BGer 4A_23/2017 |
BGer 4A_23/2017 vom 20.01.2017 |
{T 0/2}
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4A_23/2017
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Sentenza del 20 gennaio 2017 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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a cui l'Autorità di protezione di Giubiasco ha nominato il curatore di rappresentanza C.________,
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ricorrente,
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contro
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D.________ SA,
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opponente.
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Oggetto
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indennità giornaliere per la perdita di guadagno in caso di malattia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 1° dicembre 2016 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che A.________ è assicurata, tramite un contratto collettivo del suo datore di lavoro, contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la D.________ SA e ha ricevuto dall'assicuratore, in seguito a un'inabilità lavorativa iniziata il 16 aprile 2014, le indennità pattuite fino al 30 aprile 2015;
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che con sentenza 1° dicembre 2016 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto, nella misura in cui non è stata stralciata dai ruoli per acquiescenza, la petizione inoltrata da A.________ e ha condannato la D.________ SA al versamento di indennità giornaliere nella misura del 60 % dal 1° maggio 2015 fino ad esaurimento delle prestazioni e al 100 % in specificati periodi;
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che per quanto attiene alla capacità lavorativa la Corte cantonale, dopo aver richiamato la DTF 141 III 433, ha ritenuto di non aver motivo di scostarsi dalla perizia 17 ottobre 2016, insufficientemente contestata dall'attrice, allestita dal dott. med. E.________ dei servizi medici regionali (SMR) dell'assicurazione invalidità secondo cui sussiste un'incapacità lavorativa del 60 % in qualsiasi attività dal gennaio 2015;
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che con ricorso del 16 gennaio 2017 A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale e la condanna della D.________ SA a corrisponderle indennità giornaliere in misura del 100 % dal 30 aprile 2015 fino ad esaurimento del diritto, con protesta di spese e ripetibili;
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che il rimedio verte su una causa civile e che in una siffatta causa sono unicamente ammessi come patrocinatori innanzi al Tribunale federale gli avvocati di cui all'art. 40 LTF;
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che nella fattispecie la predetta norma risulta essere disattesa, il ricorso essendo stato allestito dall'ufficio giuridico e firmato dal "rappresentante legale" della B.________;
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che in concreto, ricordata l'impossibilità di completare la motivazione di un gravame dopo lo spirare del termine ricorsuale, appare del tutto inutile fissare alla ricorrente e al suo curatore un termine ai sensi dell'art. 42 cpv. 5 LTF per sanare il vizio della rappresentanza, perché in ogni caso il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in ragione della sua carente motivazione;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre infatti spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che quindi il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che se intende criticare i fatti accertati dall'autorità inferiore, a cui appartengono oltre alle constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio anche i fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1), il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF, non bastando a tal fine mere critiche appellatorie (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii);
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che il gravame, incentrato sulla pretesa totale incapacità al lavoro dell'assicurata, non soddisfa le predette esigenze di motivazione;
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che infatti, tranne l'apodittica affermazione di aver contestato " il contenuto dei referti medici allegati dalla controparte, in maniera specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi ", la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, l'argomentazione ricorsuale esaurendosi in sostanza in una serie di apprezzamenti, di natura appellatoria, di numerosi certificati medici agli atti;
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che quindi l'impugnativa, manifestamente non motivata in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va decisa dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che viste le particolarità del caso, non si prelevano spese giudiziarie dalla ricorrente;
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che si giustifica però porre a carico della B.________ le spese inutili causate dall'ulteriore tentativo di inammissibilmente patrocinare innanzi al Tribunale federale un assicurato in una causa civile attinente a indennità giornaliere (v. per i precedenti le sentenze 4A_732/2012 del 18 gennaio 2013 e 4A_251/2011 del 4 maggio 2011; art. 66 cpv. 3 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della B.________.
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3. Comunicazione alle parti, al curatore della ricorrente, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla B.________ per le spese.
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Losanna, 20 gennaio 2017
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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