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propone la reiezione del gravame.
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Diritto:
 
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Secondo l'art. 23 cpv. 5 Convenzione, per un periodo di 5 anni a partire dalla data dell'entrata in vigore della stessa, i cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga all'art. 7 Convenzione, di chiedere al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia BGE 111 V, 3 (7)secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'AVS svizzera, a condizione tuttavia che abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi in Italia o in un terzo paese prima della fine dell'anno in cui detto evento si sia verificato. Per quanto riguarda l'utilizzazione dei contributi trasferiti, l'eventuale rimborso all'interessato e gli effetti del trasferimento applicabile è l'art. 5 paragrafi 4 e 5 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 17 ottobre 1951 (non abrogati, come disposto dall'art. 26 cpv. 3 Convenzione). Secondo l'art. 5 paragrafi 4 e 5 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 17 ottobre 1951, nella misura in cui non rinvia al paragrafo 1 della disposizione medesima, che è stato abrogato, il cittadino italiano, i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, non può più far valere alcun diritto nei confronti dell'AVS svizzera in base a detti contributi.
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b) Con l'art. 1 cpv. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione, accordo in vigore dal 1o luglio 1973 (salvo la normativa dell'art. 1, cui l'art. 6 cpv. 2 del medesimo accordo conferisce effetto retroattivo dal 1o settembre 1969), le parti hanno convenuto, in deroga alle disposizioni dell'art. 7 Convenzione, che i cittadini italiani hanno la facoltà di chiedere al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'AVS svizzera in base ai quali non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese entro un anno dalla data in cui detto evento si è verificato. Per la stessa disposizione, quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'AVS svizzera, ciascuno di essi può chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi, Tuttavia, quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi della moglie, il marito ha diritto soltanto ad una rendita semplice dell'AVS/AI, con esclusione della rendita complementare per la moglie. Il cpv. 2 dispone a sua volta che i cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del cpv. 1, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'AVS/AI svizzera. I contributi eventualmente versati a detta assicurazione successivamente al trasferimento non fanno del pari sorgere alcun diritto a prestazioni, tuttavia i contributi versati all'AVS possono, BGE 111 V, 3 (8)a domanda, formare oggetto di trasferimento alle assicurazioni italiane al verificarsi di uno degli eventi assicurati secondo la legislazione svizzera. Inoltre, secondo il cpv. 3 della medesima norma, le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata all'art. 1 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.
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b) Per costante giurisprudenza l'interpretazione di un accordo internazionale deve procedere anzitutto dal testo convenzionale. Se il testo è chiaro e se il significato, come risulta dal generale uso della lingua come pure dall'oggetto e dallo scopo della disposizione, non appare privo di senso, non è data interpretazione estensiva o limitativa, a meno che dal contesto o dai materiali si possa con sicurezza dedurre che il testo non corrisponde alla volontà delle parti contraenti (DTF 110 V 106).
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Da una interpretazione letterale dell'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione (la cui retroattività al 1o settembre 1969 ha reso inoperante la limitazione quinquennale dell'istituto del trasferimento dei contributi stabilito dall'art. 23 cpv. 5 Convenzione) risulta che il trasferimento dei contributi della moglie alle patrie assicurazioni sociali esclude il diritto del marito, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia, alla rendita complementare per la moglie e alla rendita di vecchiaia per coniugi (cpv. 1). Inoltre il trasferimento dei contributi comporta per l'assicurato, come pure per i suoi superstiti, decadenza di ogni diritto nei confronti dell'AVS svizzera (cpv. 2). Invero per questa disposizione i cittadini italiani che hanno trasferito i loro contributi alle assicurazioni sociali italiane, così come i loro superstiti, decadono di ogni diritto nei confronti dell'AVS svizzera, le norme convenzionali però nulla dicono sulla BGE 111 V, 3 (9)rendita vedovile della moglie, che da sola abbia trasferito i propri contributi AVS alle assicurazioni sociali italiane. Carente una disposizione positiva in regime convenzionale, ci si deve prevalere della legislazione federale sull'AVS (art. 1 Convenzione).
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c) Secondo la legislazione svizzera di principio l'assegnazione di una rendita vedovile non dipende dal fatto che la moglie abbia contribuito, ma dal fatto che contribuito abbia il marito (art. 23 e art. 33 cpv. 1 LAVS). Considerazione analoga deve essere fatta per la rendita complementare e per quella per coniugi (art. 22bis cpv. 1 e art. 32 cpv. 1 LAVS). Ma mentre la pretesa a rendita complementare e per coniugi è espressamente esclusa in regime convenzionale (art. 1 cpv. 1 Accordo aggiuntivo alla Convenzione), altrettanto non avviene per quella vedovile. Alla luce delle disposizioni della LAVS non si vede motivo di trattare in modo diverso la vedova di un cittadino italiano, la quale non abbia mai contribuito all'AVS svizzera, da quella che invece ha contribuito, magari in misura minima, e che trasferisca i propri contributi AVS alle assicurazioni sociali italiane. La distinzione del rapporto assicurativo della moglie da quello del marito, riferita al versamento di contributi personali previsto dalla LAVS non significa che una volta sciolto il rapporto assicurativo della moglie nei confronti dell'AVS a seguito del trasferimento dei propri contributi, caduco diventi anche quello del marito, da lui creato con il versamento di contributi personali ed inteso a concedergli copertura in caso di vecchiaia, invero ristretta alla rendita semplice e, in caso di morte, a garantire le prestazioni assicurate ai superstiti, quindi anche alla moglie.
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d) Dato quanto precede alla ricorrente, malgrado il trasferimento dei propri contributi AVS alle assicurazioni sociali italiane, deve essere riconosciuto il diritto a rendita vedovile sulla base dei contributi versati all'AVS svizzera dal defunto marito. Si giustifica pertanto l'annullamento del querelato giudizio, della controversa decisione del 26 agosto 1981 e il rinvio degli atti alla Cassa svizzera di BGE 111 V, 3 (10)compensazione per nuova decisione.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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Il ricorso di diritto amministrativo è accolto e sono annullati il querelato giudizio del 2 marzo 1983 e la decisione amministrativa del 26 agosto 1981. Gli atti vengono ritrasmessi alla Cassa svizzera di compensazione perché calcoli la rendita vedovile spettante alla ricorrente e renda una nuova decisione.
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