BGer 9C_818/2017 |
BGer 9C_818/2017 vom 05.12.2017 |
9C_818/2017
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Sentenza del 5 dicembre 2017 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Pfiffner, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi,
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via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 ottobre 2017 (30.2017.30).
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Visto: |
il giudizio del 4 ottobre 2017 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha ritenuto irricevibile il ricorso di A.________ contro la decisione del 17 ottobre 2016 della Cassa cantonale di compensazione, che confermava la trattenuta mensile di fr. 400.- dalla rendita di vecchiaia,
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il ricorso di A.________ del 23 ottobre 2017 (timbro postale) contro il giudizio cantonale, con cui chiede di riesaminare il suo caso,
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considerando: |
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata,
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che nel caso in rassegna il Tribunale cantonale ha ritenuto irricevibile il ricorso del 26 settembre 2017 - completato con scritto del 2 ottobre 2017 - considerata l'assenza di provvedimento impugnabile, ossia di decisione su opposizione,
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che nel caso concreto l'atto ricorsuale è privo del necessario riferimento al tenore, di natura formale, della decisione di irricevibilità emessa dall'autorità giudiziaria cantonale, considerato che il ricorrente ritorna sulla questione di merito già decisa - e peraltro già divenuta effettiva - della restituzione alla Cassa cantonale di disoccupazione dell'importo di fr. 40'350.-, oggetto ora della trattenuta mensile di fr. 400.- sulla rendita AVS, limitandosi infine a domandare il riesame del caso, senza confrontarsi con i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità,
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che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF),
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 5 dicembre 2017
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Pfiffner
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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