BGer 8C_318/2017 |
BGer 8C_318/2017 vom 20.06.2017 |
8C_318/2017
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Sentenza del 20 giugno 2017 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________ e B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni famigliari, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assegno familiare (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 aprile 2017.
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Visto: |
la decisione del 30 novembre 2016, confermata su reclamo il 7 dicembre 2016, con cui la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino ha condannato i ricorrenti a restituire fr. 6'150.- per assegni integrativi percepiti indebitamente,
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la pronuncia emanata il 26 aprile 2017 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui è stato respinto il ricorso contro la decisione su reclamo,
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il ricorso del 9 maggio 2017 (timbro postale) contro il giudizio cantonale,
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la comunicazione del 10 maggio 2017 con la quale i ricorrenti sono stati informati che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
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il silenzio dei ricorrenti,
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considerando: |
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e la loro motivazione,
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che secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi ai gradi di giudizio precedenti non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
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che i ricorrenti si dilungano su presunti redditi attribuiti a loro, senza confrontarsi con le considerazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato come sia vigente il principio dell'aspetto vincolante per la Cassa e per il giudice delle assicurazioni sociali della decisione di tassazione,
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che i ricorrenti non solo non criticano tale prassi, ma neanche pretendono la realizzazione di una delle eccezioni per scostarsi dalla decisione di tassazione passata in giudicato,
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che oltretutto i ricorrenti nemmeno contestano l'aspetto ragionevolmente realizzabile ritenuto dalla Corte cantonale per l'importo di fr. 36'000.- annui stabilito come reddito dalle autorità fiscali,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 20 giugno 2017
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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