BGer 4A_317/2017
 
BGer 4A_317/2017 vom 27.06.2017
4A_317/2017
 
Sentenza del 27 giugno 2017
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Costantino Castelli,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
entrambi patrocinati dagli avv.ti Massimo Respini e Giovanni Maria Fares,
opponenti.
Oggetto
misure cautelari; deposito giudiziale,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
 
Considerando:
che il 26 ottobre 2015 B.________ e C.________ hanno adito la Pretura del distretto di Lugano, chiedendo di condannare A.________SA a versar loro complessivi fr. 200'000.--;
che il 23 dicembre 2015 il Pretore ha ordinato, in parziale accoglimento dell'istanza supercautelare inoltrata dagli attori, ad A.________SA, rispettivamente al liquidatore D.________, di procedere al deposito giudiziale di fr. 200'000.--, oltre interessi, con la comminatoria dell'art. 292 CP e, in caso di violazione del predetto ordine, di una multa fino a fr. 5'000.-- e fr. 1'000.-- per ogni giorno di ritardo;
che con decreto 12 gennaio 2016, constatata l'inesecuzione del provvedimento supercautelare, il Pretore ha disposto la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell'art. 292 CP e la condanna di A.________SA, nella persona del suo liquidatore, al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.--, nonché di una multa disciplinare di fr. 1'000.-- al giorno a decorrere dal 28 dicembre 2015 compreso;
che il Pretore ha confermato con decisione cautelare intermedia del 1° dicembre 2016 quella supercautelare del 23 dicembre 2015 e che con decisione cautelare del 17 febbraio 2017 egli ha confermato entrambi i predetti provvedimenti;
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza del 15 maggio 2017, respinto l'appello inoltrato contro il giudizio di primo grado del 17 febbraio 2017;
che con ricorso in materia civile del 13 giugno 2017 A.________SA postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale la riforma della sentenza impugnata nel senso che la decisione supercautelare, quella cautelare intermedia e quella cautelare, nonché il decreto pretorile del 12 gennaio 2016 siano annullati con effetto retroattivo ab initio;
che in via subordinata domanda l'annullamento della decisione cautelare con il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per nuova decisione;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che la decisione cantonale in materia di misure cautelari è una decisione incidentale (DTF 137 III 324 consid. 1.1) e può quindi unicamente essere impugnata al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF);
che tale pregiudizio dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato (completamente) con una futura decisione favorevole al ricorrente, mentre non costituisce un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (DTF 138 III 190 consid. 6, con rinvii);
che spetta al ricorrente allegare per quale motivo sarebbe minacciato da un tale pregiudizio (DTF 137 III 324 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 4);
che in concreto nella motivazione del ricorso la ricorrente non si esprime in alcun modo su tale requisito;
che nella domanda di conferimento dell'effetto sospensivo essa menziona invece, per giustificare tale richiesta, la possibilità di subire un pregiudizio irreparabile causato dall'apertura del fallimento nell'eventualità di un'esecuzione forzata del deposito;
che tuttavia la semplice affermazione di tale ipotesi, peraltro fondata su una circostanza (indisponibilità della somma da depositare) già pacificamente ritenuta nella sentenza impugnata priva di un qualsiasi supporto probatorio, risulta del tutto insufficiente per allegare l'esistenza di un pregiudizio irreparabile;
che da questo profilo non sono nemmeno di soccorso alla ricorrente le multe disciplinari, la loro revoca essendo unicamente postulata quale conseguenza della pretesa infondatezza dell'ordine di deposito, rispettivamente in ragione dell'asserita impossibilità di effettuarlo;
che inoltre il decreto pretorile del 12 gennaio 2016, divenuto definitivo con la reiezione da parte del Tribunale federale del ricorso 19 settembre 2016 inoltrato da A.________SA e da D.________ (sentenza 4A_538/2016 del 16 novembre 2016), non può nuovamente essere rimesso in discussione;
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che, con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta caduca;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 giugno 2017
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti