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Informationen zum Dokument  BGE 109 II 112  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considerando in diritto:
2. L'art. 128 n. 3 CO istituisce una prescrizione quinquennale pe ...
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27. Estratto della sentenza del 12 aprile 1983 della I Corte civile nella causa Bernasconi e litisconsorti c. Medici (ricorso per riforma)
 
 
Regeste
 
Nichtanwendbarkeit der fünfjährigen Verjährungsfrist (Art. 128 Ziff. 3 OR) auf die Forderung des Bauunternehmers.  
 
Sachverhalt
 
BGE 109 II, 112 (112)A.- Angelo, Ida ed Eliana Bernasconi hanno affidato alla ditta Oreste Medici & Figli, con contratto del 3 marzo 1967, la costruzione di una villa di due appartamenti sulla particella n. 331 BGE 109 II, 112 (113)di Morbio Inferiore. La ditta ha eseguito l'opera ed emesso il 18/24 luglio 1968 una liquidazione totale di Fr. 194'369.05. I committenti hanno versato acconti - di cui l'ultimo in data 20 ottobre 1969 - per complessivi Fr. 169'000.--. Il 10 ottobre 1979 la ditta appaltatrice ha fatto notificare a ognuno dei committenti un precetto esecutivo per la rimanenza di Fr. 25'369.05; i destinatari hanno interposto opposizione.
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B.- Adito dalla ditta Oreste Medici & Figli, il Pretore di Mendrisio-Sud ha accolto il 6 ottobre 1981 l'eccezione pregiudiziale sollevata dai committenti, che sostenevano la prescrizione del credito. Il 17 novembre 1982 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, statuendo sull'impugnazione della ditta attrice, ha annullato la sentenza del Pretore e respinto l'eccezione dei convenuti.
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C.- Angelo Bernasconi, Ida Jaeger ed Eliana Untersee (nate Bernasconi) sono insorti al Tribunale federale con un ricorso per riforma in cui chiedono la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio di primo grado. La ditta Oreste Medici & Figli propone di respingere il ricorso. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e ha confermato la sentenza impugnata.
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Considerando in diritto:
 
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a) Le intenzioni del legislatore, desumibili dal messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 1879 (FF edizione francese, 1880 I pag. 115 segg.), erano quelle di sottoporre a breve prescrizione i crediti poggianti su contratti sinallagmatici per cui è d'uso una rapida esecuzione e per i quali non si redige generalmente un contratto scritto né si conserva a lungo una ricevuta. Questa concezione partiva dall'idea che, ove il creditore tardasse a rivolgersi all'autorità giudiziaria, era lecito dedurne ch'egli fosse stato pagato secondo l'uso. Il messaggio aggiunge BGE 109 II, 112 (114)altresì che, se si fosse consentito al creditore di attendere dieci anni per incassare una pretesa siffatta, il debitore forse non sarebbe più stato in grado di provare eventuali eccezioni, seppure fondate (loc.cit., pag. 156 e 157; DTF 98 II 186 consid. 3b; VAUCHER, La prescription des actions des artisans pour leur travail, in: JdT 1963 I pag. 230 segg.).
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Considerata l'evoluzione degli usi commerciali, delle pratiche e della tecnica dall'epoca in cui il Consiglio federale si è espresso sul tema della prescrizione, è evidente che la sola "ratio legis" cui s'è alluso non permette di elaborare un criterio soddisfacente per definire le "azioni per lavori d'artigiani". Gioverà osservare, per altro, che il testo dell'art. 128 n. 3 CO non è stato modificato - per quanto riguarda i crediti degli artigiani - dalla riforma legislativa del 25 giugno 1971 (cfr. RU 1971 pag. 1499 con RU 1911 pag. 410), né il Tribunale federale, finora, ha avuto modo di pronunciarsi direttamente sul problema e di precisare a quali condizioni un credito derivante da un contratto d'appalto costituisca un lavoro d'artigiano nel senso dell'art. 128 n. 3 CO. La Corte di giustizia del Canton Ginevra - riferendosi all'esauriente studio di VAUCHER (già menzionato) - ha ravvisato a giusta ragione che, a parte le nozioni comunemente ammesse circa il lavoro d'artigiani (richiamate da VAUCHER a pag. 232), la controversia riguarda la questione di sapere, in sostanza, se il lavoro d'artigiano dipenda dalla natura dell'opera o dalla persona dell'appaltatore (SJ 1970 pag. 122 segg.).
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b) Per BECKER (Berner Kommentar, edizione 1941, nota 9 ad art. 128 CO) l'art. 128 n. 3 CO non si àncora al concetto d'artigiano come tale, ma a quello di lavoro artigianale ("Handwerksarbeit"). La norma non crea dunque un diritto speciale per determinate persone, ma per determinati rapporti giuridici. La riduzione del termine di prescrizione ordinaria favorirebbe poi i grossi creditori a detrimento degli altri, il che sarebbe contrario alle tendenze politiche del nostro diritto. Decisiva risulta, perciò, la natura della prestazione, e sotto questo profilo l'opera dell'imprenditore edile non appare di natura artigianale.
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Edouard BÉGUELIN (in: FJS n. 814, pag. 4) è di diverso avviso: a mente sua il concetto di "azioni per lavori d'artigiani" riposa non tanto sul carattere della pretesa, quanto sulla persona del creditore che, essendo generalmente di condizione modesta e avendo bisogno del proprio guadagno per vivere, non fa credito di lunga durata. Lo stesso punto di vista si ritrova in una sentenza inedita del Tribunale federale del 21 marzo 1921, BGE 109 II, 112 (115)accennata nel JdT 1936 I pag. 388 seg.
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Di massima gli autori esaminano solo sommariamente la nozione di credito per lavoro d'artigiani. Nondimeno la maggioranza degli stessi riconosce che il credito dell'imprenditore edile ("Bauunternehmer", "Baumeister" oppure semplicemente "Unternehmer") sfugge al breve termine di prescrizione previsto dall'art. 128 n. 3 CO (VON BÜREN, Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, pag. 425; BUCHER, Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, pag. 399; OSER/SCHÖNENBERGER in: Zürcher Kommentar, 2a edizione, nota 7 ad art. 128 CO; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des schweizerischen OR, vol. II, pag. 215 nota 42). Altri autori sostengono opinioni del tutto contrarie (GAUTSCHI in: Berner Kommentar, 2a edizione, nota 18c ad art. 371 CO; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, pag. 652/653): per questi ultimi il credito dell'imprenditore edile soggiace senza dubbio all'art. 128 n. 3 CO. VAUCHER da parte sua giunge a una soluzione differenziata, consistente nell'appurare in primo luogo il carattere artigianale dell'impresa e, in caso affermativo, il tipo di lavoro svolto, che non deve esulare dal quadro di una normale attività d'artigiano (op.cit., pag. 236/237).
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Il Tribunale federale, come detto, non ha mai vagliato direttamente l'applicazione dell'art. 128 n. 3 CO al credito dell'imprenditore edile. Tuttavia, pronunciandosi sulla prescrizione dell'onorario d'architetto, il Tribunale federale ha espresso qualche considerazione d'ordine generale nella citata sentenza del 1921 e si è rapportato, più in particolare, all'ipotesi del costruttore edile in DTF 98 II 184. Il Tribunale federale si è chiesto allora se l'art. 128 n. 3 CO non dovesse essere interpretato in modo così restrittivo da non applicarsi al credito dell'imprenditore verso il committente per la costruzione di un immobile, ma unicamente ai crediti degli artigiani per l'esecuzione di cose mobili o altre realizzazioni che la giurisprudenza non qualifica alla stregua di costruzioni immobiliari giusta l'art. 371 cpv. 2 CO (consid. 3b; cfr. anche DTF 93 II 242). La medesima sentenza respinge la generalizzazione sostenuta da GAUTSCHI, sottolineando che non tutti gli imprenditori sono artigiani e che l'art. 128 n. 3 configura un'eccezione alla disposizione generale dell'art. 127 CO.
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c) VAUCHER afferma con pertinenza che il lavoro artigianale si distingue per il predominio dell'attività manuale (del mestiere, BGE 109 II, 112 (116)della destrezza tecnica, del gioco di mano) sulla produzione di serie, sull'elemento intellettuale o scientifico, sullo spirito d'organizzazione o il compito amministrativo. Ora, nella costruzione di una casa ancorché modesta l'attività propriamente manuale e tecnica è dominata - o quanto meno equilibrata - da un importante contributo intellettuale, organizzativo e amministrativo indispensabile per l'edificazione corretta e razionale del fabbricato. Simile costruzione, sia essa compiuta da un solo imprenditore o da un'impresa generale facente capo a subappaltatori che forniscono - a loro turno - prestazioni d'artigiano, non può essere equiparata a un lavoro artigianale. Ne discende che il credito dell'imprenditore per la costruzione di una casa non va soggetto alla prescrizione quinquennale dell'art. 128 n. 3 CO. Merita piena conferma, quindi, l'orientamento giurisprudenziale prospettato nella sentenza DTF 98 II 187 /188.
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Le tesi di GAUTSCHI e SPIRO, per converso, non possono essere seguite già per il fatto che una generale assimilazione dell'imprenditore edile all'artigiano non risponde alla sistematica della legge, la quale opera una distinzione esplicita (art. 837 cpv. 1 n. 3, art. 839 segg. CC). Quanto al proposito - giustificato o meno - di porre su un piano d'uguaglianza imprenditori edili e altri creditori contemplati dall'art. 128 n. 3 CO, si deve osservare ch'esso solo non consente "de lege lata" l'interpretazione estensiva di un'eccezione alla disciplina generale dell'art. 127 CO; né la complessità di stabilire un preciso criterio di distinzione fra artigiani e imprenditori legittima la soppressione di una differenza che emerge dal testo stesso della legge.
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In concreto la corte cantonale ha sottoposto rettamente il credito controverso - che rappresenta il prezzo d'una costruzione immobiliare - all'art. 127 e non all'art. 128 n. 3 CO. In queste circostanze non occorre esaminare se, come ritiene VAUCHER, per applicare l'art. 128 n. 3 CO sia necessario pure un secondo requisito concernente la persona del creditore. Tale questione può pertanto restare indecisa.
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