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Informationen zum Dokument  BGE 122 I 201  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Dai considerandi:
3. a) I ricorrenti affermano in sostanza che la motivazione del T ...
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27. Estratto della sentenza 22 febbraio 1996 della I Corte di diritto pubblico nella causa Annamaria Mazzuchelli e Consorti contro Comune di Viganello e Tribunale cantonale amministrativo (ricorso di diritto pubblico)
 
 
Regeste
 
Art. 4 BV; Verzicht auf Enteignung; Kosten- und Entschädigungsfolgen.  
 
Sachverhalt
 
BGE 122 I, 201 (201)Il Comune di Viganello ha fatto aprire davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina (TE) una procedura espropriativa per l'acquisto di 902 m2 della particella n. 153 RFD in comproprietà tra Annamaria Mazzuchelli, Clara Mazzuchelli, Pia Goldschalk, nata Mazzuchelli, e Sandro Mazzuchelli (gli espropriati o i ricorrenti), da destinare a magazzino comunale. Il 25 marzo 1993 il TE ha respinto l'opposizione degli espropriati.
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Contro questa decisione gli espropriati sono insorti al Tribunale cantonale amministrativo (TCA). Con lettera del 31 gennaio 1994, il Comune di Viganello ha comunicato al TCA che, avendo deciso di acquistare un'altra particella, esso ritirava formalmente la procedura avente per oggetto l'espropriazione parziale della particella n. 153 RFD. Il 29 luglio 1994 gli espropriati hanno avviato davanti al TE una procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 7 della legge ticinese di espropriazione (LCEspr), chiedendo, tra l'altro, un indennizzo di fr. 45'000.-- per le spese di patrocinio sopportate durante il procedimento.
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BGE 122 I, 201 (202)Nel frattempo, il 22 luglio 1994, il giudice delegato del TCA ha invitato gli espropriati a desistere, proponendo lo stralcio delle cause pendenti senza aggravio di spese e tasse di giustizia, compensate le ripetibili. Gli espropriati si sono opposti ed hanno chiesto al Tribunale di emanare il relativo giudizio. Con sentenza del 23 dicembre 1994, il TCA ha stralciato dai ruoli i ricorsi, poiché divenuti privi di oggetto (dispositivo n. 1). Le spese processuali sono state poste a carico dei ricorrenti in ragione di 3/4 e del Comune per 1/4. I ricorrenti sono stati inoltre condannati a versare ripetibili al Comune.
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Gli espropriati sono insorti al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico.
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Dai considerandi:
 
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b) Le critiche dei ricorrenti sono fondate. In effetti, il TCA ha tralasciato di valutare le particolarità della procedura di espropriazione che viene di regola aperta a domanda e nell'interesse dell'espropriante e l'espropriato vi è coinvolto indipendentemente dalla sua volontà (v. DTF 111 Ib 98 consid. c). Ora, nel caso in cui - come in concreto - l'intera procedura venga meno per la rinuncia all'espropriazione, non v'è alcun spazio per l'esame retrospettivo delle probabilità di esito favorevole di un eventuale ricorso. In altre parole, qualora l'espropriante decida per una libera scelta di rinunciare all'esproprio, esso è parte desistente e come tale deve sopportare spese e ripetibili, di guisa ad una qualsiasi altra parte soccombente. Del resto, questa soluzione è coerente con l'art. 7 cpv. 3 LCEspr, che prevede l'obbligo dell'ente espropriante di rifondere le spese in caso di rinuncia all'espropriazione. Se il TCA condanna, come in realtà ha fatto, i proprietari a pagare spese e ripetibili, esso si pone in contrasto con il suddetto principio ancorato nella legge. È d'altra parte escluso che in una nuova procedura fondata sull'art. 7 LCEspr i ricorrenti possano validamente chiedere la rifusione delle spese e ripetibili alle quali sono stati condannati con una sentenza cresciuta in giudicato dopo la rinuncia all'espropriazione.
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Discende da queste considerazioni che la decisione impugnata non è solo sbagliata, ma è insostenibile e quindi arbitraria.
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