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Informationen zum Dokument  BGE 104 IV 96  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considerando in diritto:
1. Una serie di disposizioni legali disciplinano i lavori di cost ...
2. Il giudice di prima instanza ha ravvisato la colpa di E. nel f ...
3. Le gru girevoli possono essere manovrate soltanto da gruisti c ...
4. Sarebbe stato in primo luogo compito dell'impresario proibire  ...
5. Da esaminare resta ancora se E. fosse personalmente responsabi ...
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27. Estratto della sentenza del 3 febbraio 1978 nella causa Procuratore pubblico della Giurisdizione sopracenerina c. E.
 
 
Regeste
 
Arbeitsunfall auf einer Baustelle. Fahrlässige Tötung (Art. 117 StGB), Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 StGB). Sorgfaltspflichten des Bauführers.  
2. Die Sorgfaltspflichten des Bauführers bestimmen sich nach den konkreten Umständen. Übt er seine Tätigkeit auf mehreren Baustellen aus und anvertraut er deshalb auf einer dieser Baustellen die Aufgabe, die Arbeiter zu instruieren und direkt zu überwachen, einem erfahrenen und fähigen Mitarbeiter, um dadurch ein Unfallrisiko zu vermeiden, dann kann man ihm nicht vorwerfen, seine Pflichten nicht persönlich erfüllt zu haben. Das schliesst den Vorwurf nicht aus, andere zweckmässige Massnahmen unterlassen zu haben, die die Gefahrensituation beseitigt oder vermindert hätten (E. 5).  
 
Sachverhalt
 
BGE 104 IV, 96 (97)Ritenuto in fatto:
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Una linea elettrica ad alta tensione (16 kV), di proprietà dell'impresa elettrica B., attraversava il cantiere del Nuovo centro scolastico di A. in costruzione nel 1974. In occasione della costruzione della palestra veniva installata in modo fisso, ossia non su binari, una gru a torre alta m 20 e collocata a una distanza BGE 104 IV, 96 (98)di m 21 dalla linea aerea. Il braccio girevole della gru era della lunghezza di m 27, di guisa che esso poteva oltrepassare, sovrastandola di m 10, la linea elettrica.
2
Nel tardo pomeriggio del 4 luglio 1974 il gruista aveva lasciato il cantiere all'ora solita, anticipata su quella della fine del lavoro degli altri dipendenti. Allo scopo di trasportare tavole di legno sul luogo di costruzione della palestra, il muratore C. si poneva di propria iniziativa al posto di manovra della gru. Da terra, il muratore D. gli segnalava la posizione del gancio della gru rispetto alla linea elettrica. Scaricati i pannelli, C. si disponeva a manovrare per riportare nella posizione primitiva il braccio della gru. Avendogli D. fatto segno di fermare il carrello della gru perché i cavi da esso penzolanti si stavano avvicinando troppo ai conduttori, C. effettuava la corrispondente manovra. In seguito al brusco arresto del carrello, uno dei cavi andava a toccare un conduttore in tensione, e vi rimaneva agganciato. Resosi conto del pericolo, ma non della sua origine e dei suoi effetti, D. gridava e correva al quadro di distribuzione di energia del cantiere, dove disinnestava la spina del cavo d'alimentazione della gru. Al momento in cui procedeva al disinnesto, veniva folgorato, essendosi scaricata su di lui l'energia proveniente dalla linea d'alta tensione che sino ad allora s'era scaricata al suolo grazie al conduttore di protezione dell'impianto elettrico a bassa tensione della gru: interrotta l'alimentazione elettrica a bassa tensione della gru, era infatti stato interrotto anche il conduttore di protezione della medesima, di guisa che la corrente proveniente dalla linea ad alta tensione s'era venuta a trovare in contatto con tutte le masse metalliche della gru e quindi anche con l'involucro metallico della spina del cordone di alimentazione afferrato da D.
3
Il competente Procuratore pubblico formulava atto di accusa nei confronti dell'architetto E., quale direttore dei lavori, e di F., quale esecutore delle opere, nonché nei confronti di due dipendenti dell'impresa elettrica.
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Il giudice di prima istanza dichiarava i quattro imputati colpevoli di omicidio colposo; riconosceva E. e F. colpevoli altresì di violazione delle regole dell'arte edilizia, per aver fatto montare e usare una gru in prossimità di una linea elettrica, trascurando per negligenza le regole dell'arte. E. era condannato ad una multa di Fr. 500.-, F. a dieci giorni di arresto, con la sospensione condizionale della pena detentiva.
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BGE 104 IV, 96 (99)Ad eccezione di F., tutti gli imputati insorgevano contro la loro condanna avanti Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP), la quale accoglieva il loro gravame e li proscioglieva.
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Il Procuratore pubblico ha impugnato dinnanzi al Tribunale federale con ricorso per cassazione la sentenza della CCRP, chiedendo che sia annullata e che la causa sia rinviata alla CCRP perché, tra l'altro, riconosca E. colpevole di omicidio colposo e di violazione delle regole dell'arte edilizia.
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Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha rinviato la causa all'autorità cantonale competente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
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Considerando in diritto:
 
1. Una serie di disposizioni legali disciplinano i lavori di costruzione, e, tra l'altro, anche l'impiego di gru in prossimità di linee elettriche. L'art. 18 dell'ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione, dell' 8 agosto 1967 (RS 832.311.141), prescrive che le linee e le installazioni elettriche che si trovano nella zona di lavoro devono essere perfettamente isolate o protette accuratamente in altro modo contro contatti accidentali. I lavori non devono essere iniziati prima che dette misure di lavoro siano state prese. Il proprietario delle installazioni elettriche va avvisato tempestivamente affinché possa prendere le necessarie misure di protezione o dare il permesso di eseguirle. L'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell'uso di gru e di apparecchi di sollevamento, del 22 giugno 1951 (RS 832.312.15), specifica, con riferimento all'impiego di gru e apparecchi similari, che le condutture elettriche che passano in vicinanza del cantiere devono essere accuratamente isolate oppure protette in modo da evitare qualsiasi contatto fortuito. I proprietari delle condutture elettriche devono essere avvisati tempestivamente affinché possano prendere le misure di sicurezza necessarie prima dell'inizio dei lavori.
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L'art. 20 della stessa ordinanza del 22 giugno 1951 prescrive che le gru girevoli devono essere azionate da manovratori sicuri, esenti da infermità corporali notevoli, dotati di grande prontezza di decisione e di reazione, in possesso delle necessarie conoscenze tecniche. I candidati manovratori devono aver BGE 104 IV, 96 (100)compiuto il tirocinio di fabbro, meccanico, montatore o macchinista o aver assolto al minimo un anno di pratica come meccanico di cantiere. Prima di poter azionare indipendentemente una gru girevole, essi devono aver lavorato al minimo quattro settimane come aiutanti al servizio della gru (caricatori, segnalatori, ecc.) per impratichirsi nell'uso dell'impianto, nella valutazione dei carichi e nel loro attacco; essi devono aver imparato a fondo, durante sei giorni al minimo e sotto la sorveglianza di un conducente provetto, il funzionamento e la manutenzione di una gru girevole.
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Secondo l'art. 22 dell'ordinanza del 22 giugno 1951, il manovratore deve vedere direttamente le stazioni di carico e scarico. In caso di spostamenti del carico, eseguiti in modo che il manovratore non possa vederli dalla cabina, un uomo appositamente designato gli trasmette gli ordini necessari mediante segnali ottici o acustici.
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Le "Direttive concernenti l'impiego di gru e macchine edili e del genio civile in prossimità di linee elettriche" dell'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni, del maggio 1970, contengono inoltre norme complementari concernenti l'utilizzazione di una gru in prossimità di linee elettriche, le misure di sicurezza e le istruzioni da impartire al personale.
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Nella fattispecie sono state inoltre dichiarate parti integranti del contratto tra il committente (Comune di A.) e l'architetto, rispettivamente l'impresario, le "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" della Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti (norme SIA; in particolare, le norme n. 118). L'art. 19 cpv. 2 di tali norme delimita nel modo seguente le responsabilità della direzione dei lavori da quelle dell'impresario per quanto concerne lavori da eseguire in prossimità di condutture, di linee elettriche ecc.: tali lavori "devono essere condotti con tutta la cura necessaria.)... L'impresario deve vegliare alla stretta osservanza delle prescrizioni usuali o appositamente stabilite per il caso concreto. La direzione dei lavori si procurerà all'uopo tutte le informazioni possibili e informerà l'impresario dei particolari di cui avrà potuto avere conoscenza..."
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2. Il giudice di prima instanza ha ravvisato la colpa di E. nel fatto che egli non aveva imposto all'impresa, la quale continuava a lavorare senza opere di prevenzione, almeno l'istruzione BGE 104 IV, 96 (101)precisa del personale. Secondo tale giudice, E., quale direttore dei lavori, avrebbe dovuto controllare se il personale qualificato per manovrare la gru fosse stato adeguatamente istruito e se fosse stato fatto un preciso divieto agli altri operai di usare la macchina in quelle circostanze sempre più pericolose.
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Nel proprio ricorso per cassazione al Tribunale federale il Procuratore pubblico riprende tali argomenti. Egli rileva che a E. incombeva il compito di vigilare sull'esecuzione della construzione e che in particolare doveva provvedere a che fossero osservate le prescrizioni di polizia edilizia e le norme di sicurezza. L'aver delegato la direzione dei lavori, conformemente a quanto convenuto con il committente (il Comune di A.), al proprio collaboratore G., non lo liberava dalla sua responsabilità. Né potevano liberarlo le inesatte e rassicuranti informazioni date dal rappresentante dell'impresa elettrica agli operai del cantiere, o il fatto d'ignorare che l'impresa non era intervenuta con precisi ordini per evitare l'impiego imprudente della gru.
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Si contesta pertanto a E. soltanto di non aver adeguatamente istruito il personale di manovra della gru e di non aver chiaramente ed esplicitamente proibito agli altri operai di utilizzarla.
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3. Le gru girevoli possono essere manovrate soltanto da gruisti che adempiono le condizioni di cui all'art. 20 della citata ordinanza del 22 giugno 1951. Ne segue che alle altre persone è vietato di far azionare tali gru. Ciò vale in particolare allorquando debbano eccezionalmente essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche. Prima e durante tali lavori il personale (conducenti e aiutanti, ecc.) deve essere reso attento sui pericoli esistenti e sulle misure di sicurezza da osservare (v. n. 5.1 Direttive dell'INSAI concernenti l'impiego di gru e macchine edili e del genio civile in prossimità di linee aeree, del maggio 1970). Queste cautele s'impongono ancor più imperiosamente laddove, come nella fattispecie, non siano state adottati i provvedimenti di sicurezza che sogliono entrare in considerazione in primo luogo, quali l'interruzione della corrente, lo spostamento della linea elettrica, l'isolazione di quest'ultima, la limitazione del raggio d'azione della gru o l'allestimento di palizzate di protezione. Con ragione il giudice di prima istanza ne ha dedotto che l'utilizzazione della gru doveva essere espressamente e chiaramente proibita al personale non qualificato per la sua manovra. Un tale divieto assoluto avrebbe con alta probabilità BGE 104 IV, 96 (102)impedito, secondo quanto insegna l'esperienza, l'infortunio occorso.
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4. Sarebbe stato in primo luogo compito dell'impresario proibire al personale non qualificato di utilizzare la gru. L'impresario F. è stato punito per tale omissione ed ha con ragione accettato la condanna pronunciata dal giudice di prima istanza. Anche la direzione dei lavori era tuttavia tenuta a vigilare a che le norme di sicurezza fossero osservate. Essa avrebbe dovuto accertare se l'impresa avesse effettivamente vietato alle persone non qualificate di manovrare la gru e se tale divieto fosse rispettato. Ciò risulta già dall'art. 229 CP, il quale punisce chiunque "dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura le regole riconosciute dell'arte e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle personne" (DTF 101 IV 31; F. BENDEL, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei Verletzung von Regeln der Baukunde, tesi Ginevra 1960, pag. 44). Lo studio d'architettura Fratelli E. aveva assunto la direzione dei lavori con il contratto del 19 ottobre 1971 e s'era inoltre assoggettato in particolare all'art. 19 delle norme SIA.
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Il concorso di colpa dell'impresario e della vittima dell'infortunio non esclude la colpa della direzione dei lavori. Quest'ultima deve precisamente vigilare all'osservanza delle misure di sicurezza. Trattasi di una duplice cautela, di guisa che la direzione dei lavori non può contare ciecamente sul fatto che l'impresario abbia già adottato le misure prescritte. Nel ritenere che E. "poteva presumere che F. fosse intervenuto con precisi ordini ai suoi operai per evitare almeno che la gru venisse manovrata da inesperti", il giudice di prima istanza non si è limitato ad accertare un fatto. È una questione di diritto se la direzione dei lavori potesse nelle concrete circostanze reputare, senza incorrere in negligenza, che l'impresario avesse già adottato le misure necessarie. Il giudice di prima istanza non ha d'altronde attribuito al proprio convincimento un senso assoluto sotto il profilo giuridico, tanto è vero che esso gli è servito soltanto per attenuare la pena in ragione di un minor grado di colpa.
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5. Da esaminare resta ancora se E. fosse personalmente responsabile della negligenza che ha consentito ad operai non qualificati di manovrare la gru e di dar cosi luogo all'infortunio. Tale responsabilità non può sgorgare dal solo fatto d'aver sottoscritto il contratto a nome dello Studio di architettura BGE 104 IV, 96 (103)Fratelli E. (che sembra essere una società a nome collettivo). Determinante è invece la concreta ripartizione delle responsabilità per la direzione dei lavori nel Nuovo centro scolastico di A. Il ricorrente fa valere d'essere stato autorizzato a delegare la direzione dei lavori a G., sperimentato tecnico edile della ditta. Così era stato effettivamente convenuto anche nel contratto con il Comune di A. (nella lettera di quest'ultimo del 20 marzo 1973 si dice espressamente: "... affidare la direzione dei lavori al vostro studio, alla condizione che venga preposto alla sorveglianza il vostro signor G."). Una tale delegazione della direzione dei lavori era certamente consentita, nella misura in cui essa fosse attribuita ad una persona idonea e che questa fosse stata debitamente istruita e controllata. In quanto il titolare della ditta non sia in grado di sorvegliare personalmente sul posto i lavori, egli è invero costretto a delegare le sue funzioni. Ciò non toglie che G. rimanesse dipendente di E., con la conseguenza che questi non era, come esattamente rilevato dalla CCRP, liberato in ogni caso dalle sue responsabilità. Rimaneva infatti a suo carico l'obbligo di provvedere con la dovuta diligenza alla scelta, all'istruzione e alla sorveglianza del suo dipendente. Tale obbligo di disporre le misure di sicurezza necessarie non poteva essere escluso contrattualmente, essendo fondato sul diritto pubblico. La scelta di G. quale direttore locale dei lavori non si presta a critica, né ha fatto oggetto d'alcuna censura. Il giudice di prima istanza ha invece ritenuto decisivo ai fini della colpevolezza di E. che questi non solo avrebbe dovuto riconoscere, ma aveva anche concretamente riconosciuto il rischio straordinario constituito dall'utilizzazione della gru in prossimità della linea elettrica non protetta. La questione litigiosa è se egli abbia fatto tutto ciò che poteva da lui ragionevolmente pretendersi per ridurre, nei limiti del possibile, tale rischio. Per risolvere questo punto occorre considerare la situazione concreta in cui E. si trovava, e non da ultimo la sua posizione nell'esecuzione dell'opera. La difesa aveva già rilevato in prima istanza che tale sua posizione al vertice lo dispensava dal dover accertarsi personalmente se tutte le misure di sicurezza fossero effettivamente osservate sul posto. Il giudice di prima istanza ha disatteso tale argomentazione, ritenendo che l'entità del rischio fosse tale da giustificare un intervento personale di E.; la sua particolare posizione gli è in quella sede soltanto valso il riconoscimento di un grado attenuato di colpevolezza.
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BGE 104 IV, 96 (104)L'autorità di seconda istanza ha assolto E., considerando che le misure preventive incombevano in primis all'impresario e che E. poteva presumere che questi vi avesse provveduto. Come si è visto sopra, gli obblighi dell'impresario non possono esonerare la direzione dei lavori dalla propria responsabilità. Resta, per converso, da accertare se, e in caso affermativo in quale misura, E. abbia personalmente omesso di adottare le provvidenze che le circostanze richiedevano da lui in ragione del rischio da lui riconosciuto, secondo quanto accertato in modo vincolante dal giudice di prima istanza. Al riguardo né la sentenza impugnata, né quella di prima grado contengono elementi sufficienti per stabilire se E. sia nella fattispecie concreta venuto meno in modo penalmente rilevante ai suoi doveri di direttore dei lavori, tenuto conto della delega, indubbiamente lecita, da lui effettuata nella persona di G. Certo appare soltanto che nella situazione concreta non poteva ragionevolmente pretendersi da E. che vigilasse personalmente sull'osservanza, da parte degli operai non autorizzati del cantiere, del divieto di utilizzare la gru. Tale compito di vigilanza non incombeva a lui, bensì alla persona che dirigeva effettivamente sul posto i lavori. L'autorità cantonale competente, a cui la causa è da rinviare su questo punto ai sensi dell'art. 277 PP, dovrà invece accertare, nei limiti consentiti dalla procedura cantonale, se egli abbia omesso di predisporre altre ragionevoli cautele idonee a prevenire il rischio di contatti tra la gru e la linea elettrica.
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