BGer 2A.500/2003
 
BGer 2A.500/2003 vom 17.05.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.500/2003 /bom
Sentenza del 17 maggio 2004
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller, Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fausto Barchi,
contro
Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, c/o avv. Fiamma Bindella,
Segretaria, via Curti 19, casella postale 2244,
6901 Lugano,
Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale
di appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
multa disciplinare,
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza
dell'11 settembre 2003 della Camera per l'avvocatura
e il notariato del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 20 febbraio 2003 B.________ ha segnalato all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino il comportamento a suo dire scorretto dell'avv. A.________, il quale, oltre a patrocinarlo in alcune vertenze, avrebbe altresì assunto mandati contro di lui. Nel corso del 2002, il legale lo avrebbe infatti assistito nel recupero di assegni familiari non percepiti, mentre il suo collega di studio si sarebbe occupato della costituzione di una società. D'altro canto, a partire dal mese di dicembre del medesimo anno, l'avv. A.________ avrebbe rappresentato sua zia C.________, già convivente del denunciante e madre dei loro tre figli, nell'ambito di procedimenti riguardanti la custodia parentale, le relazioni personali e i contributi alimentari, chiedendo, tra l'altro, il blocco del conto su cui erano stati versati gli assegni familiari incassati. Nel contempo, avrebbe continuato a patrocinare l'interessato in una procedura di diritto degli stranieri.
B.
Con decisione del 2 luglio 2003 la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati ticinese ha inflitto all'avv. A.________ una multa di fr. 2'000.--, oltre a fr. 500.-- di tassa di giustizia e a fr. 150.-- di spese. In sostanza, essa ha ritenuto che il legale avesse violato i propri doveri professionali, contravvenendo al divieto del doppio patrocinio.
Con sentenza dell'11 settembre 2003 la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello ticinese ha parzialmente accolto il ricorso interposto dal multato il 28 luglio precedente. Dopo aver respinto alcune censure di carattere formale tratte dal diritto di essere sentito, la Corte cantonale ha confermato che il comportamento dell'avvocato andava sanzionato. Essa ha però ridotto la multa a fr. 800.--, la tassa di giustizia di prima istanza a fr. 250.-- e le relative spese a fr. 50.--. Gli oneri di giudizio sono stati posti a carico del ricorrente in misura ridotta per tener conto della sua soccombenza solo parziale: fr. 150.-- per tasse di giustizia e fr. 50.-- di spese; non gli sono state assegnate ripetibili.
C.
Con ricorso di diritto amministrativo datato 16 settembre (recte: ottobre) 2003, l'avv. A.________ insorge ora davanti al Tribunale federale. Chiede, in via principale, che la decisione cantonale sia annullata; in via subordinata, oltre all'annullamento, che gli atti siano rinviati all'autorità inferiore "per nuova e completa valutazione del caso". Protesta spese e ripetibili.
La Commissione di disciplina ha rinunciato a presentare osservazioni. La Camera per l'avvocatura e il notariato ha fornito alcune precisazioni concernenti le censure formali, rimettendosi però al giudizio di questa Corte. L'Ufficio federale di giustizia ha semplicemente ricordato l'analogia con la causa trattata nella DTF 128 I 346.
Diritto:
1.
Dopo l'entrata in vigore della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61), il 1° giugno 2002, contro le decisioni delle ultime istanze cantonali in materia di sorveglianza disciplinare sugli avvocati è divenuto proponibile il ricorso di diritto amministrativo (DTF 129 II 297 consid. 1.1; sentenza 2A.121/ 2003 del 9 aprile 2003, in: RDAT II-2003 n. 9, consid. 2.2; Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 concernente la LLCA, in: FF 1999 pag. 4983 e segg., in part. pag. 5024, no. 233.3). La Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello ticinese è peraltro un'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 98a cpv. 1 OG. Il gravame, tempestivo (art. 106 cpv. 1 OG) e presentato da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG), è pertanto ammissibile.
Con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la violazione del diritto federale, che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 126 III 431 consid. 3; 123 II 385 consid. 3), nonché l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Siccome la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, i fatti ch'essa ha accertato sono vincolanti per il Tribunale federale, a meno che risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure che siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG).
2.
Il ricorrente sostiene che l'autorità cantonale ha violato il suo diritto di essere sentito per non avergli dato modo di esprimersi oralmente. Deriva questo suo diritto in primo luogo dall'art. 6 n. 1 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). Asserisce che, nell'ottica di tale disposto, la procedura disciplinare promossa nei suoi confronti ha carattere sia penale, perché gli è stata inflitta una multa, sia civile, nella misura in cui pone dei limiti alle possibilità di patrocinio e tocca quindi la libertà di commercio.
2.1
2.1.1 Riprendendo principi già consolidati, in DTF 128 I 346 il Tribunale federale ha esaminato in modo diffuso la questione di sapere se una multa disciplinare pronunciata da un'autorità cantonale di sorveglianza sugli avvocati possa essere considerata una "accusa penale", ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. Questa Corte ha ricordato che occorre valutare tre criteri. In primo luogo, si deve verificare se l'ordinamento in discussione viene qualificato di diritto penale secondo il diritto interno; in secondo luogo, se la risposta al primo quesito è negativa, vanno considerati il tipo di sanzione e il suo obiettivo, onde appurare la vera natura del procedimento per mezzo di un'interpretazione autonoma della norma convenzionale; infine, qualora la risposta fosse ancora negativa, il carattere penale potrebbe derivare dalla gravità della sanzione (DTF 128 I 346 consid. 2.1; 125 I 417 consid. 2a; 121 I 379 consid. 3a).
2.1.2 La sorveglianza disciplinare sugli avvocati ha carattere amministrativo, non penale. Essa è destinata a proteggere sia il pubblico che si rivolge agli avvocati, sia l'amministrazione della giustizia, ed a garantire la dignità della categoria (DTF 128 I 346 consid. 2.2; 125 I 417 consid. 2a; 108 Ia 230 consid. 2b). La LLCA, che regge ormai in modo esaustivo le regole professionali relative all'esercizio dell'attività forense (Messaggio cit., in: FF 1999 pag. 5007 no. 172.2), non ha mutato tali obiettivi. Le regole professionali ch'essa definisce sono norme di diritto emanate per disciplinare la professione nell'interesse pubblico (Messaggio cit.; in FF 1999 pag. 5020 no. 233.1). Destinatari dell'ordinamento disciplinare non sono tutti i cittadini, ma soltanto gli avvocati, che hanno un rapporto particolare con lo Stato, senza che sia peraltro necessario distinguere se la loro attività rientri o meno nell'ambito protetto dal monopolio cantonale (Messaggio cit., pag. 5024 e seg., no. 233.3). In Ticino le autorità di sorveglianza che i Cantoni devono istituire in esecuzione dell'art. 14 LLCA sono la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati, in prima istanza, e la Camera per l'avvocatura e il notariato, in seconda istanza (art. 18, 24 cpv. 1 e 31 della legge ticinese sull'avvocatura, del 16 settembre 2002, LAvv). La Commissione di disciplina è un organo composto da membri dell'Ordine (art. 24 cpv. 2 LAvv), non un'autorità penale; la Camera per l'avvocatura e il notariato, sezione del Tribunale d'appello ticinese, è l'organo giudiziario superiore di sorveglianza. Infine, i fatti per i quali il ricorrente è stato sanzionato - il doppio patrocinio - rientrano nell'ambito specifico dei comportamenti soggetti alla sorveglianza disciplinare.
2.1.3 Tutte queste considerazioni permettono di escludere il carattere penale del procedimento in discussione, in considerazione della sua qualifica secondo il diritto interno, nonché della natura e degli obiettivi della sorveglianza disciplinare sugli avvocati. Quanto alla gravità della sanzione, basti ricordare che è stato costantemente negato carattere penale a multe assai più elevate di quella di fr. 800.--, inizialmente di fr. 2'000.--, inflitta al ricorrente (DTF 128 I 346 consid. 2.3, con numerosi esempi). Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo conferma, beninteso, tale conclusione (cfr., tra altre: sentenza della CorteEDU nella causa Kubli contra Svizzera del 21 febbraio 2002, riassunta in: GAAC 66/2002 n. 112 pag. 1304).
2.2 La sanzione disciplinare non tocca neppure i "diritti o doveri di carattere civile" del ricorrente, nel senso dell'art. 6 n. 1 CEDU. Per prassi costante, non rientrano in questa definizione le multe consecutive a lesioni di regole professionali, indipendentemente dalla loro entità. Determinante è unicamente la questione di sapere se il provvedimento limiti il diritto dell'interessato di esercitare la sua professione; eventuali ripercussioni indirette sui diritti e sugli obblighi di natura civile non sono invece di rilievo (DTF 126 I 228 consid. 2a/aa; 125 I 417 consid. 2b; 118 Ia 64 consid. 1b/aa). È evidente che la multa pronunciata contro il ricorrente, contrariamente a quanto egli afferma (per la verità senza troppa convinzione), non limita affatto il suo diritto di esercitare la professione di avvocato, nemmeno indirettamente; gli impone semplicemente di farlo rispettando le regole professionali stabilite dalla LLCA. Nemmeno da questo profilo possono dunque essere invocate le garanzie procedurali dell'art. 6 n. 1 CEDU.
3.
Il ricorrente deduce il suo diritto ad essere convocato per un'udienza anche dall'art. 29 cpv. 2 Cost. A prescindere dalla carenza pressoché totale di motivazione su questo punto, la censura è comunque infondata. Anzitutto, la norma costituzionale invocata non conferisce un diritto assoluto a comparire personalmente davanti all'autorità giudicante (DTF 128 I 346 consid. 4.1; 127 V 491 consid. 1b; 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c). Nel caso di specie, diversi atti della procedura di prima e seconda istanza mostrano poi che il ricorrente, informato fin dall'inizio dei comportamenti che gli venivano rimproverati, ha avuto piena facoltà di esporre per iscritto tutte le sue argomentazioni di carattere sia oggettivo che soggettivo, dapprima alla Commissione di disciplina e successivamente dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale. In effetti, il 24 marzo 2003 la segretaria della Commissione di disciplina gli ha inviato copia della segnalazione 20 febbraio 2003 di B.________ e lo ha invitato a presentare le sue osservazioni, che egli ha inoltrato il 14 aprile 2003. Il 6 maggio seguente, su esplicita richiesta della commissione giudicante, l'avvocato ha poi prodotto altri documenti. Contro la decisione pronunciata da tale autorità il 2 luglio 2003, il 28 luglio egli ha quindi interposto un ricorso consistente di 21 pagine dattiloscritte. Da un avvocato ci si deve peraltro attendere un'adeguata dimestichezza nell'esprimersi per iscritto (DTF 128 I 346 consid. 4.1). Nel caso in esame gli avvocati erano addirittura due: il ricorrente e il patrocinatore che lo ha rappresentato davanti all'ultima istanza cantonale. Ne consegue pertanto che la comparsa personale dell'insorgente poteva legittimamente apparire superflua, sia quale mezzo di prova, sia quale garanzia del diritto di essere sentito.
Può infine essere ricordato che l'art. 50 del regolamento sull'avvocatura, del 28 ottobre 2002, emanato dal Tribunale di appello in esecuzione dell'art. 50 LAvv, istituisce sì il diritto di chiedere l'udienza pubblica davanti alla seconda istanza cantonale, ma solo quando è pronunciata la sospensione o il divieto definitivo di esercitare l'avvocatura.
4.
Sempre sotto il profilo del diritto di essere sentito, il ricorrente lamenta ulteriori violazioni dell'art. 29 cpv. 2 Cost., combinate con la disattenzione dell'art. 20 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm). Sostiene che negli atti mancano la richiesta di presentare osservazioni che la Corte cantonale avrebbe rivolto all'Ordine degli avvocati, le osservazioni dell'Ordine stesso, il verbale degli atti di procedura prescritto dall'art. 36 cpv. 2 LAvv, le risultanze dal profilo disciplinare di una segnalazione da lui stesso inoltrata nei confronti dell'avv. D.________, nuovo patrocinatore di B.________, nonché uno scritto del 5 settembre 2003 del medesimo legale. Il ricorrente si lamenta inoltre del fatto che non gli è stato permesso di fotocopiare quest'ultimo documento e che tale rifiuto non è stato annotato, come prevede l'art. 20 cpv. 3 LPamm. Al termine del gravame il ricorrente imputa alla decisione impugnata anche un difetto di motivazione (quest'ultimo aspetto, che è strettamente legato a questioni di merito, sarà esaminato al considerando 5).
4.1 Qualora nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo sia censurata l'applicazione del diritto cantonale autonomo di procedura, tale rimedio assume la funzione del ricorso di diritto pubblico; ciò ha per conseguenza che il Tribunale federale esamina l'applicazione del diritto cantonale sotto l'angolo ristretto dell'arbitrio (DTF 128 II 259 consid. 1.5; 125 II 1 consid. 2a; 123 II 359 consid. 6b/bb). Questa situazione si verifica nel caso di specie, dal momento che l'art. 34 cpv. 1 LLCA delega ai Cantoni la definizione della procedura. Il Cantone Ticino l'ha regolata agli art. 33 segg. LAvv; la LPamm è applicabile per analogia, in forza del rinvio dell'art. 38 cpv. 3 LAvv.
4.2 Nella presa di posizione del 17 novembre 2003, la Camera per l'avvocatura e il notariato ha comunicato al Tribunale federale che l'Ordine degli avvocati non ha presentato osservazioni all'impugnativa interposta contro la decisione di prima istanza. Dai fogli di trasmissione 30 e 31 luglio 2003 della Commissione di disciplina risulta effettivamente che gli atti del procedimento disciplinare sono stati inviati all'autorità giudiziaria senza commenti. Sotto questo aspetto, la censura di incompletezza dell'incarto va pertanto respinta.
4.3 La Corte cantonale ha ritenuto irrilevante approfondire se la Commissione di disciplina avesse adottato provvedimenti disciplinari nei confronti dell'avv. D.________, a seguito di uno scritto indirizzato a quest'ultimo dal ricorrente e trasmesso per conoscenza alla Commissione stessa. Al riguardo, l'insorgente non spiega perché l'acquisizione di un eventuale incarto concernente il collega potrebbe essere di interesse in questa causa, ma si limita ad affermare che il rifiuto d'informarlo sarebbe in contraddizione con quanto avvenuto nei suoi confronti. Tale critica non appare in alcun modo atta ad influenzare il giudizio sul comportamento del ricorrente e non si intravedono altre ragioni che possano indurre ad una diversa conclusione: l'apprezzamento anticipato negativo a cui è pervenuta l'autorità inferiore resiste pertanto alle censure ricorsuali.
4.4
4.4.1 In relazione alla lettera del 5 settembre 2003 del nuovo patrocinatore del denunciante alla Camera per l'avvocatura e il notariato, il ricorrente afferma di averne preso visione il 2 ottobre 2003, quindi dopo che gli era stata notificata la sentenza impugnata, senza poterla fotocopiare. Il giorno successivo ne avrebbe constatata la sparizione dagli atti. Il 7 ottobre 2003 egli ha chiesto per iscritto al Presidente della Camera per l'avvocatura e il notariato che il documento gli fosse messo a disposizione "in vista di un eventuale ricorso al Tribunale federale". In questa sede, la citata autorità osserva che il documento è infine stato inviato al ricorrente il 14 ottobre 2003.
4.4.2 L'art. 35 LAvv, così come l'art. 29 cpv. 2 Cost., dà diritto all'avvocato di prendere conoscenza degli atti; inutile è quindi il richiamo dell'art. 20 cpv. 1 LPamm, dal contenuto praticamente identico. Alla luce di queste norme, quanto accaduto davanti all'ultima istanza cantonale è certamente criticabile: se un documento determinato era stato inserito nell'incarto, esso doveva rimanervi fino al termine del procedimento in corso. Poco importa che tale documento, come osserva la Camera per l'avvocatura e il notariato, fosse senza rilievo per il giudizio e fosse giunto a tale autorità quando già era iniziata la circolazione del progetto di sentenza. Ad ogni modo, il 2 ottobre 2003 il ricorrente ha potuto consultare l'atto controverso, mentre il 14 ottobre successivo, quando la Corte cantonale gliene ha inviato copia, il vizio è stato definitivamente sanato. La riparazione è avvenuta all'ultimo momento - ed anche questa circostanza lascia perplessi - ma ancora in tempo affinché il ricorrente potesse disporre del documento prima della scadenza del termine per presentare ricorso di diritto amministrativo (16 ottobre 2003).
4.4.3 L'autorità cantonale non ha pertanto leso il diritto di essere sentito del ricorrente, segnatamente il suo diritto di consultare gli atti. Con questo è superata anche la questione di sapere se il rifiuto di mostrare il documento dovesse essere "annotato negli atti" come vuole l'art. 20 cpv. 3 LPamm e se il ricorrente avesse o meno diritto di fotocopiarlo.
4.5 L'art. 36 cpv. 2 LAvv prescrive che "di tutti gli atti di procedura deve essere tenuto verbale". È vero che nell'incarto della Commissione di disciplina non si trova un verbale vero e proprio. V'è però un "elenco atti", datato 10 novembre 2003, nel quale sono enumerati tutti gli scritti giunti alla Commissione di disciplina e da essa inviati. Tenuto conto che la procedura si è svolta interamente per scritto, compresa l'acquisizione successiva di documenti, il cennato elenco può essere considerato senza arbitrio come verbale ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LAvv: esso menziona infatti tutti gli atti istruttori che sono stati compiuti.
5.
Come accennato in narrativa, l'autorità cantonale ha accertato che il 24 settembre 2002 il ricorrente, in rappresentanza di B.________, aveva chiesto ad una cassa di compensazione il versamento di assegni arretrati per i figli; dell'importo complessivo incassato, egli aveva poi versato fr. 24'481.75 al cliente, mentre aveva trattenuto fr. 3'066.25 a saldo della parcella notarile relativa alla costituzione di una società e fr. 1'000.-- per la propria nota professionale. Il 23 dicembre 2002 il ricorrente, questa volta in rappresentanza di C.________, convivente di B.________ e madre dei loro tre figli, aveva chiesto al Pretore di bloccare quel medesimo importo, a beneficio della sua mandante, nell'ambito di procedimenti di diritto famigliare. L'autorità cantonale ha inoltre stabilito che nel dicembre 2002 il ricorrente, quando ancora patrocinava B.________ in una procedura amministrativa concernente il diritto degli stranieri, aveva assistito C.________ davanti alle autorità tutorie per l'attribuzione della custodia parentale e la definizione delle relazioni personali con i figli. Sono questi due comportamenti, il primo dei quali è stato giudicato "più grave", ad avere indotto la Camera per l'avvocatura e il notariato a sanzionare il ricorrente per violazione del divieto di doppio patrocinio, sancito, segnatamente, dall'art. 12 lett. c LLCA.
5.1 Come anticipato, il ricorrente afferma che la sentenza impugnata viola il diritto di essere sentito per difetto di motivazione, in particolare perché non spiega per quale motivo gli sia stata inflitta una multa invece di una sanzione più leggera (avvertimento o ammonimento).
Il ricorrente non dice su quale norma del diritto cantonale o federale fonda la sua censura. Poco importa: che si richiamino gli art. 35 LAvv, 26 LPamm oppure 29 cpv. 2 Cost., non si può ragionevolmente affermare che l'autorità cantonale non abbia reso note le considerazioni principali sulle quali essa si è fondata, in modo tale da permettere al ricorrente di rendersi conto della portata del giudizio e d'impugnarlo con conoscenza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa). Anzi, la sentenza appare motivata in modo approfondito. Basti constatare che il considerando testé riassunto, nel quale l'autorità cantonale ha proceduto alla sussunzione, già di per sé chiaro e sufficiente, è preceduto da una sintesi dei fatti e delle argomentazioni della prima istanza, nonché da un esposto esauriente di dottrina e giurisprudenza concernenti l'applicazione dell'art. 12 lett. c LLCA.
Quanto all'individuazione della sanzione, s'è detto che i giudici cantonali hanno ritenuto "grave" il comportamento dell'insorgente. Dopo aver esposto le tesi ricorsuali a questo riguardo e ricordato che lo scopo del provvedimento è di indurre l'avvocato a rispettare in futuro le regole professionali, essi hanno pronunciato la sanzione (ridotta da fr. 2'000.-- a fr. 800.--) richiamando casi ticinesi analoghi e tenendo conto di due attenuanti, quali l'assenza di pregiudizi concreti e la breve durata del doppio patrocinio. In simili circostanze, non può esservi difetto di motivazione.
5.2 Nel merito, il ricorrente ammette "che vi sia stata un'infrazione alle norme deontologiche". Sostiene nondimeno che l'autorità cantonale non ha considerato tutti gli elementi a suo favore quali, ad esempio, il suo rapporto di parentela con C.________, il credo siro-ortodosso che attribuisce un significato particolare ai legami famigliari o l'importanza degli aspetti finanziari; a questo proposito, egli osserva che si trattava in fin dei conti di recuperare degli assegni famigliari nell'interesse dei figli, i reali beneficiari, su mandato conferito da entrambi i genitori. La valutazione di queste circostanze avrebbe dovuto indurre l'autorità cantonale a pronunciare una sanzione più leggera.
5.2.1 Per le condizioni d'applicazione e i principi interpretativi del divieto della doppia rappresentanza sancito dall'art. 12 lett. c LLCA si rinvia alle pertinenti considerazioni della sentenza impugnata. Come detto, il ricorrente ammette di aver contravvenuto a tali regole. Gli argomenti che egli invoca a sua giustificazione non appaiono tuttavia fondati. L'asserito conferimento congiunto di un mandato da parte dei due clienti, come pure l'esistenza di rapporti di parentela con uno di loro, non dispensavano l'avvocato dal rispettare le norme professionali, particolarmente il divieto di agire contro l'altro. I due incarichi erano palesemente in conflitto tra di loro: il ricorrente ha chiesto di bloccare a favore di C.________ quanto incassato in precedenza per B._______. Gli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale concernenti il doppio mandato svolto dal ricorrente sono del resto vincolanti, non apparendo manifestamente inesatti o incompleti (art. 105 cpv. 2 OG). Può nondimeno essere aggiunto che, come ha giustamente osservato la Commissione di disciplina, il diritto all'assegno di famiglia appartiene al genitore salariato, non al figlio (art. 6 della legge ticinese sugli assegni di famiglia, dell'11 giugno 1996), per cui è indubbio che il ricorrente avesse svolto mandati con interessi tra di loro opposti.
5.2.2 In definitiva, l'aver assunto mandati per due clienti, nelle circostanze accertate dall'autorità cantonale, configura una violazione grave del divieto del doppio patrocinio derivato dall'art. 12 lett. c LLCA, a prescindere sia dagli obiettivi cui tendevano gli incarichi, sia dalle cifre in gioco. L'autorità cantonale non ha pertanto ecceduto nel suo apprezzamento infliggendo al ricorrente una multa di fr. 800.--, in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LLCA.
6.
Da ultimo, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avergli accordato ripetibili, alle quali avrebbe avuto diritto in applicazione degli art. 28 e 31 LPamm, avendo vinto parzialmente il ricorso in quella sede. La Camera per l'avvocatura e il notariato ha motivato il rifiuto con la considerazione che "sull'eccezione processuale e nel merito il gravame è destituito di fondamento". Anche questa critica è infondata.
L'art. 31 PAmm istituisce il principio secondo cui l'autorità di ricorso condanna la parte vincente a pagare un'indennità alla controparte (l'art. 28 PAmm, pure menzionato nel ricorso, riguarda solo la tassa di giustizia). Di regola, la prassi amministrativa ticinese riconosce effettivamente indennità proporzionate al grado di soccombenza, come indica la giurisprudenza citata dal ricorrente. Nel caso in esame occorre tuttavia considerare che davanti all'autorità cantonale erano in discussione diversi temi: la parte più consistente del ricorso verteva, come davanti al Tribunale federale, sul diritto di essere sentito, specialmente sul diritto di comparire personalmente e di acquisire documenti; il ricorrente contestava in seguito di aver contravvenuto alle regole professionali e criticava l'ammontare della multa (oltre al giudizio su spese e ripetibili di prima istanza). Il ricorso è stato giudicato infondato per quanto atteneva al diritto di essere sentito e all'accertamento della violazione delle regole professionali dell'avvocato; la multa è però stata ridotta da fr. 2'000.-- a fr. 800.-- (spese e ripetibili di prima istanza sono state adeguate a questa riduzione).
In queste circostanze, non è insostenibile considerare che, tutto sommato, il ricorso è stato accolto in misura limitata, mentre sui due temi centrali della vertenza - il diritto di essere sentiti e la violazione delle regole professionali - il ricorrente è risultato soccombente. L'art. 31 LPamm non è pertanto stato applicato in modo arbitrario dall'autorità cantonale.
7.
In base alle considerazioni che precedono, il gravame si avvera interamente infondato.
Le spese vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 153 cpv. 1, 153a e 156 cpv. 1 OG). Non sono assegnate ripetibili all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (Commissione di disciplina), che non ha presentato osservazioni davanti al Tribunale federale e che, nel campo disciplinare, svolge compiti che possono essere definiti di diritto pubblico nel senso dell'art. 159 cpv. 2 OG (cfr. consid. 2.1.2).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati e alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello del Cantone Ticino, nonché al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Losanna, 17 maggio 2004
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: