VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGE 113 Ia 463  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Regeste
Sachverhalt
Dai considerandi:
3. Con l'inserimento dei fondi in una zona di attrezzature pubbli ...
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
68. Estratto della sentenza 16 dicembre 1987 della I Corte di diritto pubblico nella causa Patriziato di Carasso c. Comune di Bellinzona, Consiglio di Stato e Gran Consiglio del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
 
 
Regeste
 
Art. 22ter BV; Zuweisung von Grundstücken in die Zone für öffentliche Bauten.  
2. Diese Voraussetzung muss, bei Fehlen entsprechender kantonaler Bestimmungen, auch erfüllt sein, wenn der betroffene Grundeigentümer eine öffentlichrechtliche Körperschaft ist (E. 3c).  
 
Sachverhalt
 
BGE 113 Ia, 463 (463)Il Patriziato di Carasso è proprietario dei fondi ni. 470 e 598, 3006 e 3007 nel Comune di Bellinzona, inseriti dal piano regolatore in una zona di attrezzature pubbliche. Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio hanno confermato il vincolo. Il Patriziato di Carasso è insorto con ricorso di diritto pubblico, accolto dal Tribunale federale.
1
 
Dai considerandi:
 
2
BGE 113 Ia, 463 (464)Controversa è soltanto la dimostrazione di un sufficiente interesse pubblico a creare una zona di questa natura sulle particelle qui esaminate.
3
a) In base alla giurisprudenza del Tribunale federale l'interesse pubblico per una limitazione della proprietà, e segnatamente per una soppressione delle facoltà edificatorie private com'è quella che deriva dall'assegnazione di un terreno ad una zona per opere e impianti di uso comune, può anche risiedere in bisogni futuri della collettività. Occorre però, come questo Tribunale ha ribadito più volte, pur nel rispetto delle circostanze locali (DTF 112 Ia 316/317 e rimando), che l'organo delegato alla pianificazione indichi con la massima esattezza possibile il fine perseguito e che la previsione formulata abbia una certa verosimiglianza di avverarsi (DTF 103 Ia 187 consid. 3b e rinvii, specialmente DTF 102 Ia 369 consid. 3; riferita a una misura analoga nel Cantone Ticino sentenza inedita Magni del 1o ottobre 1986, consid. 3b).
4
b) Il ricorrente contesta che il Comune di Bellinzona abbia mai chiarito lo scopo di pubblica utilità cui debbono essere asservite le particelle ni. 470 e 598, 3006 e 3007. L'appunto è corretto: solo il Consiglio di Stato nella sua risoluzione del 18 maggio 1977 accenna in modo del tutto generico ad attrezzature sportive, di ristoro e per il gioco. Per il resto Municipio e autorità cantonali hanno fatto laconicamente allusione a trattative che dovrebbero ancora svolgersi fra il Comune e il Patriziato. Nelle motivazioni assunte dal Gran Consiglio per respingere il ricorso si nota inoltre che in sostanza i fondi litigiosi sono poco adatti per creare una zona abitativa o industriale. Davanti all'ultima istanza cantonale il Municipio ha aggiunto che un esito positivo dei negoziati in corso poteva giustificare una variante del piano regolatore per stabilire la destinazione e l'uso delle superficie. Ancora davanti al Tribunale federale il Municipio espone soltanto che nel caso di un interesse pubblico prevalente entrerebbe in considerazione una modifica del piano regolatore e ammette che la riuscita delle trattative fra le parti costituisce un presupposto fondamentale a questo fine.
5
c) In tali circostanze, a norma dei principi sopraccitati, non è sufficientemente dimostrato l'interesse pubblico che il Comune di Bellinzona persegue con l'attribuzione dei fondi litigiosi a una zona di impianti comuni. Manca la necessaria e precisa indicazione del bisogno collettivo che serve a legittimare l'istituzione di una simile area. Quest'esigenza dev'essere rispettata anche nei riguardi BGE 113 Ia, 463 (465)del Patriziato, corporazione autonoma di diritto pubblico, alla stessa maniera in cui vale nei confronti del cittadino (si veda al proposito DTF 103 Ia 187 consid. 3b): infatti non appare né è sostenuto che la relativa legge organica o altre disposizioni dell'ordinamento cantonale prevedano di adibire a scopi pubblici la proprietà fondiaria del Patriziato, suo malgrado oppure a condizioni diverse. Se il Comune dichiara che intende stabilire la destinazione concreta degli immobili solo in una variante del piano regolatore ancora da emanare, esso riconosce implicitamente che oggi questo scopo non è definito. In conseguenza l'interesse dell'ente pubblico all'impugnata misura pianificatoria non è sufficientemente provato, e questa viola la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost.
6
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).