BGE 101 Ia 592
 
91. Estratto della sentenza del 12 dicembre 1975 nella causa Fioroni, Cazzaniga e Prampolini contro Ministero pubblico della Confederazione.
 
Regeste
Europäisches Auslieferungsübereinkommen; schweizerisches Auslieferungsgesetz (AuslG).
2. Begünstigung. Die Begünstigung einer Handlung, für welche die Auslieferung bewilligt ist, begründet ihrerseits die Auslieferung, sei das AuslG anwendbar oder das Übereinkommen (E. 5).
3. Territorialitätsprinzip. Die Anwendung dieses Grundsatzes darf nicht die Gefahr hervorrufen, dass die Verfolgung der Straftat verunmöglicht oder behindert wird. Falls die Gerichtsbarkeit beider Staaten oder allein des ersuchenden Staates von der endgültigen Qualifikation der Tat abhängt, kann die Auslieferung nur verweigert werden, wenn die Qualifikation der Handlung, welche die Zuständigkeit des ersuchten Staates begründet, klar ist; andernfalls muss dem Auslieferungsbegehren des Staates, der unabhängig von der endgültigen Qualifikation der Straftat in jedem Falle zur Strafverfolgung zuständig wäre, entsprochen werden (E. 6).
 
Sachverhalt
Carlo Fioroni, Maria Cristina Cazzaniga e Franco Prampolini, cittadini italiani, sono stati fermati il 16 maggio 1975 dalla polizia cantonale ticinese a Lugano mentre stavano compiendo operazioni di cambio. Dai successivi accertamenti è risultato che 63 banconote italiane da Lire italiane 10'000 trovate in loro possesso provenivano dall'importo di Lire italiane 470'000'000 che i familiari dell'ing. Carlo Saronio di Milano, rapito nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1975 e attualmente non ancora liberato, avevano versato per il di lui riscatto.
Con nota 6 giugno 1975, fondandosi sull'ordine di cattura 19 maggio 1975 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, l'Ambasciata d'Italia a Berna chiedeva a nome del Governo Italiano l'estradizione di Fioroni, Cazzaniga e Prampolini, nel frattempo posti in stato di arresto a titolo estradizionale, per concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione ai danni di Carlo Saronio. Con nota successiva l'Ambasciata di Italia estendeva, per il solo Fioroni, la domanda di estradizione al reato di partecipazione a banda armata e ad associazione sovversiva.
I ricercati si sono opposti all'estradizione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha trasmesso gli atti al Tribunale federale, allegando il rapporto della divisione della polizia e le osservazioni del Ministero pubblico della Confederazione, concludenti per la concessione dell'estradizione per il reato di sequestro di persona, e per il rifiuto dell'estradizione per il reato di partecipazione a banda armata e ad associazione sovversiva.
Il Tribunale ha accordato l'estradizione all'Italia di Fioroni, Cazzaniga e Prampolini per l'imputazione di concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, e l'ha rifiutata per l'imputazione, mossa al solo Fioroni, di partecipazione a bande armate e ad associazioni sovversive.
 
Considerato in diritto:
a) Una diversa qualificazione giuridica dei fatti addebitati ai ricercati da parte dello Stato richiedente e dello Stato richiesto non osta necessariamente all'estradizione. Questa ha da esser in ogni modo concessa, se, tanto secondo l'una quanto secondo l'altra qualificazione, la fattispecie rientra nel novero di quelle, per le quali l'estradizione è prevista dal trattato. Per questo, nella giurisprudenza del Tribunale federale, il problema della qualificazione è sempre Stato esaminato solo con riferimento alla natura estradizionale del reato ed alla esigenza della doppia incriminazione (DTF 77 I 55 consid. 3; DTF 87 I 200; DTF 88 I 41; DTF 92 I 115 segg. consid. 2, 387 consid. 2; DTF 101 Ia 63; DTF 101 Ia 423 consid. 4). Con ciò si tiene, tra l'altro, conto della circostanza che l'obbligo di estradare sussiste per una fattispecie, la cui qualificazione penale, al momento in cui l'estradizione è richiesta, potrebbe per le incomplete risultanze dell'inchiesta ancor essere incerta (DTF 57 I 294; DTF 101 Ia 63; DTF 101 Ia 410). D'altro canto neppure il principio della specialità dell'estradizione (consacrato dall'art. 14 della Convenzione) osta a che lo Stato richiedente valuti, a estradizione intervenuta, in modo diverso dal punto di vista giuridico la fattispecie posta alla base dell'estradizione, alla condizione tuttavia che l'atto perseguito rientri sempre nel novero dei reati giustificanti l'estradizione, e che, in concreto, non si debba ritenere che l'estradizione sarebbe stata rifiutata sulla scorta di codesta altra qualifica (DTF 101 Ia 409 e segg. e riferimenti di dottrina ivi addotti).
b) In applicazione di questi principi i requisiti dell'estradizione sarebbero adempiuti - sotto il profilo in esame - anche se si dovesse ammettere che i fatti ritenuti a carico di Cazzaniga e Prampolini consentono solo le imputazioni di ricettazione o di favoreggiamento reale.
Infatti il reato di ricettazione è punito tanto dal diritto italiano (art. 648 CPI), quanto da quello svizzero (art. 144 CPS), con pene edittali superiori ai minimi previsti dalla Convenzione (art. 2, § 1): in Svizzera è comminata la reclusione sino a 5, in Italia sino a 6 anni. Il reato figura nell'elenco (IV, n. 19). Come il Tribunale federale ha recentemente riconosciuto (sentenza Tani del 4 giugno 1975, consid. 2 non pubblicato), tanto per il diritto svizzero - esplicitamente - quanto per quello italiano - implicitamente - è richiesto, quale condizione soggettiva del reato, che l'autore conoscesse o dovesse presumere la provenienza illecita della cosa. Certo, il diritto italiano pone inoltre l'esigenza che l'autore agisca per fine di lucro, mentre nel diritto svizzero ciò non è richiesto e si rende colpevole di ricettazione anche chi agisce disinteressatamente. Ma, per il diritto italiano, in tale ipotesi l'autore non sfugge alla persecuzione penale, ma si rende colpevole del reato di favoreggiamento reale (art. 379 CPI). Anche questo meno grave reato adempie i requisiti circa la misura della pena edittale (reclusione sino a 5 anni) (cfr. V. MANZINI, trattato di diritto penale italiano, vol. V, n. 1696 e vol. IX, n. 3465 e i riferimenti di dottrina e giurisprudenza ivi addotti). Ne viene che alla ricettazione del diritto svizzero fanno riscontro in quello italiano, alternativamente, due reati, e che per tutti le condizioni d'estradizione sono adempiute.
c) Anche se si volesse ritenere a carico degli opponenti il reato di favoreggiamento (art. 305 CPS), al quale fa riscontro nel diritto italiano il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 CPI), in casu nell'ipotesi formulata nel primo capoverso di tale disposto, i requisiti della doppia incriminazione e della misura della pena (in Svizzera, detenzione sino al massimo di tre anni, art. 305 e 36 CPS; in Italia, sino a 4 anni, art. 378 CPI) sarebbero adempiuti.
Certo, l'elenco notificato dalla Svizzera al Consiglio di Europa non prevede espressamente, contrariamente alla ricettazione, il reato di favoreggiamento. Tuttavia devesi ritenere che, in quanto riferito ad un reato compreso nell'elenco, anche il favoreggiamento dia luogo ad estradizione, per i seguenti motivi.
aa) Considerati nel diritto penale comune come forme di partecipazione, ricettazione e favoreggiamento sono assurti, nelle più moderne legislazioni, CPS e CPI compresi, a reati autonomi (SCHULTZ, pag. 27). Sotto il profilo estradizionale, la loro situazione è però diversa.
La legge federale sull'estradizione del 1892 ha fatto della ricettazione un reato autonomo, contemplandola come tale all'art. 3, IV, n. 19. Quando l'estradizione non è retta dalla legge, ma da un trattato bilaterale, occorre distinguere a seconda dell'epoca di conclusione di questo. Per trattati, stipulati posteriormente al 1892, vale di regola la presunzione ch'essi siano stati conclusi dalla Svizzera in conformità col proprio diritto estradizionale interno. Per fondare l'estradizione, occorre quindi di norma che la ricettazione sia menzionata espressamente nel trattato (SCHULTZ, pag. 282). Per trattati bilaterali, conclusi prima del 1892, devesi per contro ricercare a quale nozione di partecipazione i contraenti si siano al momento della conclusione ispirati, e la ricettazione sarà reato estradizionale se le parti si sono riferite alla nozione larga di partecipazione del diritto comune, a nulla rilevando che, nel diritto penale interno, la ricettazione sia assurta nel frattempo a reato autonomo (SCHULTZ, op.cit., pagg. 277/8 e passim, nonché giurisprudenza citata).
bb) Quanto al favoreggiamento, la legge federale sull'estradizione (art. 3 cpv. 2) lo ha bensì terminologicamente distinto dalla partecipazione [(chiamata, nel testo tedesco "Teilnahme" (Anstiftung und Gehilfenschaft), in quello francese "participation" (instigation et complicité) ma in quello italiano "complicità" (istigazione ed ausilio)]. Ma il legislatore ha lasciato inserito il favoreggiamento al cpv. 2 dell'art. 3 LEstr. cioè in una disposizione generale, che si applica a tutti i reati che, secondo il cpv. 1, danno luogo ad estradizione, e lo ha equiparato al tentativo, all'istigazione ed alla complicità (SCHULTZ, op.cit., pag. 282 e note). Quando è applicabile la LEstr. il favoreggiamento di un reato estradizionale previsto al cpv. 1 dell'art. 3 stessa legge dà quindi luogo all'estradizione, se sono, beninteso, adempiute le altre condizioni. Se all'estradizione è invece applicabile un trattato bilaterale, occorre ricercare se sulla scorta del trattato - esplicitamente o implicitamente - il favoreggiamento di un reato, per il quale l'estradizione è prevista - dia a sua volta luogo all'estradizione o meno (SCHULTZ, op.cit., pag. 283 segg., v. anche pag. 111, nota 183).
Per quanto riguarda la Convenzione europea, nel preambolo dell'elenco dei reati che autorizzano l'estradizione, notificato al Consiglio d'Europa, è fatto espresso riferimento all'art. 3 della legge federale del 22 gennaio 1892. Ora, come s'è visto, nel capoverso 2 di tale disposto è espressamente prevista l'estradizione per il favoreggiamento di uno dei reati menzionati al capoverso precedente. È vero che nel preambolo dell'elenco notificato al Consiglio d'Europa, accanto al riferimento all'art. 3 LEstr., di cui rende nota l'applicabilità, la Svizzera si è limitata a specificare che secondo tale disposto l'estradizione potrà essere concessa per i "fatti seguenti, compreso il tentativo e la partecipazione".
Un'interpretazione meramente testuale del termine "partecipazione", che porterebbe all'esclusione della possibilità di estradare, non è però ammissibile. Non v'è infatti alcun motivo di ritenere che, aderendo alla Convenzione, e avvalendosi della facoltà conferitale dall'art. 2 §§ 3 e 4 di questa, la Svizzera abbia voluto limitare l'obbligo generale di estradare previsto dalla Convenzione in misura maggiore di quanto stabilito dal proprio diritto estradizionale interno. Ciò trova riscontro nei lavori legislativi, in cui si rileva che "sembra opportuno di limitare, conformemente all'art. 2, § 3 della Convenzione, l'applicazione della medesima ai reati menzionati nella legge" (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 1o marzo 1966, FF 1966 I pag. 431), e in modo affatto generale, è confermato dall'attitudine della Svizzera su altri punti, ov'essa, con le sue dichiarazioni, è andata oltre quanto strettamente richiesto dalla Convenzione (così in materia d'estradizione accessoria, cfr. DTF 101 Ia 420, consid. 1b; FF 1966 I pagg. 431/34). Se ne deve concludere che il favoreggiamento di un reato, per cui l'estradizione è concessa, fonda a sua volta l'estradizione così quando è applicabile la LEstr., come quando è applicabile la Convenzione.
Se, con gli opponenti, si ritiene che la fattispecie loro addebitata può esser qualificata soltanto quale ricettazione, si deve allora ammettere che, almeno parzialmente, le infrazioni sono state commesse in territorio svizzero, ove l'operazione di "reciclaggio" del riscatto ha avuto luogo.
L'art. 7 della Convenzione conferisce in tal caso alla Svizzera la facoltà di rifiutare l'estradizione, e le dichiarazioni e riserve formulate nel decreto federale del 27 settembre 1966 agli art. 7 e 8 della Convenzione, gliene impongono il dovere, con l'unica riserva del caso in cui l'estradizione debba esser comunque accordata a dipendenza di altre infrazioni commesse sul (solo) territorio dello Stato richiedente. Questa situazione eccezionale non potendosi verificare, per l'impossibilità che i ricercati siano contemporaneamente autori o complici del delitto di sequestro di persona, e ricettatori del productum sceleris, l'estradizione dovrebbe essere negata (DTF 101 Ia 402 /403 consid. 3a e b; DTF 43 I 66 e riferimenti; DTF 78 I 39 segg., consid. 4b).
a) Il principio della territorialità, cui la Svizzera si attiene, sgorga dall'idea che lo Stato, sul territorio del quale l'infrazione è stata commessa, ha il dovere primordiale di perseguirla e punirla, e non può esentarsene facendo capo all'estradizione, e consentendo che altri esercitino le sue prerogative e gli si sostituiscano nella repressione del reato (cfr. DTF 101 Ia 403, e dottrina ivi menzionata).
Il principio, tuttavia, non ha portata assoluta, e concorre con altri che, secondo le circostanze, possono prevalere su di esso. Che ciò sia il caso, è dimostrato dal fatto che, in virtù della Convenzione e delle dichiarazioni ad essa relative, la Svizzera, pur confermando di volersi attenere al principio della territorialità, si è riconosciuta la facoltà di applicarlo o di rinunciarvi, quando il ricercato debba comunque esser estradato per infrazioni commesse nella giurisdizione dello Stato richiedente, ed appaia opportuno, segnatamente allo scopo di favorire la sua riclassificazione sociale, di giudicarlo in una sola e stessa procedura per tutti i reati a suo carico (DF, art. 2, ad art. 7 e 8 della Convenzione; cfr. Messaggio FF 1966 I pag. 435).
Volto a garantire l'esercizio del diritto-dovere dello Stato di punire il reato, il principio della territorialità non deve, nella sua concreta applicazione, far sorgere il rischio che la persecuzione del reato sia resa impossibile o venga intralciata. In tal caso, il principio che vuole che le violazioni dell'ordinamento penale siano punite prevale su quello, in virtù del quale spetta ad un determinato Stato di provvedervi.
Tale rischio sussiste in un caso come il presente, in cui, a dipendenza della qualificazione che si darà in definitiva al reato, la competenza giurisdizionale potrebbe sussistere, in applicazione del principio territoriale, in entrambi gli Stati, o soltanto nello Stato richiedente. In tal caso l'estradizione può esser rifiutata solo allorquando la qualificazione del reato, che fonda la giurisdizione dello Stato richiesto, sia chiara. In caso contrario, va dato seguito alla domanda d'estradizione dello Stato che, qualunque sia la qualificazione definitiva del reato, avrebbe in ogni caso giurisdizione per perseguirlo.
Sulla scorta di questo principio, ispirato dalle esigenze di collaborazione internazionale, si deve concludere che la regola della territorialità non osta, in casu, all'estradizione. Infatti:
b) L'imputazione di concorso in sequestro di persona, formulata dall'Italia nei confronti di Fioroni, poggia su seri indizi, sì vero che il ricercato stesso non contesta neppure che essi, oltre le sue stesse dichiarazioni, appaiano sufficienti per fondare il mandato di cattura.
Altrettanto può affermarsi per Maria Cristina Cazzaniga. Non soltanto risulta ch'essa conosceva la vittima, ma che insieme a Fioroni, sotto falso nome e spacciandosi per la di lui moglie, aveva pernottato, in epoca prossima al sequestro (marzo 1975) in casa Saronio a Milano e a Bogliasco. Da questo soggiorno sembrano trarre la loro origine le informazioni, di cui si sono avvalsi i rapitori per qualificarsi nei confronti della famiglia Saronio ed esigere il pagamento del riscatto. Risulta inoltre che la Cazzaniga, nell'aprile 1975, condusse con la sua vettura il Fioroni da Milano a Treviglio, dove questi si incontrò con persone implicate verosimilmente nel rapimento; inoltre sembra che nella sua vettura sia stato rintracciato un rotolo di nastro adesivo, la cui parte mancante sarebbe servita ad atti preparatori precedenti l'incontro tra i rapitori e il rappresentante della famiglia Saronio. Risulta infine che, su richiesta del Fioroni, essa aveva ospitato nel suo appartamento di Milano, nell'estate del 74, certo Carlo Casiraghi e la di lui amante, che appaiono implicati nel sequestro, ed ancora che a Fioroni essa ha fornito un passaporto sottratto ad un amico. Questi elementi sono sufficienti per affermare che, allo stadio attuale dell'inchiesta, l'ipotesi che alla Cazzaniga sia imputabile solo il reato di ricettazione o di favoreggiamento reale non appare affatto sicura, e che l'imputazione di concorso in sequestro, formulata dall'autorità italiana, poggia su indizi concreti.
Anche per Prampolini, nonostante siano più tenui, gli elementi attuali non consentono di derubricare senz'altro all'imputazione di sola ricettazione l'accusa formulata. Sono le sue relazioni, che sembrano esser state strette, col Fioroni a indiziarlo. Inoltre, dopo aver asserito di non aver mai conosciuto le altre persone indicate da Fioroni come i probabili esecutori materiali del sequestro, egli ha dovuto ammettere di aver conosciuto tanto il Casiraghi quanto la Carobbio, e d'essersi con loro intrattenuto insieme col Fioroni.
c) D'altronde, l'estradizione all'Italia non impegna affatto quest'ultima a perseguirvi i ricercati per sequestro di persona, ma, senza violazione del principio della specialità (supra, consid. 5a), le consente, anzi, l'obbliga, a processarli unicamente per ricettazione o favoreggiamento reale se dovesse risultare successivamente che i ricercati si sono limitati ad intervenire a sequestro compiuto e riscatto pagato.
d) Questo modo di vedere è per di più conforme alle conclusioni che il Procuratore pubblico sopracenerino ha tratto dall'inchiesta esperita a Lugano. Col decreto d'accusa del 30 maggio 1975 egli si è infatti limitato a perseguire Fioroni per falsità in certificati ed entrata illegale, ed ha abbandonato il procedimento incoato per ricettazione. È vero che dal dispositivo potrebbe dedursi che il Procuratore si sia ritenuto incompetente per esser la ricettazione avvenuta (soltanto) in Italia; ma dalla motivazione risulta invece chiaramente che l'imputazione di ricettazione è caduta perché in Italia è stata formulata l'accusa di sequestro di persona a carico di tutti i ricercati.
Il Tribunale federale pronuncia:
1. L'opposizione è respinta ed è accordata l'estradizione all'Italia di Carlo Fioroni, Maria Luisa Cazzaniga e Franco Prampolini per i fatti ritenuti nel mandato di cattura del 19 maggio 1975 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano motivanti l'imputazione di concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di rapina e d'estorsione.
2. L'opposizione di Carlo Fioroni è accolta ed è rifiutata l'estradizione all'Italia per i fatti motivanti le imputazioni di partecipazione a bande armate e associazioni sovversive, di cui al mandato di cattura del 24 dicembre 1974 del Giudice istruttore presso il Tribunale civile e penale di Torino.
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