BGer 6B_1064/2018
 
BGer 6B_1064/2018 vom 16.11.2018
 
6B_1064/2018
 
Sentenza del 16 novembre 2018
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jametti,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Patrizia Vitulano,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (abuso di autorità, diffamazione, ecc.),
ricorso contro la sentenza emanata il 14 settembre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.153).
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Il 1° agosto 2017 A.________ ha acceso un fuoco, su un fondo confinante alla sua abitazione, allo scopo di bruciare diversi cespugli di rovi e sterpaglie secche. Sul posto sono giunti i pompieri e un numero imprecisato di agenti di polizia cantonale, allarmati da terzi. Nei confronti di A.________ è stata poi avviata una procedura di contravvenzione "per aver bruciato scarti vegetali senza la regolare autorizzazione", sfociata nel decreto del 27 novembre 2017 con cui il Municipio di X.________ gli ha inflitto una multa di fr. 200.--. Il decreto non è stato impugnato ed è cresciuto in giudicato. In seguito, l'Ufficio cantonale della difesa contro gli incendi ha posto a carico di A.________ l'importo di fr. 342.70 afferente "le spese di spegnimento dell'incendio del 01 agosto 2017".
2. In relazione a questi fatti, il 14 aprile 2018 A.________, sua moglie e sua figlia hanno inoltrato un esposto penale per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria, abuso di autorità e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. Il 6 giugno 2018 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine a tutte le ipotesi di reato. A.________, sua moglie e sua figlia hanno contestato tale decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con sentenza del 14 settembre 2018, ha respinto il relativo reclamo per quanto ricevibile.
In breve la CRP ha ritenuto che, in merito ai reati contro l'onore imputati al "Comune di X.________", l'esposto penale appariva tardivo con riguardo agli scritti e ai decreti comunali intimati prima del 14 gennaio 2018 e per quelli posteriori non rappresentava una valida querela, perché non designava le persone responsabili degli specifici organi comunali, nonostante in calce a ciascun documento avessero apposto il loro nome e la loro firma. Per quanto concerne gli ignoti agenti di polizia, la CRP ha rilevato che né dall'esposto con i relativi allegati né dal reclamo risultavano quali espressioni lesive dell'onore sarebbero state da loro proferite e a chi, con la conseguente impossibilità di stabilire l'eventuale realizzazione dei presupposti del reato di diffamazione, piuttosto che di quello di calunnia oppure ancora di ingiuria, precisando comunque che il solo fatto di accompagnare A.________ al posto di polizia per procedere al suo interrogatorio non configura alcuna lesione dell'onore. Riguardo all'ipotizzato abuso di autorità, rispettivamente alla pretesa falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, la Corte cantonale ha dapprima osservato che tali eventuali reati possono aver danneggiato in via diretta unicamente A.________, lui solo potendo quindi vedersi riconoscere i diritti di accusatore privato e con essi la legittimazione a interporre reclamo, legittimazione che è stata quindi negata alla moglie e alla figlia. Nel merito ha rilevato l'assenza di indizi di reato a carico degli ignoti agenti di polizia cantonale.
3. Con scritto del 20 ottobre 2018, inviato al Tribunale penale federale e da questo trasmesso per competenza al Tribunale federale, A.________ inoltra un ricorso in materia penale e costituzionale, postulando l'annullamento del giudizio della CRP, nonché del decreto di non luogo a procedere e il rinvio dell'incarto al pubblico ministero per nuova decisione. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4. Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 144 II 184 consid. 1).
4.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato su ricorso (art. 80 LTF). La via del ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è dunque aperta.
4.2. Oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale federale è unicamente la sentenza della CRP, quale autorità di ultima istanza cantonale (v. art. 80 LTF). Nella misura in cui nel gravame vengono criticate altre decisioni, quali il decreto di non luogo a procedere o il decreto di multa, le relative censure, a prescindere dalla legittimazione ricorsuale, risultano d'acchito inammissibili, in quanto esulano dall'oggetto di esame in questa sede.
4.3. Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). La norma riconosce espressamente questo interesse all'accusatore privato, purché la decisione impugnata possa influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).
Indipendentemente dalla legittimazione dell'accusatore privato a contestare il merito della vertenza, la giurisprudenza gli riconosce la possibilità di censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata, richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (DTF 138 IV 78 consid. 1.3). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).
4.3.1. Per reati pretesamente imputati a membri di enti pubblici, l'insorgente non può fondare la sua legittimazione a ricorrere in materia penale sulla sua veste di accusatore privato. Egli infatti non può avanzare alcuna pretesa di natura civile nei confronti degli ignoti agenti di polizia cantonale, né nei confronti del "Comune di X.________", essendo le sue eventuali pretese, a cui peraltro in urto con l'art. 42 LTF nemmeno accenna nel suo gravame (DTF 141 IV 1 consid. 1.1), fondate sul diritto pubblico. Infatti nel Cantone Ticino la legge del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp/TI; RL 166.100) regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI) : l'ente pubblico risponde di principio del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI). Il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI). Atteso che il ricorrente rimprovera agli agenti di polizia cantonale e al Comune degli atti commessi nell'esercizio delle rispettive funzioni, eventuali pretese di risarcimento del danno sono pertanto rette dal diritto pubblico cantonale che, come visto, esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico (v. sentenza 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2.1). Egli non può dunque vantare pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF e non è dunque legittimato a contestare nel merito la decisione con cui la CRP ha respinto il suo reclamo contro il non luogo a procedere. Si rivelano così inammissibili le censure di violazione del diritto di essere sentito, rispettivamente di "denegata giustizia" per non avere la CRP effettuato gli accertamenti da lui richiesti e per non essersi pronunciata "compiutamente sui documenti esaustivi prodotti a sostegno della denuncia/querela penale", nonché le critiche sull'accertamento dei fatti, trattandosi di questioni strettamente connesse con il merito della causa.
4.3.2. Il ricorrente può invece contestare la decisione della CRP nella limitata misura in cui gli nega la legittimazione a presentare reclamo in relazione ai presunti reati contro l'onore da parte del "Comune di X.________", ritenendo la sua querela in parte tardiva e in parte non valida.
Non può per contro lamentare la violazione dei diritti di parte ai danni della moglie e della figlia, a cui la CRP ha negato la qualità di accusatrici private per le ipotesi di reato di cui agli art. 312 e 317 CP e per le quali egli afferma rivendicare i relativi diritti a torto rifiutati. Su questo punto, seppur afferente i diritti di parte, l'insorgente non è legittimato a ricorrere. Non può infatti far valere l'asserita violazione di diritti di terzi, l'interesse giuridicamente protetto giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF essendo un interesse personale (v. DTF 131 IV 191 consid. 1.2.1, sentenza 6B_601/2017 del 26 febbraio 2018 consid. 2).
4.4. Tenuto conto che il ricorso in materia penale è ammissibile limitatamente a quanto appena esposto (v. consid. 4.3.2), non vi è spazio alcuno per quello sussidiario in materia costituzionale, proponibile unicamente ove la via del ricorso ordinario secondo gli art. 72-89 LTF non sia aperta (art. 113 LTF). Rilevasi peraltro che solo chi dispone di un interesse legittimo, ossia giuridico (DTF 136 I 323 consid. 1.2), all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata ha diritto di interporre ricorso in materia costituzionale (art. 115 lett. b LTF). Questo rimedio non costituisce quindi una via di diritto sussidiaria laddove quello ordinario sia precluso a causa dell'assenza di un interesse ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF.
5. Per il ricorrente costituirebbe un formalismo eccessivo considerare tardiva la sua querela in relazione agli scritti e decreti del Comune di X.________ anteriori al 14 gennaio 2018, avendo egli avuto "la conferma della volontà di nuocere unicamente con l'avvio della procedura dinanzi all'Ufficio della difesa contro gli incendi". Secondo lui, anche dichiarare la sua querela non valida, perché presentata genericamente contro il "Comune di X.________", rappresenterebbe un formalismo eccessivo. Sostiene che per determinare le singole responsabilità per le decisioni municipali sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti.
A torto. Gli unici reati perseguibili a querela di parte oggetto del suo esposto penale sono quelli contro l'onore. Tali infrazioni non presuppongono alcuna specifica "volontà di nuocere", di modo che risulta inconferente pretendere di aver avuto cognizione di tale volontà solo in un secondo tempo. È del resto pacifico che, al momento dell'inoltro della querela, il termine di tre mesi fissato dall'art. 31 CP era oramai superato per tutti gli scritti e i decreti intimati prima del 14 gennaio 2018. Per quelli posteriori, il ricorrente non contesta che in calce a ogni scritto e decreto figurasse il nome delle persone responsabili degli specifici organi comunali da cui emanavano, di modo che conosceva l'identità dei presunti autori dei reati querelati. Tenuto poi conto che tra i querelanti figurava anche la figlia avvocata dell'insorgente, l'esposto diretto contro il "Comune di X.________" non risulta sufficientemente preciso riguardo alle persone che si intendevano querelare ed è quindi a ragione che la CRP ha considerato non valida la querela e gli ha negato di conseguenza la qualità di parte legittimata a interporre reclamo. D'altra parte, il ricorrente neppure spiega quali regole la CRP avrebbe applicato in modo rigoroso senza una giustificazione sostanziale (sulla nozione di formalismo eccessivo v. DTF 142 IV 299 consid. 1.3.2), limitandosi laconicamente a prevalersi di una generica denegata giustizia. Non si giustifica attardarsi oltre sulla questione.
6. Ne segue che, nell'assai limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, perché infondato.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può essere accolta, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 LTF). Le spese giudiziarie sono dunque poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo tiene tuttavia conto della situazione finanziaria dell'insorgente (art. 65 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 novembre 2018
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy