BGE 92 I 391
 
66. Estratto della sentenza 18 novembre 1966 nella causa Quadri contro Commissione di ricorso in materia di imposte del Cantone Ticino.
 
Regeste
Wehrsteuer: Beweismittel im Veranlagungs- und kantonalen Rekursverfahren.
 
Considerando in diritto:
3. In virtù del principio della legalità dell'imposta, l'autorità fiscale non può procedere discrezionalmente, ma deve fondare la tassazione su elementi precisi e concreti. Per quanto concerne l'imposta per la difesa nazionale, l'art. 88 cpv. 2 DIN stabilisce che, non potendosi effettuare la tassazione in base alla dichiarazione e ai documenti giustificativi, l'autorità fiscale deve eseguire i necessari accertamenti. Essi possono consistere nell'audizione del contribuente o nella domanda di mezzi probatori (art. 89 DIN), nella richiesta a terzi di fornire informazioni (art. 90 DIN), nella richiesta di perizie o di ispezioni contabili (art. 91 DIN) o, infine, nella tassazione d'ufficio (art. 92 DIN). Nella fattispecie, le affermazioni della contribuente e i documenti da essa successivamente prodotti non davano all'autorità di tassazione ragguagli sufficienti a proposito dell'imponibilità della provvigione litigiosa. L'autorità cantonale era quindi tenuta ad assumere ulteriori accertamenti. Girardelli, che aveva dichiarato d'essere stato il beneficiario della provvigione di Fr. 46 500.--, e che la contribuente aveva proposto di udire come teste, avrebbe probabilmente potuto chiarire la situazione. Occorre però a questo punto esaminare se la Commissione poteva assumere questa persona, e valutare l'importanza che avrebbe avuto la relativa deposizione.
L'art. 90 DIN designa i terzi che hanno l'obbligo di fornire informazioni all'autorità fiscale; esso non precisa però se anche le informazioni d'altre persone costituiscano validi mezzi di prova nella procedura d'accertamento. Nel decreto concernente la riscossione della IDN non è d'altra parte contenuta alcuna norma relativa alle prove con le quali un contribuente può dimostrare una circostanza di cui si avvale. Si è quindi manifestamente davanti ad una lacuna che la giurisprudenza deve colmare.
Alcuni Cantoni hanno stabilito, nelle loro leggi tributarie, una esplicita regolamentazione. Così, l'art. 147 della legge bernese sulle imposte dirette cantonali e comunali statuisce che, in sede di ricorso, sono ammissibili tutte le prove previste dalla procedura civile cantonale, ad eccezione di quella stabilita dall'art. 279 CPC (deposizione d'una parte davanti al giudice dopo che questi ha esaminato tutto il materiale probatorio e l'ha obbligata a deporre); di conseguenza, sussiste un obbligo generale di testimonianza anche a carico di persone che, nella procedura di tassazione, ne sono dispensati (IRENE BLUMENSTEIN, Kommentar zum Berner Steuergesetz, Art. 147, N. 3 c). Pure Basilea prevede l'obbligo di testimoniare davanti al Tribunale amministrativo (§ 21 della legge sulla procedura amministrativa; GRÜNINGER/STUDER, Kommentar zum Basler Steuergesetz, § 13 II p. 56). Nel cantone Zurigo tanto le autorità di tassazione quanto i tribunali fiscali hanno il diritto di udire i testi, però nella misura in cui questi sono disposti a testimoniare (art. 75 della legge tributaria, art. 21 della relativa ordinanza d'esecuzione; BOSSHARDT, Die neue zürcherische Einkommens- und Vermögenssteuer, p. 253). La legge di procedura tributaria ticinese non contiene, su questo punto, nessuna prescrizione.
In mancanza d'una norma speciale, si deve senz'altro concludere che le autorità cantonali incaricate della tassazione IDN non possono procedere all'audizione di terzi, sotto la minaccia di sanzioni penali in caso di falsa testimonianza. Ciò non significa però ch'esse non debbano assumere informazioni da persone che sono disposte a darle, quando il contribuente lo richieda. Non si comprenderebbe infatti per quale motivo si dovrebbe negare al contribuente un simile mezzo di prova, almeno quando esso è sottoposto ad un procedimento penale. Nè, d'altra parte, l'autorità sarebbe priva di qualsiasi sanzione contro il terzo che desse informazioni false, allo scopo di liberare il contribuente dall'accusa di sottrazione d'imposta. Secondo l'art. 129 DIN, è punibile non solo il contravventore, ma anche il terzo che lo aiuta o tenta di aiutarlo a sottrarsi ai procedimenti penali o all'applicazione delle sanzioni. La circostanza che il terzo sia domiciliato all'estero non influisce, in linea di massima, sull'attendibilità delle sue dichiarazioni; il valore di queste deve naturalmente essere vagliato caso per caso, e va soprattutto attentamente esaminato quando, come in concreto, il terzo domiciliato all'estero asserisce d'aver ricevuto del denaro che, in caso contrario, sarebbe imponibile presso il contribuente, in Svizzera.