BGer 9C_818/2017
 
BGer 9C_818/2017 vom 05.12.2017
9C_818/2017
 
Sentenza del 5 dicembre 2017
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi,
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 ottobre 2017 (30.2017.30).
 
Visto:
il giudizio del 4 ottobre 2017 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha ritenuto irricevibile il ricorso di A.________ contro la decisione del 17 ottobre 2016 della Cassa cantonale di compensazione, che confermava la trattenuta mensile di fr. 400.- dalla rendita di vecchiaia,
il ricorso di A.________ del 23 ottobre 2017 (timbro postale) contro il giudizio cantonale, con cui chiede di riesaminare il suo caso,
 
considerando:
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata,
che nel caso in rassegna il Tribunale cantonale ha ritenuto irricevibile il ricorso del 26 settembre 2017 - completato con scritto del 2 ottobre 2017 - considerata l'assenza di provvedimento impugnabile, ossia di decisione su opposizione,
che nel caso concreto l'atto ricorsuale è privo del necessario riferimento al tenore, di natura formale, della decisione di irricevibilità emessa dall'autorità giudiziaria cantonale, considerato che il ricorrente ritorna sulla questione di merito già decisa - e peraltro già divenuta effettiva - della restituzione alla Cassa cantonale di disoccupazione dell'importo di fr. 40'350.-, oggetto ora della trattenuta mensile di fr. 400.- sulla rendita AVS, limitandosi infine a domandare il riesame del caso, senza confrontarsi con i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità,
che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 5 dicembre 2017
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi