BGer 1P.685/2003
 
BGer 1P.685/2003 vom 04.03.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.685/2003 /viz
Sentenza del 4 marzo 2004
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Féraud, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dalla avv. Patrizia Gianelli,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
l'8 ottobre 2003 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 18 marzo 2002 A.________ è stato riconosciuto dalla presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano colpevole di atti preparatori di rapina e di circolazione in stato di ebrietà e condannato alla pena di nove mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Secondo il giudice, egli aveva, in particolare, nell'agosto del 1994, a Lugano, Svitto e Como, in correità con altre persone e conformemente a un piano, preso concrete disposizioni per l'organizzazione di una rapina, poi commessa a Lugano il 16 settembre 1994 ai danni di un portavalori. L'accusato aveva segnatamente funto da autista, partecipato a un sopralluogo, discusso le modalità della rapina e messo a disposizione il proprio veicolo e del denaro.
B.
Adita dall'accusato, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza dell'8 ottobre 2003, ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso. Ha ritenuto che nel giudizio di primo grado gli accertamenti di fatto non erano arbitrari e permettevano di ritenere realizzato il reato di atti preparatori di rapina. Non ha infine ravvisato una violazione del principio "in dubio pro reo".
C.
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 13 novembre 2003 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo; postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, nonché la violazione del principio "in dubio pro reo". Delle motivazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
D.
La CCRP e il procuratore pubblico del Cantone Ticino rinunciano a presentare osservazioni.
Con un decreto del 9 dicembre 2003 il presidente della I Corte di diritto pubblico ha accolto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 337 consid. 1 e rinvii).
1.1 Il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, oltre una violazione del principio "in dubio pro reo". Trattandosi della pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino, queste censure sono proponibili con il ricorso diritto pubblico (art. 269 cpv. 2 PP), mentre non lo sarebbero nel ricorso per cassazione (art. 268 segg. PP), che il ricorrente - nella sua veste di accusato (art. 270 lett. a PP) - non ha comunque presentato (DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a, 119 IV 17 consid. 1, 118 IV 88 consid. 2b; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 505 seg.). Per contro, laddove il ricorrente si diffonde sull'applicazione dell'art. 260bis CP, sostenendo in particolare che non ne sarebbero in concreto realizzati i presupposti, la censura attiene all'applicazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP) e doveva essere fatta valere con un ricorso per cassazione: invocata nell'ambito del presente ricorso di diritto pubblico, essa è inammissibile.
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale e fondato essenzialmente su una pretesa violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, il ricorso di diritto pubblico è di massima ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG).
2.
Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una serie di accertamenti arbitrari dei fatti, che l'avrebbero per finire condotta a disattendere il principio "in dubio pro reo".
2.1 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito, il cui operato è già stato esaminato nei limiti delle facoltà che le competevano dalla CCRP, dispone di un ampio potere d'apprezzamento (DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Per motivare l'arbitrio (art. 9 Cost.), non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'Autorità abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2 Il principio "in dubio pro reo", desumibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 n. 2 CEDU, significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l'imputato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c e d).
2.3 Il ricorrente insiste, anche in questa sede, nel sostenere di non avere mai deciso di partecipare alla rapina. Ribadisce che le sue riserve mentali, accertate e riconosciute dai giudici cantonali, non avrebbero dovuto consentire loro, a meno di cadere nell'arbitrio, di ammettere la sua piena intenzione di commettere gli atti preparatori e la rapina. Il ricorrente sottolinea, nuovamente, che il vero motivo della sua trasferta a Como e dei suoi ulteriori spostamenti sarebbe riconducibile alla sua intenzione di acquistare un bar a Zagabria da una delle persone interessate alla rapina. Egli sostiene che la sua mancata intenzione di commettere i reati sarebbe confortata da elementi oggettivi, di cui le autorità cantonali non avrebbero tenuto sufficientemente conto, quali il periodo di soli cinque giorni durante i quali si sarebbero svolti i preparativi, il fatto ch'egli per finire non ha partecipato alla rapina, avvenuta ben 19 giorni dopo i preparativi nei quali è stato coinvolto, e la circostanza che egli non ha fornito ai correi né i mezzi di trasporto né l'alloggio.
2.4 Ora, nello svolgimento di queste argomentazioni, il ricorrente ripropone sostanzialmente la propria versione dei fatti, contrapponendola a quella ritenuta dalle autorità cantonali. Egli pone invero l'accento su alcuni singoli elementi, ma non si confronta con chiarezza e precisione con le motivazioni addotte dai giudici cantonali, fondate su una valutazione globale del materiale probatorio, né spiega con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alla giurisprudenza (DTF 129 I 113 consid. 2.1 e rinvii), perché gli accertamenti alla base del giudizio impugnato sarebbero manifestamente insostenibili e contraddittori. Le censure ricorsuali rivestono in tali circostanze un carattere essenzialmente appellatorio e sono quindi per la maggior parte inammissibili. D'altra parte, laddove il ricorrente ribadisce di essere entrato in relazione con gli altri correi poiché interessato all'acquisto di un bar a Zagabria, già la CCRP aveva ritenuto appellatoria e quindi inammissibile la censura. Al proposito, in questa sede spettava quindi al ricorrente addurre perché la Corte cantonale avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e non avrebbe pertanto eseguito l'esame di merito della censura (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Invero, i giudici cantonali hanno ammesso certe riserve mentali dell'accusato, il quale avrebbe interiormente potuto fare dipendere la sua partecipazione attiva alla rapina dalle concrete modalità di esecuzione e dalla ripartizione del bottino. Essi hanno tuttavia, rettamente, tenuto conto di tutte le circostanze, segnatamente del fatto che il ricorrente si era recato da Svitto a Como per prelevare delle persone interessate a commettere una rapina, le aveva trasportate a Lugano discutendo con loro del piano, era rientrato al suo domicilio per ritornare poi a Lugano il giorno seguente, aveva compiuto un minuzioso sopralluogo sui luoghi del reato, aveva chiaramente manifestato interesse e disponibilità per l'operazione, aveva promesso un alloggio a due correi, aveva messo a disposizione la propria autovettura per trasportarli, aveva prestato loro del denaro e li aveva poi riaccompagnati a Como. In tali circostanze, viste la piena coscienza e la volontà con cui il ricorrente aveva compiuto ripetuti atti di natura chiaramente organizzativa e pianificatoria, i giudici cantonali potevano, senza incorrere nell'arbitrio, ritenere che, nonostante le citate riserve mentali, egli era sempre stato seriamente interessato e disposto ad attuare la rapina.
2.5 D'altra parte, la CCRP ha considerato le contestazioni del ricorrente, secondo cui la durata - a suo dire limitata - dei preparativi, la sua mancata partecipazione alla rapina e il fatto ch'egli, per finire, non aveva fornito i mezzi per compierla né l'alloggio agli autori, avvalorerebbero la tesi della mancanza di intenzionalità a commettere il reato. Ora, come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, premesso che i fatti accertati non hanno comportato per il ricorrente - diversamente dai correi - una condanna per il reato di rapina, la Corte cantonale, senza con ciò pronunciare una decisione manifestamente insostenibile, poteva alla luce delle complessive risultanze probatorie (cfr. consid. 2.4) ritenere infondate tali critiche. In particolare, essa poteva non dare un peso determinante al fatto che, infine, l'alloggio non era stato procurato dal ricorrente medesimo, bensì da suoi compari: decisivo essendo al proposito il fatto ch'egli aveva comunque aderito all'operazione, mettendo altresì a disposizione la propria autovettura per il trasporto dei correi.
La CCRP poteva quindi, sulla base di una valutazione globale e oggettiva degli accertamenti disponibili, senza insopprimibili dubbi, ritenere l'accusato colpevole dei fatti imputatigli.
3.
Ne consegue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta essendo il gravame sin dall'inizio manifestamente privo di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Tuttavia, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 marzo 2004
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: